Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2455 c.c. – Soci accomandatari

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

In sintesi

  • L'atto costitutivo della s.a.p.a. deve identificare nominativamente i soci accomandatari.
  • I soci accomandatari assumono di diritto la qualità di amministratori, senza necessità di apposita delibera assembleare.
  • Gli accomandatari-amministratori sono soggetti agli stessi obblighi previsti per gli amministratori di s.p.a. (diligenza, fedeltà, conflitti di interesse, responsabilità).
  • L'indicazione nell'atto costitutivo è elemento essenziale che differenzia la s.a.p.a. dalla s.p.a.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2455 c.c. codifica uno dei tratti più caratteristici della società in accomandita per azioni: la coincidenza, obbligatoria e automatica, tra qualità di socio accomandatario e funzione di amministratore. Questa sovrapposizione risponde a una precisa logica di responsabilità: il socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (come il socio di s.n.c.), e in cambio detiene il potere gestorio. Il rischio patrimoniale personale costituisce la garanzia implicita per i terzi creditori della società. L'obbligo di indicare gli accomandatari nell'atto costitutivo serve a rendere pubblica e certa fin dall'origine la composizione del gruppo di soggetti che governano la società con responsabilità piena.

Analisi

L'indicazione degli accomandatari nell'atto costitutivo ha natura dichiarativa quanto alla loro esistenza ma costitutiva quanto alla qualità di amministratore: è dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese che acquistano la veste gestoria verso i terzi. I soci accomandatari sono soggetti agli obblighi degli amministratori della s.p.a., il che significa che devono osservare: il dovere di diligenza (art. 2392 c.c.), il divieto di concorrenza, le regole sui conflitti di interesse (art. 2391 c.c.), l'obbligo di informazione al collegio sindacale, e la responsabilità verso la società, i soci e i terzi. Si applicano altresì le norme in materia di responsabilità per abuso di gestione e per operazioni in conflitto di interesse, richiamate in via generale dall'art. 2454 c.c.

Quando si applica

L'art. 2455 c.c. trova applicazione: (i) in fase di costituzione, quando il notaio redige l'atto costitutivo e deve assicurarsi che ogni accomandatario sia nominativamente indicato; (ii) in corso di vita societaria, quando si verifica un mutamento nella composizione degli accomandatari (per decesso, recesso, revoca o nuova nomina); (iii) in sede di accertamento della responsabilità gestoria, per individuare i soggetti che rispondono delle obbligazioni sociali e degli atti di gestione compiuti.

Connessioni

L'art. 2455 c.c. si collega agli artt. 2456 e 2457 c.c. (revoca e sostituzione degli accomandatari) e agli artt. 2318-2324 c.c. (s.a.s.) per la disciplina analoga degli accomandatari nelle società personali. Gli obblighi degli amministratori richiamati sono quelli degli artt. 2380 ss. c.c. In tema di responsabilità si rinvia agli artt. 2392-2396 c.c. L'indicazione nell'atto costitutivo è richiesta anche dall'art. 2328, comma 2, n. 9, c.c. per la s.p.a. in quanto applicabile per rinvio.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, Caio e Sempronio fondano la s.a.p.a

Gamma: Tizio e Caio sono accomandatari, Sempronio è accomandante. L'atto costitutivo indica nominativamente Tizio e Caio come accomandatari. Entrambi diventano automaticamente co-amministratori della società e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. Sempronio, pur titolare di azioni, non ha poteri gestori e la sua responsabilità è limitata al conferimento effettuato.

Caso 2: La s.a.p.a

Delta stipula un contratto di appalto. Il creditore Mevio vuole escutere patrimonialmente i responsabili: individua negli accomandatari Filano e Caio, indicati nell'atto costitutivo, i soggetti che rispondono in via sussidiaria con il proprio patrimonio personale, dopo l'escussione del patrimonio sociale, in applicazione dell'art. 2455 c.c. in combinato con le norme sulla s.a.s.

Domande frequenti

Chi sono i soci accomandatari nella s.a.p.a.?

Sono i soci indicati nominativamente nell'atto costitutivo che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Sono anche, di diritto, gli amministratori della società, senza necessità di apposita nomina assembleare.

Gli accomandatari possono essere sollevati dall'incarico di amministratori?

Sì, ma solo attraverso la revoca regolata dall'art. 2456 c.c., che richiede la delibera dell'assemblea straordinaria. La revoca dall'incarico fa cessare automaticamente la qualità di accomandatario.

Quali obblighi hanno i soci accomandatari come amministratori?

Gli stessi obblighi degli amministratori di s.p.a.: diligenza nella gestione, obbligo di informazione al collegio sindacale, divieto di concorrenza, rispetto delle norme sui conflitti di interesse e responsabilità patrimoniale per danni causati alla società o ai terzi.

Un socio accomandante può diventare accomandatario?

Sì, ma il passaggio richiede la modifica dell'atto costitutivo, con iscrizione nel registro delle imprese. Dalla data dell'iscrizione il socio acquista la qualità di accomandatario con tutti i relativi obblighi e la responsabilità illimitata.

Cosa succede se l'atto costitutivo non indica gli accomandatari?

L'omissione è causa di nullità o irregolarità dell'atto costitutivo, poiché l'indicazione degli accomandatari è elemento essenziale della s.a.p.a. Il registro delle imprese può rifiutare l'iscrizione e il notaio è tenuto a verificare la completezza dell'atto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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