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L’auto aziendale in uso promiscuo — quella che il dipendente usa sia per lavoro sia per sé — è uno dei benefit più diffusi e, dal 2025, uno dei più cambiati. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 il valore tassato in busta paga non dipende più dalle emissioni di CO₂ come prima, ma dall’alimentazione del veicolo: si applica il 10% del costo chilometrico ACI per gli elettrici puri, il 20% per gli ibridi plug-in e il 50% per tutti gli altri (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non ricaricabili). Il calcolo resta convenzionale, su una percorrenza di 15.000 km annui, a prescindere dai chilometri reali. Ma attenzione: il vecchio regime sopravvive per i contratti più datati. Questa guida spiega quale calcolo si applica e a quali date guardare.
Il nuovo calcolo (contratti dal 2025)
La Legge di Bilancio 2025 ha riscritto il criterio del fringe benefit auto. Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti dal 1° gennaio 2025, il valore imponibile si determina applicando al costo chilometrico delle tabelle ACI — calcolato su 15.000 km annui — una percentuale che dipende dall’alimentazione:
| Tipo di veicolo | Percentuale sul costo ACI |
|---|---|
| Elettrico puro (BEV) | 10% |
| Ibrido plug-in (PHEV) | 20% |
| Tutti gli altri (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non ricaricabili) | 50% |
La logica è ora premiale verso l’elettrico: più il veicolo è pulito, più basso è il valore tassato sul dipendente.
Le tre date che contano
Il nuovo regime non si applica a qualunque auto in circolazione, ma solo ai veicoli che soddisfano tutte e tre queste condizioni: essere stati immatricolati dal 1° gennaio 2025; essere oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo stipulato dal 1° gennaio 2025; essere stati assegnati (consegnati) al dipendente dal 1° gennaio 2025. Se anche una sola di queste date è anteriore, occorre verificare quale regime applicare.
Il regime transitorio
Per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 resta valido il vecchio sistema di calcolo (basato sulle fasce di emissione di CO₂), fino alla naturale scadenza del contratto. La stessa regola di salvaguardia si applica ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. È un periodo-ponte pensato per non penalizzare scelte già compiute.
Perché la data, non il chilometraggio
Un equivoco frequente è pensare che il fringe benefit auto dipenda dai chilometri realmente percorsi per uso privato. Non è così: il valore è convenzionale, fissato dalle tabelle ACI su 15.000 km, e prescinde dall’utilizzo effettivo. Quello che cambia tutto è la combinazione di date (immatricolazione, contratto, assegnazione) e alimentazione. È lì che si decide se si applica il nuovo 10/20/50% o il vecchio calcolo per fasce di emissione.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, elettrica nuova. Auto BEV immatricolata, contrattualizzata e consegnata a febbraio 2025. Si applica il nuovo regime: fringe benefit pari al 10% del costo ACI su 15.000 km. Imponibile molto contenuto.
Caso 2 – Caia, diesel del 2024. Auto diesel assegnata a novembre 2024 con contratto ancora in corso. Resta il vecchio calcolo per fasce di emissione fino alla scadenza, anche se siamo nel 2026.
Gli errori che costano caro
• Applicare il 50% a un’auto del 2024. Per i contratti ante 2025 vale il vecchio regime.
• Guardare a una sola data. Servono immatricolazione, contratto e assegnazione dal 2025.
• Calcolare sui km reali. Il valore è convenzionale, su 15.000 km ACI.
• Ignorare il periodo-ponte. Ordini 2024 consegnati entro giugno 2025 restano nel vecchio sistema.
• Confondere uso promiscuo e uso esclusivamente aziendale. Sono regimi diversi.
Domande frequenti
Come si calcola il fringe benefit dell’auto dal 2025?
Applicando al costo chilometrico ACI (15.000 km annui) una percentuale legata all’alimentazione: 10% per gli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per tutti gli altri veicoli.
Vale per tutte le auto aziendali?
No. Solo per i veicoli immatricolati, contrattualizzati e assegnati al dipendente dal 1° gennaio 2025. Diversamente si applica il regime precedente.
Cosa succede alle auto assegnate prima del 2025?
Per i contratti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 resta il vecchio calcolo per fasce di emissione, fino alla scadenza del contratto.
Il valore dipende dai chilometri che faccio per uso privato?
No. È un valore convenzionale calcolato su 15.000 km annui con le tabelle ACI, indipendente dalla percorrenza reale.
Fonti normative
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 4, lett. a — determinazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo
• Legge di Bilancio 2025 — nuovo criterio per alimentazione (10/20/50%) per i contratti dal 1° gennaio 2025
• Agenzia delle Entrate — circolare sul regime 2025 e sul periodo transitorio dei fringe benefit auto
• Tabelle ACI dei costi chilometrici, pubblicate annualmente
Guida aggiornata a giugno 2026. La scelta del regime dipende dalle date di immatricolazione, contratto e assegnazione: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul singolo veicolo.
In sintesi
Per i contratti dal 1.1.2025 il fringe benefit dell'auto in uso promiscuo si determina applicando al costo chilometrico ACI (15.000 km) il 10% per gli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per tutti gli altri. Il nuovo regime vale solo se immatricolazione, contratto e assegnazione sono tutti dal 2025; altrimenti resta il vecchio calcolo per emissioni (regime transitorio per i contratti 1.7.2020-31.12.2024).