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Ultimo aggiornamento:
Art. 2251 c.c. Contratto sociale
In vigore
Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il contratto che costituisce una società semplice non è soggetto a forme speciali, tranne quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. La libertà di forma è un tratto caratteristico delle società semplici, che le distingue dalle società commerciali soggette a forma scritta e pubblicità nel Registro Imprese.
Il principio di libertà di forma
L'articolo 2251 c.c. stabilisce per la società semplice il principio di libertà di forma: il contratto che la costituisce è valido anche se concluso verbalmente, per fatti concludenti o addirittura in modo tacito. Questa regola rispecchia la semplicità strutturale della società semplice, pensata per regolare rapporti associativi elementari (tra agricoltori, tra professionisti che condividono uno studio, tra comproprietari che gestiscono attivamente un patrimonio). La forma scritta non è richiesta ad substantiam né ad probationem: anche un accordo orale soddisfa il requisito formale.
L'eccezione: i beni conferiti
La libertà di forma cede quando la natura dei beni conferiti impone una forma specifica per il loro trasferimento. Se si conferisce un immobile, il contratto di conferimento deve rispettare la forma scritta richiesta per gli atti traslativi immobiliari (art. 1350 n. 1 c.c.) e la trascrizione ai sensi degli artt. 2643 ss. c.c. Se si conferisce un'azienda commerciale, si applicano le norme sulla forma del contratto di cessione d'azienda (art. 2556 c.c.: forma scritta per la prova). Se si conferisce un marchio registrato o un brevetto, la cessione deve risultare da atto scritto ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). In tutti questi casi la forma richiesta riguarda il conferimento specifico, non il contratto di società nel suo complesso: è possibile che il contratto sociale sia in parte scritto (per il conferimento immobiliare) e in parte orale (per il resto).
Differenza rispetto alle società commerciali
Le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) sono soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (artt. 2295-2296 e 2315 c.c.) e devono essere costituite con atto scritto. La mancata iscrizione non impedisce l'esistenza della società ma la rende irregolare (artt. 2297 e 2317 c.c.), con conseguenze sulla responsabilità dei soci. La società semplice, invece, non è soggetta a obblighi di iscrizione al Registro Imprese (vi è solo una facoltativa iscrizione nella sezione speciale per le società agricole) né a forma scritta. Questa semplicità ha un costo: minore certezza nei confronti dei terzi e assenza di limitazione di responsabilità dei soci.
Connessioni con altre norme
L'art. 2251 va letto con l'art. 2249 c.c. (tipi societari), con l'art. 2295 c.c. (s.n.c. e obbligo di iscrizione), con l'art. 1350 c.c. (atti immobiliari a pena di nullità) e con l'art. 2556 c.c. (forma per la cessione d'azienda). La libertà di forma della s.s. è alla base della figura della società di fatto (o società irregolare di tipo semplice), che si forma per comportamenti concludenti senza alcun atto formale.
Domande frequenti
Una società semplice può essere costituita verbalmente?
Sì. L'art. 2251 c.c. non richiede alcuna forma speciale per il contratto di società semplice. Un accordo verbale, o anche un comportamento concludente dei soci, è sufficiente a costituire una s.s. valida, salvo che i conferimenti richiedano forma specifica (es. immobili).
Se conferisco un immobile in una s.s., devo fare un atto notarile?
Sì. L'art. 2251 c.c. prevede che la forma richiesta dalla natura dei beni conferiti si estende al contratto. Il conferimento di un immobile richiede atto scritto (art. 1350 c.c.) e trascrizione (art. 2643 c.c.). In pratica, si ricorre all'atto pubblico notarile per garantire la validità del conferimento e la sua opponibilità ai terzi.
La società semplice deve essere iscritta al Registro Imprese?
Non obbligatoriamente. La s.s. non è soggetta all'iscrizione obbligatoria nella sezione ordinaria del Registro Imprese, a differenza di s.n.c. e s.a.s. Può però iscriversi nella sezione speciale (imprese agricole, attività professionali associate). L'iscrizione nella sezione speciale ha efficacia solo dichiarativa, non costitutiva.
Cosa si intende per 'società di fatto'?
Una società di fatto è una società che si forma senza un contratto scritto, attraverso comportamenti concludenti dei soci che esercitano in comune un'attività economica. Se l'attività è commerciale, si tratta di s.n.c. irregolare (con responsabilità illimitata e solidale); se non è commerciale, si tratta di s.s. di fatto. L'art. 2251 c.c. legittima indirettamente questa figura per la s.s., ammettendo la libertà di forma.