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Il premio di risultato è la somma che l’azienda riconosce ai dipendenti quando si raggiungono obiettivi di produttività, redditività o qualità misurabili. La sua convenienza fiscale è cresciuta molto: per il 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva è scesa all’1% (dal 5% del 2025) e il tetto agevolabile è salito a 5.000 euro lordi (erano 3.000). Significa che, al ricorrere dei requisiti, su 5.000 euro di premio il lavoratore versa appena 50 euro di imposta invece dell’IRPEF ordinaria. Ma l’agevolazione non è automatica: serve un contratto collettivo, un reddito sotto soglia e premi variabili e misurabili. E c’è una leva in più, la conversione in welfare, che può azzerare del tutto il prelievo. Questa guida spiega requisiti e scelte.
L’agevolazione: dall’1% al posto dell’IRPEF
I premi di risultato beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, applicata al posto della tassazione ordinaria. Per il 2025 l’aliquota era del 5% entro un imponibile di 3.000 euro; per il 2026 e il 2027 è stata ridotta all’1% e il limite innalzato a 5.000 euro. Su un premio dentro il tetto, il vantaggio rispetto all’aliquota marginale IRPEF è molto rilevante, soprattutto per i redditi medi.
I requisiti per accedervi
L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Inoltre il premio deve essere erogato in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali (non basta una decisione unilaterale del datore) e deve essere variabile, legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione misurabili e verificabili. Il contratto va depositato presso l’Ispettorato del lavoro.
Variabile e misurabile: il cuore del meccanismo
Il punto più spesso trascurato è che il premio non può essere un importo fisso e garantito: deve dipendere dal raggiungimento di obiettivi incrementali e oggettivamente verificabili nel periodo congruo individuato dall’accordo. Un “premio” uguale per tutti a prescindere dai risultati non rispetta i presupposti e perde l’agevolazione. La corretta costruzione degli indicatori nel contratto aziendale è quindi decisiva.
La conversione in welfare
C’è una leva ulteriore: il dipendente può scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato in beni e servizi di welfare (previdenza complementare, sanità integrativa, istruzione, ecc.). In questo caso, entro i limiti previsti, la somma convertita è esente sia da imposta sia, in molti casi, da contributi: il prelievo non è più l’1%, ma può azzerarsi. La conversione è una facoltà del lavoratore, da prevedere nell’accordo, e va valutata caso per caso confrontando liquidità immediata e risparmio fiscale.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, premio in busta. Reddito 2025 di 35.000 euro, premio aziendale 2026 di 2.500 euro previsto da accordo. Applica l’imposta sostitutiva all’1%: 25 euro, invece dell’IRPEF ordinaria.
Caso 2 – Caia, premio convertito. Stesso premio di 2.500 euro, ma sceglie di versarlo alla previdenza complementare. La somma convertita è esente: niente imposta sostitutiva e, nei limiti, niente contributi.
Gli errori che costano caro
• Erogare senza contratto collettivo. Senza accordo territoriale o aziendale non c’è detassazione.
• Premio fisso e garantito. Deve essere variabile e legato a obiettivi misurabili.
• Superare il tetto. Oltre il limite agevolabile si torna alla tassazione ordinaria.
• Dimenticare la soglia di reddito. Spetta a chi nell’anno prima non ha superato 80.000 euro.
• Non valutare la conversione in welfare. Può azzerare il prelievo, ma toglie liquidità immediata.
Domande frequenti
Quanto si paga sul premio di risultato nel 2026?
Un’imposta sostitutiva dell’1% (in luogo dell’IRPEF) entro un imponibile di 5.000 euro, per il 2026 e il 2027. Nel 2025 erano 5% entro 3.000 euro.
Chi può beneficiarne?
I dipendenti del settore privato che nell’anno precedente non hanno superato 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente, con premio erogato in base a un contratto collettivo territoriale o aziendale.
Il premio può essere uguale per tutti e fisso?
No. Deve essere variabile e collegato a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità o efficienza. Un importo fisso garantito non rispetta i requisiti.
Conviene convertire il premio in welfare?
Dipende. La conversione rende la somma esente da imposta e, nei limiti, da contributi, ma rinuncia alla liquidità immediata. Va valutata in base alle esigenze del lavoratore.
Fonti normative
• L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 182-189 — imposta sostitutiva sui premi di risultato e conversione in welfare
• Leggi di Bilancio 2025 e 2026 — aliquota (5% poi 1%) e limiti (3.000 poi 5.000 euro)
• D.M. 25 marzo 2016 — criteri di misurazione degli incrementi e adempimenti
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 51, commi 2 e 3 — welfare e fringe benefit per la conversione del premio
Guida aggiornata a giugno 2026. Aliquote e limiti sono fissati dalla legge di bilancio annuale: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sull’accordo aziendale.
In sintesi
Il premio di risultato sconta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, ridotta all'1% fino a 5.000 euro per il 2026-2027 (era 5% fino a 3.000 nel 2025). Spetta ai dipendenti privati con reddito dell'anno prima fino a 80.000 euro, su premi variabili legati a obiettivi misurabili previsti da contratti collettivi territoriali o aziendali. Puo' essere convertito in welfare, azzerando il prelievo.