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Cosa succede se l’impresa smette di pagare i canoni del leasing? Per anni la materia è stata regolata solo dai contratti, spesso a sfavore dell’utilizzatore. Dal 2017 la legge fissa una soglia precisa per la risoluzione e un meccanismo che impedisce al concedente di guadagnarci due volte. Ecco le regole, comma per comma.
Quando c’è grave inadempimento (comma 137)
Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno (art. 1, comma 137, L. 124/2017):
- sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per i leasing immobiliari;
- quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente, per gli altri leasing (mobiliari).
Sotto queste soglie, il concedente non può risolvere per inadempimento: è una tutela contro le risoluzioni per ritardi minimi.
Cosa accade dopo la risoluzione (comma 138)
In caso di risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene (a valori di mercato), dedotti:
- la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione;
- i canoni a scadere (solo in linea capitale) e il prezzo di riscatto;
- le spese di recupero, stima e vendita.
In altre parole: il concedente trattiene quanto gli spetta e restituisce l’eventuale eccedenza; se il ricavato non basta, l’utilizzatore resta debitore della differenza (comma 138).
La vendita “trasparente” (comma 139)
| Obbligo del concedente | Finalità |
|---|---|
| Vendere a valori di mercato | Evitare svendite a danno dell’utilizzatore |
| Procedure competitive / stima indipendente | Garantire la congruità del prezzo (comma 139) |
| Informare l’utilizzatore | Trasparenza sul ricavato e sui conteggi |
Il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità verso l’utilizzatore nella rivendita; deve ricollocare il bene secondo valori di mercato facendo riferimento a pubbliche rilevazioni o, in mancanza, a una stima di un perito indipendente (comma 139).
Differenza con il vecchio regime
Prima del 2017 si distingueva tra leasing “di godimento” e “traslativo”, con applicazione analogica di regole diverse (artt. 1526 e 1458 c.c.). Oggi la L. 124/2017 detta una disciplina unitaria e imperativa per la risoluzione, superando gran parte di quei contrasti per i contratti che vi rientrano.
Spunti pratici
- Conosci la soglia: 6 canoni (immobiliare) o 4 (mobiliare) per il grave inadempimento (comma 137).
- Pretendi il conguaglio: dopo la vendita hai diritto all’eccedenza (comma 138).
- Controlla la vendita: deve avvenire a valori di mercato e in trasparenza (comma 139).
- Se il ricavato non basta: resti debitore della differenza, mettila in conto.
Esempio pratico
Un’impresa salta cinque canoni di un leasing immobiliare: sotto la soglia dei sei, il concedente non può ancora risolvere (comma 137). Al sesto canone non pagato risolve, riprende l’immobile e lo rivende a valori di mercato con perizia (comma 139). Dal ricavato deduce canoni scaduti, capitale a scadere, riscatto e spese: l’eccedenza viene restituita all’impresa (comma 138).
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