Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

“Voglio dare qualcosa in più ai miei dipendenti senza farlo divorare dalle tasse”: è la domanda di ogni datore di lavoro, e la risposta dipende da quale strumento si usa e da quale norma lo regge. Il nodo da capire subito è che esistono due binari distinti. Il primo è il fringe benefit (beni e servizi in natura): esente per il dipendente fino a 1.000 euro l’anno, che salgono a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico (soglie confermate per il triennio 2025-2027). Il secondo è il welfare aziendale vero e proprio (art. 51 e 100 del TUIR): rimborsi e servizi che, per finalità sociali, sono esenti senza limite di importo e al tempo stesso deducibili per l’impresa. A questi si aggiungono il premio di risultato detassato e benefit specifici come auto aziendale e buoni pasto, ciascuno con regole proprie. Questa guida-mappa mette in fila i quattro filoni e ti rimanda agli approfondimenti.

I due binari: fringe benefit e welfare

La confusione più frequente è trattare “fringe benefit” e “welfare aziendale” come sinonimi. Non lo sono. Il fringe benefit è un compenso in natura (un buono, un bene, l’auto, un prestito) che resta esente solo entro una soglia annua; superata quella, l’intero valore diventa imponibile. Il welfare in senso proprio sono invece opere e servizi con finalità sociale (istruzione, assistenza, previdenza complementare, sanità integrativa) che l’art. 51 del TUIR rende esenti a prescindere dall’importo, purché offerti alla generalità o a categorie di dipendenti. Capire in quale binario si colloca ogni iniziativa è il primo passo per non sbagliare imponibile e deduzione.

La soglia dei fringe benefit: 1.000 e 2.000 euro

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la soglia di esenzione dei fringe benefit è fissata a 1.000 euro annui, elevata a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (a condizione che il dipendente comunichi al datore il codice fiscale dei figli). Dentro la soglia rientrano beni e servizi in natura, buoni acquisto e — novità degli ultimi anni — anche il rimborso di utenze domestiche (acqua, luce, gas) e delle spese di affitto o mutuo della prima casa. Attenzione alla regola del “tutto o niente”: se si supera anche di un euro, diventa imponibile l’intero importo, non solo l’eccedenza.

Il premio di risultato detassato

Il premio di risultato erogato in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali gode di un’imposta sostitutiva agevolata al posto dell’IRPEF ordinaria. Per il 2026-2027 l’aliquota è stata ridotta all’1% e il tetto innalzato a 5.000 euro lordi (nel 2025 erano 5% e 3.000 euro). Ne beneficiano i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro, nell’anno precedente, non superiore a 80.000 euro. Il premio può anche essere convertito in welfare, con un’ulteriore convenienza fiscale e contributiva.

I benefit con regole proprie: auto e buoni pasto

Alcuni benefit hanno un calcolo dedicato. L’auto aziendale in uso promiscuo assegnata con contratti dal 1° gennaio 2025 segue un fringe benefit determinato in percentuale del costo chilometrico ACI (15.000 km), graduata sull’alimentazione: 10% per gli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per tutti gli altri. I buoni pasto sono esenti fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 10 euro se elettronici (soglia salita da 8 a 10 dal 2026). Sono importi che si sommano alla pianificazione complessiva del pacchetto retributivo.

Il quadro in tabella

Strumento Soglia / aliquota Norma di riferimento
Fringe benefit 1.000 € (2.000 € con figli a carico) art. 51 c. 3 TUIR
Welfare con finalità sociale esente senza limite art. 51 c. 2 e art. 100 TUIR
Premio di risultato imposta 1% fino a 5.000 € (2026-27) L. 208/2015, art. 1 c. 182 ss.
Auto in uso promiscuo (dal 2025) 10% / 20% / 50% costo ACI art. 51 c. 4 lett. a TUIR
Buoni pasto 4 € cartacei / 10 € elettronici art. 51 c. 2 lett. c TUIR

La doppia convenienza: dipendente e impresa

Il welfare ben costruito conviene due volte. Per il dipendente perché il valore ricevuto non concorre (o concorre in misura ridotta) a formare il reddito imponibile. Per l’impresa perché molti di questi costi sono deducibili e — soprattutto i fringe benefit e i servizi sostitutivi della retribuzione — non scontano i contributi come uno stipendio ordinario. Il risultato è un potere d’acquisto maggiore per il lavoratore a parità di costo aziendale. Ma la deducibilità piena dipende dalla norma corretta (art. 51 contro art. 100), ed è qui che si gioca la pianificazione.

Gli errori che costano caro

Confondere fringe benefit e welfare. Hanno limiti e regole di deduzione diversi.
Superare la soglia dei 1.000/2.000 euro. Scatta la tassazione sull’intero importo.
Dare il benefit a un singolo dipendente. Il welfare esente richiede la generalità o categorie omogenee.
Erogare il premio di risultato senza un contratto collettivo. Senza accordo territoriale o aziendale non c’è detassazione.
Applicare le vecchie regole all’auto aziendale. Per i contratti dal 2025 il calcolo è cambiato.

Approfondimenti del pilastro

Ogni filone è sviluppato in una guida dedicata: la soglia dei fringe benefit e la trappola del “tutto o niente”, il nuovo calcolo dell’auto in uso promiscuo, il premio di risultato detassato e la sua conversione in welfare, e il confronto tra art. 51 e art. 100 del TUIR per la deducibilità aziendale. Usa i collegamenti per andare al caso che ti interessa.

Fonti normative

• DPR 917/1986 (TUIR), art. 51 — determinazione del reddito di lavoro dipendente, fringe benefit e servizi esenti
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 100 — oneri di utilità sociale e deducibilità per l’impresa
• L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 182 e seguenti — premi di risultato e welfare
• Leggi di Bilancio 2025 e 2026 — soglie fringe benefit, premi detassati, buoni pasto, auto aziendali

Guida aggiornata a giugno 2026. Le soglie e le aliquote sono fissate annualmente dalla legge di bilancio: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul singolo piano di welfare.

In sintesi

Il welfare aziendale viaggia su due binari: i fringe benefit (beni in natura) esenti fino a 1.000 euro, 2.000 con figli a carico; e il welfare con finalita' sociale (art. 51 c.2 e art. 100 TUIR) esente senza limite e deducibile. Si aggiungono premio di risultato detassato (1% fino a 5.000 euro nel 2026-27), auto aziendale (10/20/50% ACI dal 2025) e buoni pasto (4/10 euro).
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.