Art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società
In vigore
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall’articolo 2381-bis e dal quarto comma dell’articolo 2381-ter (1), sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell’organo di controllo (2).
In sintesi
Gli amministratori della SPA sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati dall'inosservanza dei loro doveri; lo standard è la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, con obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione.
Lo standard di diligenza: dalla diligenza del buon padre di famiglia alla business judgment rule
Prima della riforma del D.Lgs. 6/2003, l'art. 2392 c.c. richiedeva agli amministratori la diligenza del mandatario, parametrata alla diligenza del buon padre di famiglia. La riforma ha sostituito questo parametro con uno più esigente e professionale: la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Il riferimento alle specifiche competenze comporta che gli amministratori con background professionale qualificato (avvocati, commercialisti, ingegneri, banchieri) siano valutati con uno standard più elevato rispetto a quello di un amministratore privo di qualifiche particolari. Si tratta dell'accoglimento parziale della business judgment rule di derivazione anglosassone: le scelte imprenditoriali discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel merito, purché adottate con adeguata informazione e in assenza di conflitto di interessi.
La responsabilità solidale e la prova liberatoria
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri. La solidarietà opera nel rapporto esterno (la società può agire contro ciascuno per l'intero), mentre nel rapporto interno tra gli amministratori vige il principio di ripartizione proporzionale alla colpa. La norma prevede però una prova liberatoria individuale: l'amministratore non è responsabile se dimostra di essere esente da colpa e di avere fatto constare del proprio dissenso all'atto in questione (con annotazione nel libro delle adunanze del consiglio o con lettera al presidente). Non è sufficiente l'astensione silenziosa: il dissenso deve essere espresso e documentato.
Il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione
Il terzo comma estende la responsabilità anche agli amministratori che non hanno deleghe specifiche: questi sono tenuti ad agire in modo informato (art. 2381 comma 6 c.c.) e a vigilare sul generale andamento della gestione. Non è richiesta una vigilanza capillare su ogni singola operazione, ma una vigilanza strutturata: i consiglieri non esecutivi devono esaminare le relazioni degli organi delegati, partecipare attivamente al consiglio, richiedere informazioni quando emergono segnali di anomalia e, se del caso, proporre interventi correttivi. L'inerzia totale non è scusabile come semplice diversità di compiti.
Coordinamento con l'azione di responsabilità ex art. 2393
La responsabilità ex art. 2392 è la fattispecie sostanziale che giustifica l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. (azione sociale, promossa dall'assemblea) e l'azione ex art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali). Le due azioni hanno presupposti e legittimati attivi diversi: l'azione sociale tutela la società (e indirettamente i soci) e si prescrive in cinque anni dalla cessazione dalla carica; l'azione dei creditori tutela il ceto creditorio e presuppone l'insufficienza del patrimonio sociale. L'art. 2393-bis c.c. introduce l'azione sociale di minoranza, che consente ai soci che rappresentino almeno il 20% del capitale (5% per le SPA quotate) di promuovere l'azione in nome della società.
Domande frequenti
Come si valuta se un amministratore SPA ha agito con la dovuta diligenza?
Con il parametro della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze (art. 2392 c.c.). Un amministratore con competenze professionali qualificate è valutato con uno standard più elevato. Le scelte imprenditoriali discrezionali, se adottate con adeguata informazione e senza conflitti di interessi, non sono sindacabili nel merito (business judgment rule).
Un amministratore può liberarsi dalla responsabilità solidale?
Sì, se prova di essere esente da colpa e di avere fatto constare del proprio dissenso all'atto in questione. Il dissenso deve essere espresso e documentato (annotazione nel verbale del CdA, lettera al presidente). La mera astensione silenziosa non è sufficiente.
Un consigliere non esecutivo risponde per i danni causati dagli amministratori delegati?
Potenzialmente sì, se ha omesso di vigilare sul generale andamento della gestione. Il dovere di vigilanza è attivo: il consigliere deve partecipare informato al CdA, chiedere chiarimenti sulle operazioni anomale e, se necessario, proporre interventi correttivi. L'inerzia totale non è esculpata dalla diversità di compiti.
Entro quando si prescrive l'azione di responsabilità verso la società?
In cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (art. 2393 comma 4 c.c.). Il termine decorre dalla data di effettiva cessazione, non dalla data della delibera di revoca o di dimissioni.
Cosa si intende per business judgment rule nel diritto italiano?
È il principio per cui i giudici non sindacano nel merito le scelte imprenditoriali degli amministratori, a condizione che siano state adottate con adeguata informazione, in assenza di conflitto di interessi e in buona fede. Il giudice verifica il processo decisionale (correttezza procedurale), non l'opportunità economica della scelta.