Testo dell'articoloVigente
Chi affida un appalto può ritrovarsi a pagare gli stipendi e i contributi dei dipendenti dell’appaltatore, anche se ha già pagato il corrispettivo. È la responsabilità solidale dell’art. 29 d.lgs. 276/2003: una tutela forte dei lavoratori che impone al committente cautele precise. Vediamo come funziona e come difendersi.
La regola dell’art. 29
In caso di appalto di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (compreso il TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003).
Cosa copre e cosa no
| Voce | Coperta dalla solidarietà? |
|---|---|
| Retribuzioni e TFR | Sì |
| Contributi previdenziali e premi INAIL | Sì |
| Sanzioni civili | No: restano a carico del responsabile dell’inadempimento |
| Periodo | Solo quello di esecuzione dell’appalto |
Il beneficio della preventiva escussione
Il committente convenuto può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (e dei subappaltatori): in giudizio, il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti, ma l’azione esecutiva sul committente può essere intentata solo dopo l’infruttuosa escussione del debitore principale (art. 29, comma 2). È una tutela parziale, non un’esenzione.
Come si difende il committente
- acquisire e verificare il DURC (documento di regolarità contributiva) dell’appaltatore, anche in corso d’opera;
- inserire in contratto clausole di verifica periodica del pagamento di retribuzioni e contributi e di sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità;
- chiedere documentazione (LUL, prospetti paga, F24) sul personale impiegato nell’appalto;
- scegliere appaltatori affidabili e patrimonialmente solidi.
Appalti “genuini” e illeciti
La solidarietà presuppone un appalto genuino (con organizzazione e rischio dell’appaltatore, art. 1655 c.c.). Se l’appalto è in realtà una somministrazione illecita di manodopera (mera fornitura di lavoratori), le conseguenze sono più gravi: i lavoratori possono chiedere la costituzione del rapporto direttamente con l’utilizzatore.
Spunti pratici
- DURC e verifiche: la prima difesa contro la solidarietà.
- Clausole di sospensione pagamenti in caso di irregolarità retributive/contributive.
- Due anni: il rischio resta vivo fino a due anni dalla fine dell’appalto.
- Appalto genuino: evita schemi che mascherano somministrazione di manodopera.
Esempio pratico
Una società appalta le pulizie. L’appaltatore non paga gli stipendi di alcuni addetti: questi agiscono anche contro il committente, solidalmente responsabile ex art. 29 entro due anni dalla fine dell’appalto. Il committente eccepisce il beneficio di escussione, ma avendo trascurato il DURC rischia di dover pagare retribuzioni e contributi, salvo rivalersi poi sull’appaltatore.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti