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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2303 c.c. Limiti alla distribuzione degli utili

In vigore

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

In sintesi

  • La distribuzione ai soci è consentita solo in presenza di utili realmente conseguiti, non di utili meramente contabili o presunti.
  • Se si verifica una perdita del capitale sociale, nessuna distribuzione di utili è possibile finché il capitale non viene reintegrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita.
  • La norma tutela i creditori sociali, impedendo che il patrimonio venga eroso a vantaggio dei soci in danno di chi ha affidato credito alla società.
Ratio

L'art. 2303 c.c. introduce nella disciplina della s.n.c. una regola di integrità patrimoniale analoga, pur se meno articolata, a quella prevista per le società di capitali. La ratio è duplice: da un lato tutelare i creditori sociali, che nella s.n.c. fanno affidamento non solo sul patrimonio della società ma anche sulla responsabilità illimitata dei soci; dall'altro garantire la continuità aziendale, impedendo che i soci distraggano risorse necessarie all'esercizio dell'impresa. Il divieto di distribuzione in assenza di utili reali e la sospensione in caso di perdita del capitale costituiscono un argine minimo contro comportamenti opportunistici che potrebbero pregiudicare la massa creditoria.

Analisi

Il primo comma stabilisce un requisito sostanziale: gli utili devono essere «realmente conseguiti», ovvero effettivamente realizzati e non solo iscritti in bilancio sulla base di valutazioni prospettiche o di rivalutazioni di attivo. L'accertamento avviene attraverso il rendiconto o il bilancio approvato dai soci. Il secondo comma prevede una sospensione automatica della distribuzione quando il capitale risulta intaccato da perdite: la distribuzione è vietata fino a che il capitale venga reintegrato (mediante versamenti o accantonamento di utili successivi) oppure ridotto in misura corrispondente alle perdite subite (operazione che richiede la deliberazione dei soci e, ove applicabile, le procedure di cui all'art. 2306 c.c.). La norma opera indipendentemente dalla buona fede dei soci: anche chi non fosse a conoscenza delle perdite deve restituire le somme distribuite in violazione del divieto.

Quando si applica

La disposizione si applica in occasione di ogni deliberazione di riparto degli utili nella s.n.c. I casi più ricorrenti sono: distribuzione annuale degli utili risultanti dal rendiconto, acconti sugli utili dell'esercizio in corso, assegnazioni straordinarie ai soci. La verifica della sussistenza degli utili reali e dell'integrità del capitale deve precedere qualsiasi delibera di distribuzione. Nel caso di bilancio con perdite rilevanti (tali da intaccare il capitale), i soci sono tenuti a provvedere alla reintegrazione o riduzione prima di poter procedere a qualunque riparto.

Connessioni

L'art. 2303 c.c. si raccorda con l'art. 2302 c.c. (ripartizione degli utili e delle perdite) e con l'art. 2306 c.c. (riduzione di capitale). La disciplina delle perdite nelle società di persone va confrontata con quella delle s.r.l. (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) e delle s.p.a. (artt. 2446 e 2447 c.c.), che prevedono obblighi più stringenti di convocazione assembleare e, in caso di perdita integrale del capitale, la procedura di riduzione e simultaneo aumento. La responsabilità dei soci per rimborso delle somme indebitamente percepite può essere azionata dai creditori sociali in via surrogatoria (art. 2900 c.c.).

Domande frequenti

Cosa si intende per utili 'realmente conseguiti' ai sensi dell'art. 2303 c.c.?

Si tratta di utili effettivamente realizzati, risultanti da operazioni concluse, e non meramente attesi o derivanti da rivalutazioni contabili di beni non ancora ceduti. Il rendiconto o il bilancio approvato è lo strumento di accertamento.

Cosa devono fare i soci se il capitale risulta parzialmente eroso da perdite?

Devono sospendere qualsiasi distribuzione di utili. Possono procedere nuovamente ai riparti solo dopo aver reintegrato il capitale (attraverso versamenti dei soci o accantonamento di utili futuri) oppure dopo averlo ridotto in misura corrispondente alla perdita, con le formalità previste dall'art. 2306 c.c.

La regola si applica anche agli acconti sugli utili dell'esercizio in corso?

Sì. Gli acconti su utili non ancora definitivamente accertati sono consentiti solo se vi è ragionevole certezza che l'esercizio si chiuderà con un utile effettivo e il capitale è integro. In caso di dubbio, è preferibile attendere la chiusura dell'esercizio.

I creditori possono agire contro i soci che hanno ricevuto somme distribuite in violazione dell'art. 2303 c.c.?

Sì. Le somme distribuite in violazione del divieto devono essere restituite alla società. I creditori sociali possono agire in via surrogatoria (art. 2900 c.c.) per recuperare tali importi se la società non agisce in proprio.

Esiste un obbligo di riserva obbligatoria nella s.n.c. come nelle s.p.a.?

No. A differenza delle s.p.a. (che devono destinare il 5% degli utili a riserva legale fino al 20% del capitale), nella s.n.c. non vi è un obbligo legale di accantonamento a riserva. L'unico limite è quello dell'art. 2303 c.c., che vieta distribuzioni in assenza di utili reali o in presenza di perdite.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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