Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Tra imprese, certe clausole “pesanti” inserite nelle condizioni generali non valgono se non sono firmate due volte. È la regola della doppia sottoscrizione (art. 1341, comma 2): semplice da rispettare, ma se la si ignora le clausole più importanti diventano carta straccia proprio quando servono. Ecco l’elenco, come si firma e cosa dice la giurisprudenza.

Cosa sono le clausole vessatorie

Sono clausole, predisposte da una parte nelle condizioni generali, particolarmente sfavorevoli all’aderente. Per essere efficaci richiedono l’approvazione specifica per iscritto — la doppia sottoscrizione — oltre alla firma del contratto (art. 1341, comma 2, c.c.). La regola opera soprattutto nei rapporti tra imprese e professionisti; verso i consumatori vale invece il più protettivo Codice del consumo, di cui diremo. Per il quadro generale si veda la guida sulle condizioni generali di vendita.

L’elenco dell’art. 1341, comma 2

Categoria Esempi
Limitazioni di responsabilità Esonero o limitazione della responsabilità del predisponente
Recesso e sospensione Facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione
Decadenze e limiti di difesa Decadenze a carico dell’aderente, limiti a opporre eccezioni
Restrizioni della libertà contrattuale Limiti nei rapporti coi terzi
Rinnovo tacito Proroga o rinnovazione tacita del contratto
Clausole arbitrali e di foro Clausole compromissorie e deroghe alla competenza del giudice

L’elenco è considerato tassativo: solo le clausole che vi rientrano richiedono la doppia firma. Una clausola sfavorevole ma estranea all’elenco non è “vessatoria” ai fini dell’art. 1341, comma 2, e resta valida anche senza approvazione specifica (fermo restando il diverso e più ampio giudizio di abusività previsto verso i consumatori).

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Come si fa la doppia sottoscrizione

Non basta una seconda firma “in calce”. Occorre un richiamo specifico alle singole clausole vessatorie — di norma indicandone numero e oggetto — seguito da una seconda firma dedicata. La Cassazione ha precisato che l’esigenza di specificità e separatezza non è soddisfatta dal richiamo cumulativo e indiscriminato di tutte (o gran parte) delle condizioni, solo alcune delle quali vessatorie: serve una tecnica redazionale idonea a richiamare l’attenzione dell’aderente sulle clausole a lui sfavorevoli. Un richiamo generico (“approvo tutte le clausole” o “approvo le clausole da 1 a 20”) è quindi inidoneo.

Cosa succede senza doppia firma

La clausola vessatoria priva di approvazione specifica è inefficace/nulla: si considera come non apposta, mentre il resto del contratto resta valido (nullità parziale, art. 1419 c.c.). La Cassazione ha chiarito che tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado — compresa la fase di legittimità — purché i presupposti (carattere vessatorio e mancanza di approvazione specifica) risultino già agli atti. Significa, ad esempio, che una clausola di foro esclusivo non sottoscritta due volte non vincola, e si torna ai fori ordinari.

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Attenzione: il consumatore è un altro mondo

La doppia sottoscrizione riguarda i rapporti tra imprese/professionisti. Verso il consumatore si applica il Codice del consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005): lì le clausole vessatorie/abusive sono nulle a prescindere dalla firma, e la doppia sottoscrizione non le salva. Inoltre il giudizio di abusività verso il consumatore non passa per un elenco tassativo, ma per la valutazione del significativo squilibrio dei diritti e obblighi, in contrasto con la buona fede. Sono due discipline distinte, che possono coesistere.

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa fa firmare al cliente (altra impresa) le condizioni generali con un richiamo specifico e numerato alle clausole su foro esclusivo, limitazione di responsabilità e rinnovo tacito, seguito da una seconda firma dedicata: così quelle clausole vessatorie sono valide (art. 1341, c. 2). Con la sola firma del contratto, o con un richiamo cumulativo a tutte le clausole, sarebbero state invece inefficaci, e il giudice avrebbe potuto rilevarne la nullità anche d’ufficio. Se il cliente fosse stato un consumatore, infine, la doppia firma non sarebbe bastata: avrebbe operato la disciplina più severa del Codice del consumo.

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Domande frequenti

Cosa sono le clausole vessatorie tra imprese?

Sono clausole predisposte da una parte nelle condizioni generali, particolarmente sfavorevoli all'aderente, che per essere efficaci richiedono l'approvazione specifica per iscritto (doppia sottoscrizione) oltre alla firma del contratto (art. 1341, c. 2, c.c.).

Quali clausole richiedono la doppia firma?

Quelle dell'elenco tassativo dell'art. 1341, c. 2: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o sospensione, decadenze e limiti alle eccezioni, restrizioni verso i terzi, rinnovo tacito, clausole compromissorie e deroghe al foro.

Come si fa correttamente la doppia sottoscrizione?

Con un richiamo specifico alle singole clausole vessatorie (numero e oggetto) e una seconda firma dedicata. La Cassazione ha escluso che il richiamo cumulativo e indiscriminato di tutte le clausole soddisfi specificità e separatezza.

Cosa succede se manca la doppia firma?

La clausola vessatoria è nulla e si considera come non apposta, mentre il resto del contratto resta valido. La nullità è opponibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado.

La doppia firma vale anche verso i consumatori?

No: verso i consumatori si applica il Codice del consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005), dove le clausole abusive sono nulle a prescindere dalla firma e il giudizio passa per il significativo squilibrio. La doppia sottoscrizione non le salva.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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