Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi usa un marchio senza registrarlo non è del tutto privo di tutela: il preuso attribuisce diritti, ma di portata variabile a seconda della notorietà raggiunta. Questa guida spiega cos’è il marchio di fatto, quando il preuso impedisce ad altri di registrare lo stesso segno e quali sono i suoi limiti.

Il marchio di fatto e l’art. 2571 c.c.

Il marchio di fatto è il segno usato nel commercio senza registrazione. La sua tutela poggia sull’art. 2571 c.c.: chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare a usarlo, nonostante la registrazione altrui, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Sul piano del CPI rilevano l’art. 12 (novità) e l’art. 28 (convalidazione).

Notorietà locale o generale: l’effetto sulla novità

La conseguenza giuridica del preuso dipende dall’estensione della notorietà acquisita, secondo l’art. 12 CPI:

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Tipo di notorietà Effetto sul marchio registrato successivo
Generale (non puramente locale) Toglie novità: il marchio successivo è nullo
Puramente locale Non toglie novità: il preutente conserva solo l’uso locale

La Cassazione ha ribadito questa distinzione: il preuso con notorietà generale è causa di nullità del marchio successivo, mentre quello con notorietà meramente locale lascia coesistere i due segni, con il preutente che continua a usare il marchio nei limiti del proprio ambito territoriale (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 12326/2015 e Cass. n. 9889/2016).

La prova del preuso

Il punto debole del marchio di fatto è la prova: occorre dimostrare l’uso effettivo, la sua estensione territoriale e la notorietà raggiunta presso il pubblico. Servono documenti datati: fatture, cataloghi, materiale pubblicitario, rassegne stampa, dati di vendita. Senza prova, il diritto resta sulla carta.

La convalidazione (art. 28 CPI)

Attenzione al decorso del tempo: chi tollera per cinque anni consecutivi, conoscendolo, l’uso di un marchio registrato posteriore non può più chiederne la nullità né opporsi al suo uso (art. 28 CPI), salvo malafede del registrante. L’inerzia, quindi, può consolidare la posizione altrui.

Errori frequenti

Marchio di fatto e altri segni preusati

Il preuso non riguarda solo il marchio: principi analoghi valgono per gli altri segni distintivi usati di fatto (ditta, insegna), in forza del principio di unitarietà (art. 22 CPI). Chi ha acquisito notorietà con un segno può opporsi all’adozione altrui di segni confondibili, nei limiti della notorietà raggiunta. La logica è sempre la stessa: la tutela segue l’effettiva conoscenza del segno presso il pubblico.

Dal preuso alla registrazione

Il preutente può (e di norma dovrebbe) registrare il proprio marchio di fatto. La registrazione consolida la posizione, dà data certa e tutela su tutto il territorio, superando l’incertezza probatoria del preuso. Chi ha già notorietà generale ha un ulteriore interesse a registrare prima che un terzo lo faccia, costringendolo a un’azione di nullità.

Tabella riassuntiva degli effetti del preuso

Situazione Effetto sul terzo che registra dopo Posizione del preutente
Notorietà generale Marchio successivo nullo (difetto di novità) Può chiedere la nullità e usare il segno
Notorietà locale Marchio successivo valido Conserva l’uso nei limiti locali
Nessuna notorietà provata Marchio successivo valido Tutela molto debole o assente

Il rischio della convalidazione

Chi vanta un diritto anteriore (anche di fatto a notorietà generale) e tollera per cinque anni, conoscendolo, l’uso del marchio registrato posteriore, perde la possibilità di farne valere la nullità (art. 28 CPI), salvo malafede del registrante. Il preutente che voglia far valere i propri diritti deve quindi agire per tempo, senza lasciar consolidare la posizione altrui.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio usa da anni il marchio «Bottega Nuvola» per la sua pasticceria, noto in tutta la regione e oltre. Caia registra lo stesso segno a livello nazionale. Poiché la notorietà di Tizio non è puramente locale, egli può chiedere la nullità del marchio di Caia per difetto di novità (art. 12 CPI), purché agisca prima che maturi la convalidazione quinquennale (art. 28) e documenti l’uso e la notorietà.

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Domande frequenti

Cos'è il preuso di un marchio?

L'uso di un marchio non registrato (marchio di fatto): chi vi ha fatto ricorso può continuare a usarlo nei limiti in cui se ne è valso, anche dopo la registrazione altrui (art. 2571 c.c.).

Il preuso impedisce ad altri di registrare lo stesso marchio?

Solo se la notorietà è generale: in tal caso toglie novità al marchio registrato successivo, che è nullo. Se la notorietà è puramente locale, i due segni coesistono.

Come si prova il preuso?

Con documenti datati che dimostrino uso effettivo, estensione territoriale e notorietà: fatture, cataloghi, pubblicità, rassegne stampa, dati di vendita.

Cos'è la convalidazione?

Chi tollera per cinque anni, conoscendolo, l'uso di un marchio registrato posteriore non può più chiederne la nullità né opporsi (art. 28 CPI), salvo malafede del registrante.

Conviene affidarsi solo al preuso?

No: il preuso è una rete di sicurezza con tutela variabile e da provare. Se l'attività cresce conviene registrare il marchio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.