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Ti sei trasferito all’estero, hai diritto a essere tassato solo nel nuovo Paese, eppure la pensione INPS continua ad arrivarti al netto della trattenuta italiana. È normale: l’INPS, come sostituto d’imposta, applica la ritenuta IRPEF finché non attivi tu la procedura di detassazione. La convenzione contro le doppie imposizioni non si applica in automatico: va richiesta, con documenti precisi. Senza quella richiesta, paghi in Italia anche ciò che spetterebbe solo allo Stato estero. Questa guida spiega cosa serve, come funziona e perché conta muoversi per tempo.
Perché l’INPS trattiene comunque
Per la legge italiana, le pensioni pagate da enti residenti (come l’INPS) a soggetti non residenti sono, in assenza di convenzione applicata, imponibili in Italia (art. 23 TUIR): l’INPS opera come sostituto d’imposta e applica le ritenute IRPEF secondo l’art. 23 del DPR 600/1973. La convenzione che attribuisce la tassazione allo Stato di residenza esiste, ma produce effetto sulla trattenuta solo quando la procedura è perfezionata. Fino a quel momento — o in mancanza di convenzione — la ritenuta italiana resta.
Cosa si può ottenere
A seconda di quanto prevede la convenzione con il Paese di residenza, la richiesta consente di ottenere:
• la detassazione in Italia, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza; oppure
• l’applicazione di un trattamento più favorevole (aliquota ridotta o soglia) previsto dalla convenzione, quando non è prevista la piena esenzione.
I documenti necessari
La richiesta di applicazione della convenzione deve contenere, in particolare:
| Documento | A cosa serve |
|---|---|
| Certificato di residenza fiscale | rilasciato dall’autorità fiscale estera, prova che sei residente lì |
| Dichiarazione delle condizioni | attesta il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla convenzione |
| Modulistica INPS | l’istanza con cui chiedi l’applicazione del regime convenzionale |
Il certificato di residenza è il documento chiave: senza l’attestazione dell’autorità estera, la procedura non si perfeziona e la ritenuta italiana continua.
Attenzione: la natura della pensione conta anche qui
La detassazione opera quando la convenzione attribuisce la tassazione allo Stato di residenza: tipicamente per le pensioni private (art. 18 OCSE). Per le pensioni pubbliche (art. 19), che di regola restano tassate in Italia, la detassazione non spetta — salvo le particolari condizioni convenzionali (ad esempio l’essere anche cittadino dello Stato estero). Inutile avviare la procedura senza prima verificare la natura della pensione.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio attiva la procedura. Residente in Portogallo, pensione privata. Ottiene dall’autorità portoghese il certificato di residenza fiscale e presenta l’istanza all’INPS: da quel momento la pensione gli viene pagata senza ritenuta italiana.
Caso 2 – Caia aspetta troppo. Trasferita da un anno, non ha ancora prodotto il certificato estero. L’INPS ha continuato a trattenere: per recuperare quanto già trattenuto dovrà attivarsi con gli strumenti previsti, ma avrebbe evitato il problema muovendosi subito.
Gli errori che costano caro
• Pensare che la convenzione si applichi da sola. Va richiesta formalmente.
• Presentare l’istanza senza certificato estero. È il documento che la perfeziona.
• Non verificare la natura della pensione. Sulla pubblica la detassazione di norma non spetta.
• Aspettare mesi. Ogni rata trattenuta è un importo da recuperare a fatica.
• Ignorare le condizioni della convenzione. Alcune prevedono soglie o aliquote, non l’esenzione piena.
Domande frequenti
Perché l’INPS mi trattiene se vivo all’estero?
Perché in assenza di convenzione applicata la pensione pagata a un non residente è imponibile in Italia (art. 23 TUIR) e l’INPS, come sostituto d’imposta, applica la ritenuta finché non attivi la procedura di detassazione.
Cosa serve per detassare la pensione INPS?
La richiesta di applicazione della convenzione, con il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera e la dichiarazione delle condizioni previste dalla convenzione, tramite la modulistica INPS.
Vale per tutte le pensioni?
No. Opera quando la convenzione attribuisce la tassazione allo Stato di residenza, tipicamente per le pensioni private. Le pensioni pubbliche di regola restano tassate in Italia.
Se ho aspettato, perdo le ritenute già subite?
Le ritenute applicate prima del perfezionamento vanno gestite con gli strumenti previsti per il recupero. Conviene avviare la procedura il prima possibile per limitare il problema.
Fonti normative
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 23 — redditi (pensioni) pagati da enti residenti a non residenti
• DPR 600/1973, art. 23 — ritenute del sostituto d’imposta
• Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia
• INPS — normativa fiscale per i residenti all’estero e istanza di applicazione delle convenzioni
Guida aggiornata a giugno 2026. La procedura e i documenti dipendono dalla convenzione e dal Paese di residenza: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.
In sintesi
La pensione INPS pagata a un residente estero e' tassata in Italia (art. 23 TUIR) finche' non si attiva la detassazione: serve la richiesta di applicazione della convenzione con il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorita' estera. Opera per le pensioni private, non per le pubbliche.