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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Prima di firmare un contratto di franchising, l’aspirante affiliato investe spesso decine di migliaia di euro su informazioni fornite dal franchisor. La legge 129/2004 impone per questo precisi obblighi informativi precontrattuali: sono lo scudo principale dell’affiliato e, se violati, possono far cadere il contratto. Vediamoli in dettaglio.

Il principio: trasparenza prima della firma

L’affiliante deve comportarsi secondo buona fede, lealtà e correttezza e fornire all’aspirante affiliato ogni dato e informazione necessari o utili per la stipula, salvo le esigenze di riservatezza (art. 6, L. 129/2004). Su questo principio si innesta l’obbligo specifico dell’art. 4.

I 30 giorni e i documenti da consegnare (art. 4)

Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto, corredata dei seguenti allegati (salvo riservatezza):

Perché sono così importanti

Informazione A cosa serve all’affiliato
Lista affiliati e loro variazione Capire se la rete cresce o si svuota (chiusure)
Bilanci dell’affiliante Valutare la solidità del franchisor
Contenziosi Individuare conflittualità ricorrenti nella rete
Marchi registrati Verificare che il segno sia effettivamente tutelato

Le conseguenze della violazione

Se l’affiliante ha fornito informazioni false, l’affiliato può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. (dolo) e il risarcimento del danno (art. 8, L. 129/2004). Anche la mancata consegna delle informazioni nei termini, o la consegna lacunosa, espone l’affiliante a responsabilità precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.) e può viziare il consenso dell’affiliato.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un franchisor dichiara una rete in crescita ma omette che, negli ultimi due anni, metà degli affiliati ha chiuso. L’aspirante affiliato firma sulla base di quel quadro e l’attività fallisce. Avendo l’affiliante fornito un’informazione falsa/omissiva in violazione dell’art. 4, l’affiliato può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento (art. 8, L. 129/2004).

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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