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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando un’azienda offre ai dipendenti corsi di formazione, asili nido, abbonamenti, sanità integrativa o buoni pasto, due domande contano davvero: il dipendente paga tasse su quel valore? E l’impresa può dedurre il costo? La risposta dipende da quale articolo del TUIR si applica. L’art. 51 guarda al dipendente e stabilisce cosa non concorre a formare il suo reddito (con esenzioni anche senza limite per i servizi a finalità sociale). L’art. 100 guarda all’impresa e fissa quando e quanto quel costo è deducibile. La differenza non è teorica: scegliere il binario giusto decide se il welfare è davvero conveniente o se nasconde un costo indeducibile. Questa guida mette in chiaro il rapporto tra i due articoli, con i buoni pasto come esempio concreto.

L’art. 51: l’esenzione per il dipendente

L’art. 51 del TUIR elenca ciò che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Accanto alla soglia generale dei fringe benefit (comma 3), il comma 2 individua una serie di servizi che restano esenti a prescindere dall’importo: opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria; somme e servizi per la frequenza di asili nido e scuole da parte dei familiari; contributi a previdenza complementare e casse sanitarie entro certi limiti; e i buoni pasto nei tetti previsti. La condizione tipica è che siano rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti.

L’art. 100: la deducibilità per l’impresa

Specularmente, l’art. 100 del TUIR disciplina la deducibilità degli oneri di utilità sociale sostenuti dal datore. Qui sta una distinzione cruciale: se le spese di welfare con finalità sociale sono erogate volontariamente dal datore, la deducibilità può essere limitata (storicamente, entro il 5 per mille delle spese per lavoro dipendente). Se invece derivano da un obbligo (contratto, accordo o regolamento aziendale), la deducibilità è tendenzialmente piena. La fonte dell’impegno — volontario o vincolante — cambia quindi il risultato per l’impresa.

Perché i due articoli vanno letti insieme

Il welfare ottimale è quello che è esente per il dipendente (art. 51) e al tempo stesso deducibile per l’impresa (art. 100 o altre norme). I due piani non coincidono automaticamente: un servizio può essere esente per il lavoratore ma deducibile solo entro un limite per l’azienda, oppure pienamente deducibile se previsto da un regolamento aziendale strutturato. Costruire il piano legandolo a un regolamento o a un accordo, anziché a una liberalità estemporanea, è spesso ciò che sblocca la deducibilità piena.

I buoni pasto: le soglie aggiornate

Un esempio concreto di servizio dell’art. 51 sono i buoni pasto. Restano esenti, per il dipendente, fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 10 euro al giorno se elettronici (soglia salita da 8 a 10 euro dal 2026). La parte eventualmente eccedente concorre a formare il reddito. I buoni pasto sono al tempo stesso un costo deducibile per l’impresa: rappresentano bene la doppia convenienza tipica del welfare ben impostato.

Il quadro in tabella

Profilo Art. 51 TUIR Art. 100 TUIR
A chi guarda al dipendente all’impresa
Cosa disciplina esenzione dal reddito di lavoro deducibilità del costo
Effetto il valore non è tassato (nei limiti) il costo riduce il reddito d’impresa
Variabile chiave finalità sociale, generalità/categorie spesa volontaria o da obbligo

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio, welfare da regolamento. L’azienda adotta un regolamento che riconosce a tutti i dipendenti rimborsi per asili nido e corsi. Per i lavoratori è esente (art. 51 c. 2); per l’impresa è deducibile in misura piena, perché derivante da un obbligo regolamentare.

Caso 2 – Caia, liberalità spot. Lo stesso servizio offerto come gesto volontario una tantum: resta esente per il dipendente, ma per l’impresa la deducibilità può essere limitata, perché manca l’impegno vincolante.

Gli errori che costano caro

Guardare solo all’esenzione del dipendente. Conta anche la deducibilità per l’impresa.
Offrire welfare come liberalità spot. Si rischia la deducibilità limitata.
Non adottare un regolamento. È spesso ciò che sblocca la deduzione piena.
Erogare a singoli dipendenti. L’esenzione richiede generalità o categorie.
Sforare le soglie dei buoni pasto. Oltre 4 (cartacei) o 10 euro (elettronici) la parte eccedente è tassata.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra art. 51 e art. 100 del TUIR?

L’art. 51 stabilisce cosa non è tassato in capo al dipendente; l’art. 100 stabilisce quanto il costo del welfare è deducibile per l’impresa. Vanno letti insieme.

Il welfare è sempre deducibile per intero?

No. Se le spese a finalità sociale sono volontarie, la deducibilità può essere limitata; se derivano da contratto, accordo o regolamento aziendale, è tendenzialmente piena.

Qual è la soglia esente dei buoni pasto?

4 euro al giorno per i buoni cartacei e 10 euro al giorno per quelli elettronici (soglia elevata da 8 a 10 euro dal 2026). La parte eccedente concorre al reddito.

I servizi di asilo nido e istruzione sono tassati?

No, se rientrano tra i servizi a finalità sociale dell’art. 51 c. 2 offerti alla generalità o a categorie di dipendenti: sono esenti senza il limite dei fringe benefit.

Fonti normative

• DPR 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2 — servizi a finalità sociale esenti e buoni pasto
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 100 — deducibilità degli oneri di utilità sociale per l’impresa
• Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — elevazione a 10 euro della soglia dei buoni pasto elettronici
• Prassi dell’Agenzia delle Entrate sul welfare aziendale e sul rapporto tra esenzione e deducibilità

Guida aggiornata a giugno 2026. La deducibilità dipende dalla fonte dell’impegno e dalla struttura del piano: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

Nel welfare l'art. 51 TUIR stabilisce cosa non e' tassato per il dipendente (servizi a finalita' sociale esenti senza limite, buoni pasto 4/10 euro); l'art. 100 disciplina la deducibilita' per l'impresa: piena se l'onere deriva da contratto/accordo/regolamento, limitata se volontario. Vanno letti insieme: il welfare ottimale e' esente per il lavoratore e deducibile per l'azienda.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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