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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Si può avere un marchio senza averlo registrato? Sì: chi usa di fatto un segno distintivo gode di una certa tutela, il cosiddetto marchio di fatto. È una protezione più debole di quella del marchio registrato, ma in certi casi può persino battere una registrazione altrui. Vediamo come funziona il preuso.

Cos’è il marchio di fatto

Il marchio di fatto è un segno distintivo effettivamente usato nel commercio ma non registrato. È un diritto non titolato (art. 2 CPI), tutelato in forza dell’uso e della notorietà acquisita. La sua protezione si fonda anche sulla disciplina della concorrenza sleale (art. 2598, n. 1, c.c.) contro gli atti di confusione.

Il preuso e la novità (art. 12 CPI)

Il preuso è l’uso anteriore di un segno rispetto alla registrazione di un marchio uguale o simile da parte di un terzo. Il preuso incide sulla novità del marchio registrato (art. 12 CPI):

Tipo di preuso Effetto
Preuso con notorietà generale (non puramente locale) Toglie novità al marchio registrato successivo: la registrazione altrui può essere nulla
Preuso con notorietà puramente locale Il terzo può registrare; il preutente può continuare l’uso nei limiti locali (art. 12, c. 1, lett. a)

Il preuso locale e il diritto di continuare l’uso

Se il preuso ha avuto una notorietà puramente locale, il successivo marchio registrato è valido, ma il preutente ha diritto di continuare l’uso del proprio segno nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione altrui (art. 12, comma 1, lett. a, e art. 28 CPI). Convivono così due segni, ciascuno nel proprio ambito.

I limiti della tutela di fatto

Il marchio di fatto protegge solo nei limiti dell’effettivo uso e notorietà: chi non registra deve provare l’anteriorità e l’estensione dell’uso, prova spesso difficile e costosa. La registrazione, al contrario, offre una protezione certa, nazionale e documentata. Per questo conviene quasi sempre registrare.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’attività usa da anni un’insegna in una città, senza registrarla. Un terzo registra lo stesso segno come marchio nazionale. Se il preuso aveva notorietà solo locale, l’attività può continuare a usare l’insegna in quella zona (art. 28), ma non oltre; se invece il preuso aveva notorietà generale, la registrazione del terzo può essere dichiarata nulla per difetto di novità (art. 12).

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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