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Art. 2381 c.c. Comitato esecutivo e amministratori delegati
In vigore
Salvo diversa previsione dello statuto, gli amministratori scelgono al proprio interno il presidente, se non designato dall’organo competente a nominarli. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2381 c.c., nel testo vigente dopo la riforma del diritto societario del 2003, disciplina la figura del presidente del consiglio di amministrazione e le sue funzioni organizzative interne. La norma, nel comma qui in esame, esprime il principio di auto-organizzazione del consiglio: in assenza di una scelta operata dall'esterno (assemblea o altro organo designante), sono gli stessi amministratori a selezionare il proprio coordinatore. Questo modello valorizza l'autonomia collegiale dell'organo gestorio, lasciando allo statuto ampia libertà di modulare le modalità di designazione in funzione delle esigenze della singola società.
Analisi
La norma si struttura in due commi strettamente connessi. Il primo comma attribuisce agli amministratori la facoltà, e in assenza di previsione statutaria contraria, la competenza esclusiva, di eleggere il presidente tra i propri membri. La clausola «salvo diversa previsione dello statuto» consente all'atto costitutivo di rimettere la designazione all'assemblea dei soci o ad altro soggetto (es. soci di maggioranza per patto parasociale formalizzato nello statuto), oppure di prevedere che il presidente sia nominato direttamente dall'organo competente a nominare gli amministratori. Il secondo comma assegna al presidente tre funzioni: la convocazione del consiglio (compito organizzativo-formale), la fissazione dell'ordine del giorno (funzione di agenda che può incidere significativamente sull'operatività del CdA) e il coordinamento dei lavori (funzione procedurale di conduzione delle riunioni). Anche qui il secondo «salvo» consente allo statuto di attribuire tali poteri ad altri soggetti o di distribuirli diversamente.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutte le S.p.A. che adottano il modello tradizionale di governance (consiglio di amministrazione + collegio sindacale). Non riguarda le società che abbiano adottato il sistema dualistico (art. 2409-octies c.c.), nel quale il consiglio di gestione ha una disciplina propria, né il sistema monistico (art. 2409-sexiesdecies c.c.). La norma è derogabile dallo statuto in tutti i suoi aspetti: le società possono quindi prevedere un presidente non membro del CdA, oppure distribuire le funzioni di convocazione e coordinamento tra diversi soggetti. Nei gruppi societari, la prassi di nominare il presidente con designazione della capogruppo è compatibile con la norma purché recepita nello statuto.
Connessioni
L'art. 2381 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 2380-bis c.c. e ss. (gestione esclusiva degli amministratori) e si coordina con l'art. 2388 c.c. (deliberazioni del consiglio di amministrazione), che disciplina il quorum e le modalità di voto. La figura del presidente si distingue da quella dell'amministratore delegato (anch'essa disciplinata dall'art. 2381, commi 2 e ss., qui non riportati nel testo abbreviato): il presidente coordina il collegio, l'amministratore delegato gestisce operativamente. Rileva altresì l'art. 2392 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori, poiché anche il presidente risponde del suo operato nell'esercizio delle funzioni di convocazione e coordinamento. Sul piano pratico, la mancata convocazione del CdA da parte del presidente può configurare un inadempimento rilevante ex art. 2392 c.c.
Domande frequenti
Chi nomina il presidente del consiglio di amministrazione?
Di regola, il presidente è eletto dagli stessi amministratori tra i propri membri. Lo statuto può tuttavia prevedere che sia designato direttamente dall'assemblea dei soci o da altro organo competente alla nomina degli amministratori.
Quali sono i poteri del presidente del CdA?
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori consiliari. Salvo diversa previsione statutaria, non ha poteri gestori autonomi: questi spettano all'organo collegiale o agli eventuali delegati.
Il presidente del CdA può essere una persona esterna al consiglio?
La norma prevede che il presidente sia scelto «al proprio interno» tra gli amministratori. Lo statuto può derogare a questa regola, consentendo ad esempio la nomina da parte dell'assemblea di un soggetto che poi assume anche la qualifica di consigliere.
Lo statuto può distribuire diversamente le funzioni di convocazione e coordinamento?
Sì. Entrambi i commi dell'art. 2381 c.c. sono derogabili per statuto. La società può attribuire la convocazione ad altri consiglieri, al segretario del CdA o prevedere meccanismi alternativi di convocazione.
Cosa succede se il presidente non convoca il CdA?
L'omessa convocazione può configurare un inadempimento ai doveri gestori del presidente, con possibile responsabilità ex art. 2392 c.c. Gli altri consiglieri possono in genere sollecitare la convocazione o, in casi estremi, convocare il CdA autonomamente se lo statuto lo consente.