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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2130 c.c. – Durata del tirocinio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

In sintesi

  • La durata del tirocinio non può superare i limiti fissati dagli usi (in origine anche dalle norme corporative, oggi abrogate).
  • Il tirocinio nel Codice Civile si inserisce nell'apprendistato: il tirocinante apprende il mestiere sotto la guida del datore.
  • La norma rimanda agli usi in assenza di contratti collettivi: oggi la disciplina è regolata da norme speciali e CCNL.
  • Il tirocinio extracurriculare è disciplinato dalla l. 92/2012 e dalle linee guida Stato-Regioni.
  • La durata massima varia in base alla tipologia (curriculare, extracurriculare, formativo) e alla categoria lavorativa.
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Il tirocinio nel codice del 1942 e la sua evoluzione

L'articolo 2130 del Codice Civile fissa un limite alla durata del periodo di tirocinio, con rinvio alle norme corporative (oggi abrogate) o agli usi. La norma si inserisce nel contesto dell'apprendistato codicistico (artt. 2130-2134 cc), che disciplina un rapporto in cui il lavoratore - l'apprendista o tirocinante - impara un mestiere o un'arte sotto la guida del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il sistema codicistico dell'apprendistato è stato ampiamente superato dalla legislazione speciale. Il d.lgs. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato), poi confluito nel d.lgs. 81/2015 (Jobs Act, artt. 41-47), disciplina oggi tre tipi di apprendistato: per la qualifica e il diploma professionale (fino a 25 anni), professionalizzante (fino a 29 anni), di alta formazione e ricerca (senza limiti di età). La durata massima è fissata dalla contrattazione collettiva entro i limiti legali.

Il tirocinio extracurriculare

Distinto dall'apprendistato è il tirocinio formativo e di orientamento (stage), disciplinato dall'art. 18 della l. 196/1997 e, dopo la riforma Fornero (l. 92/2012), dalle Linee guida Stato-Regioni del 2013. Il tirocinio extracurriculare non è un contratto di lavoro ma un'esperienza di formazione in azienda: il tirocinante non è dipendente e non matura diritti retributivi, salvo l'indennità minima prevista (non inferiore a 300 euro/mese nel pubblico, variabile nel privato secondo le Regioni). La durata massima è di 12 mesi (6 mesi per i soggetti svantaggiati), prorogabili in alcuni casi.

Il tirocinio curriculare, invece, è parte integrante di un percorso di studio universitario o professionale: non è soggetto ai limiti del tirocinio extracurriculare e segue le regole dell'istituzione formativa.

Limiti di durata e ratio della norma

Il limite alla durata del tirocinio risponde a una duplice ratio: da un lato, evitare che il datore di lavoro sfrutti il tirocinante mantenendolo indefinitamente in posizione di apprendimento per corrispondergli una retribuzione inferiore; dall'altro, garantire che il periodo di formazione sia commisurato al tempo effettivamente necessario per apprendere il mestiere o la professione. Un tirocinio di durata eccessiva si trasformerebbe de facto in un rapporto di lavoro subordinato mascherato, con elusione delle tutele lavoristiche.

La giurisprudenza ha più volte riqualificato come lavoro subordinato il tirocinio che superava i limiti di durata, che aveva contenuto prevalentemente esecutivo anziché formativo, o che si svolgeva senza un progetto formativo concreto. In tali casi, il tirocinante acquista tutti i diritti del lavoratore subordinato dal momento della trasformazione.

Domande frequenti

Quanto può durare un tirocinio extracurriculare in Italia?

Al massimo 12 mesi, prorogabili in alcuni casi. Per soggetti svantaggiati il limite scende a 6 mesi. La durata varia anche per Regione, in base alle Linee guida Stato-Regioni del 2013.

Il tirocinante ha diritto a essere pagato?

Non ha diritto a retribuzione in senso stretto (non è un lavoratore dipendente), ma ha diritto a un'indennità minima. Nel settore pubblico è di almeno 300 euro/mese; nel privato varia per Regione, ma non può essere zero.

Quando un tirocinio viene riqualificato come lavoro subordinato?

Quando supera i limiti di durata, ha contenuto prevalentemente esecutivo e non formativo, o si svolge senza un progetto formativo concreto. In tal caso il tirocinante acquisisce tutti i diritti del lavoratore dipendente.

Qual è la differenza tra tirocinio curriculare ed extracurriculare?

Il tirocinio curriculare è parte integrante di un percorso di studi e segue le regole dell'istituzione scolastica/universitaria. Il tirocinio extracurriculare è un'esperienza formativa separata dal percorso di studi, soggetta a limiti di durata e obbligo di indennità.

L'apprendistato e il tirocinio sono la stessa cosa?

No. L'apprendistato (d.lgs. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato con finalità formativa: l'apprendista è un dipendente. Il tirocinio non è un contratto di lavoro: il tirocinante non è un dipendente e non ha gli stessi diritti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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