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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2209 c.c. Procuratori

In vigore

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.

In sintesi

  • Il procuratore agisce sulla base di un rapporto continuativo con l'imprenditore
  • Ha potere di compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur senza esserle preposto
  • Si applicano gli articoli 2206 (pubblicità della procura) e 2207 (modificazione e revoca)
  • La sua posizione è intermedia tra institore e commesso
  • I limiti alla procura sono opponibili ai terzi solo se iscritti nel registro delle imprese
Ratio

L'art. 2209 c.c. estende ai procuratori il regime di pubblicità legale già previsto per gli institori dagli artt. 2206 e 2207, allo scopo di tutelare i terzi che entrano in rapporti con figure ausiliarie dell'imprenditore dotate di poteri rappresentativi stabili. Il legislatore riconosce che, accanto all'institore, esistono soggetti che svolgono funzioni rilevanti pur non essendo preposti all'intera impresa o a un suo ramo: anche per costoro è necessario assicurare conoscibilità dei poteri attribuiti, perché chi contratta con loro deve poter fare affidamento su un quadro certo di legittimazione. La norma equilibra l'autonomia organizzativa dell'imprenditore con l'esigenza di certezza del traffico commerciale, evitando che limitazioni occulte alla procura possano essere opposte a terzi inconsapevoli.

Analisi

La fattispecie individua tre elementi costitutivi: rapporto continuativo con l'imprenditore, potere di compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, assenza di preposizione. Il rapporto continuativo distingue il procuratore dal mandatario occasionale, segnando una stabilità funzionale dell'incarico. Gli atti devono inerire all'attività imprenditoriale, ma il procuratore opera in un'area circoscritta, non sull'intera azienda né su un suo ramo: per questo non è institore. Il richiamo agli artt. 2206 e 2207 comporta che la procura, una volta iscritta nel registro delle imprese, vincola i terzi nei limiti ivi pubblicati; le modificazioni e la revoca, per essere opponibili, devono essere iscritte. In difetto di iscrizione, valgono le presunzioni di poteri generali e l'inopponibilità delle limitazioni ignote ai terzi in buona fede.

Quando si applica

La disposizione opera nei rapporti tra imprenditore commerciale, procuratore stabile e terzi. Tipici esempi sono il direttore commerciale che firma contratti di fornitura, il responsabile acquisti, il direttore finanziario abilitato a sottoscrivere operazioni bancarie ordinarie, il capo area vendite con potere di concludere contratti. La norma presuppone l'iscrizione nel registro delle imprese: se la procura non è iscritta, i terzi possono comunque invocare i poteri esercitati di fatto secondo i principi della rappresentanza apparente. Non si applica al lavoratore subordinato privo di poteri rappresentativi, né al mandatario isolato per singole operazioni. Rileva inoltre in caso di revoca o modifica: senza pubblicità, l'atto resta valido verso il terzo di buona fede.

Connessioni

Il rinvio diretto agli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 2207 (modificazione e revoca) struttura il sistema delle figure ausiliarie. La norma si collega all'art. 2203 c.c. sull'institore, all'art. 2210 c.c. sui commessi e all'art. 2211 c.c. sui poteri di deroga, completando la gerarchia degli ausiliari. Sul piano generale rilevano gli artt. 1387 ss. c.c. in materia di rappresentanza, l'art. 2196 c.c. sull'iscrizione nel registro delle imprese e l'art. 2193 c.c. sull'efficacia dichiarativa dell'iscrizione. Nel diritto societario si applicano analogamente per i procuratori di società di capitali, mentre nei rapporti bancari rilevano gli artt. 1834 ss. c.c.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra institore e procuratore ex art. 2209?

L'institore è preposto all'esercizio dell'intera impresa o di un suo ramo (art. 2203) e ha poteri generali; il procuratore ex art. 2209 svolge un rapporto continuativo limitato ad atti pertinenti all'esercizio dell'impresa senza esserle preposto. Si applicano comunque le stesse regole di pubblicità.

La procura ex art. 2209 deve essere iscritta nel registro delle imprese?

Sì. Il rinvio all'art. 2206 impone l'iscrizione affinché i limiti della procura siano opponibili ai terzi. In mancanza, valgono i principi generali sulla rappresentanza e i terzi in buona fede possono invocare l'apparenza dei poteri esercitati.

Cosa accade se la procura viene revocata senza iscrizione?

L'art. 2207, richiamato dall'art. 2209, stabilisce che la revoca non iscritta è inopponibile ai terzi di buona fede. L'imprenditore resta vincolato agli atti compiuti dal procuratore fino a quando la modificazione non è resa pubblica.

Il procuratore risponde personalmente degli atti compiuti?

No, se agisce nei limiti della procura e spende il nome dell'imprenditore. Gli effetti dell'atto ricadono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Risponde personalmente solo se eccede i poteri o agisce in nome proprio.

Si applica l'art. 2209 anche alle società di capitali?

Sì. La norma riguarda l'imprenditore commerciale in generale e si applica anche alle società di capitali, dove il procuratore continuativo opera in affiancamento agli amministratori. La procura va comunque iscritta nel registro delle imprese.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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