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Art. 2295 c.c. Atto costitutivo
In vigore
L’atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l’oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 2295 c.c. elenca il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo della s.n.c.: generalità dei soci, ragione sociale, soci amministratori, sede, oggetto, conferimenti, regole su prestazioni d'opera, utili/perdite, durata. L'atto costituisce il documento fondamentale della s.n.c. e deve essere iscritto nel Registro Imprese entro 30 giorni.
Le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo
L'art. 2295 c.c. elenca nove elementi che devono necessariamente figurare nell'atto costitutivo della s.n.c.: (1) Generalità dei soci: cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza. Per le persone giuridiche socie: denominazione, sede, codice fiscale. (2) Ragione sociale: il nome commerciale della s.n.c. ex art. 2292 c.c. (3) Soci amministratori e rappresentanti: i soci a cui è affidata l'amministrazione e la rappresentanza, con eventuale indicazione dei limiti dei poteri. (4) Sede sociale: il luogo dove la s.n.c. ha la sede legale; le sedi secondarie se esistenti. (5) Oggetto sociale: l'attività economica svolta dalla s.n.c., deve essere determinato o determinabile. (6) Conferimenti: la natura (denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera) e il valore attribuito a ciascun conferimento. (7) Prestazioni d'opera dei soci: se un socio conferisce la propria attività lavorativa, devono essere indicate le modalità. (8) Utili e perdite: le norme sulla ripartizione degli utili e sulla sopportazione delle perdite; in mancanza, si applicano le regole suppletive degli artt. 2262-2263 c.c. (9) Durata della società: il termine della s.n.c., o l'indicazione che è costituita a tempo indeterminato.
La forma dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo della s.n.c. richiede la forma scritta con sottoscrizione autenticata dai contraenti (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio). La forma pubblica è prescritta dall'art. 2296 c.c. come condizione per il deposito nel Registro Imprese, che è a sua volta condizione per la piena opponibilità ai terzi. La s.n.c. può tuttavia esistere come s.n.c. irregolare anche in assenza di atto scritto o senza iscrizione nel Registro Imprese: in quel caso si applica la disciplina degli artt. 2297-2298 c.c. (effetti dell'irregolarità). La forma scritta è comunque fortemente raccomandata anche per la certezza probatoria nei rapporti interni tra soci.
Conseguenze delle lacune dell'atto costitutivo
Se l'atto costitutivo omette alcune delle indicazioni richieste dall'art. 2295 c.c., la s.n.c. non è per questo nulla: le lacune vengono colmate dalle disposizioni suppletive di legge. Ad esempio: se l'atto non indica la durata, la s.n.c. si intende costituita a tempo indeterminato (art. 2272 n. 3 c.c.); se non disciplina la ripartizione degli utili, si applicano gli artt. 2262-2263 c.c. (pro quota); se non indica gli amministratori, l'amministrazione spetta a tutti i soci (art. 2257 c.c.). Omissioni gravi, come l'assenza di indicazione dei soci, possono invece integrare un'ipotesi di nullità o inesistenza dell'atto.
Modifiche dell'atto costitutivo
Le modifiche dell'atto costitutivo della s.n.c. richiedono in linea di principio il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), salvo che l'atto stesso preveda una diversa soglia di maggioranza. Le modifiche devono essere depositate nel Registro Imprese entro 30 giorni per essere opponibili ai terzi (art. 2296 c.c.). Le modifiche tacite (per comportamento concludente dei soci) sono ammesse ma difficili da provare: si raccomanda sempre la forma scritta.
Domande frequenti
È obbligatorio indicare la durata della s.n.c. nell'atto costitutivo?
È opportuno ma non strettamente necessario: se l'atto costitutivo non indica la durata, la s.n.c. si intende costituita a tempo indeterminato. Le conseguenze (recesso libero con preavviso) sono regolate dall'art. 2285 c.c. applicato in via residuale tramite l'art. 2293 c.c.
L'atto costitutivo della s.n.c. deve essere fatto dal notaio?
Sì, per poter essere depositato nel Registro Imprese (art. 2296 c.c.): deve avere forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata. In assenza di atto notarile, la s.n.c. può comunque esistere come s.n.c. irregolare, ma con effetti di opponibilità limitati verso i terzi.
Se l'atto costitutivo non regola la ripartizione degli utili, come si dividono?
Si applicano le norme suppletive degli artt. 2262-2263 c.c. (richiamati tramite l'art. 2293 c.c.): gli utili si ripartiscono in proporzione ai conferimenti; il socio d'opera partecipa come il socio con il conferimento minore. Le perdite si ripartiscono con le stesse proporzioni degli utili.
Un socio può apportare la propria prestazione lavorativa come conferimento in una s.n.c.?
Sì. L'art. 2295 n. 7 c.c. prevede che l'atto costitutivo indichi le prestazioni d'opera dei soci. Il conferimento d'opera è consentito nella s.n.c. (diversamente dalla s.r.l. dove non è ammesso come conferimento per la formazione del capitale). Il socio d'opera è comunque soggetto alla responsabilità illimitata ex art. 2291 c.c.