Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Può il preponente impedire all’agente, dopo la fine del rapporto, di lavorare per la concorrenza? Sì, ma a condizioni rigide di forma, oggetto e durata, e con la previsione — di regola — di un’indennità dedicata. L’art. 1751-bis c.c. disciplina il patto di non concorrenza post-contrattuale dell’agente. Ecco i paletti, e un punto recentemente chiarito dalla Cassazione sull’indennità.

Cos’è il patto di non concorrenza

È l’accordo con cui si limita la concorrenza dell’agente per il tempo successivo alla cessazione del contratto (art. 1751-bis, comma 1, c.c.). Serve a proteggere il preponente dallo sfruttamento, da parte dell’ex agente, della clientela e delle informazioni acquisite durante il rapporto. Va distinto dal divieto di concorrenza che opera durante il rapporto (effetto dell’esclusiva, art. 1743, e degli obblighi di lealtà, art. 1746): il patto ex art. 1751-bis riguarda il periodo dopo la fine del contratto.

I requisiti di validità

Requisito Contenuto
Forma Per iscritto, a pena di nullità
Oggetto Stessa zona, clientela e genere di beni/servizi del contratto di agenzia
Durata Non oltre due anni dalla cessazione del contratto

Il patto deve risultare per iscritto, riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto, e non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del rapporto (art. 1751-bis, comma 1). Un patto più ampio nell’oggetto o più lungo nel tempo è nullo nella parte eccedente: la riduzione opera automaticamente entro i limiti di legge.

Risorsa gratuita
Checklist detrazioni e deduzioni 730/2026 (PDF)
  • Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
  • Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
  • Documenti da preparare e date del 730/2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

L’indennità: cosa prevede la legge

L’art. 1751-bis, comma 2, stabilisce che l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, alla cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale. La misura va commisurata, secondo i parametri di legge e degli AEC, alla durata (non superiore a due anni) e alla natura del contratto, nonché all’indennità di fine rapporto, tenendo conto della media dei corrispettivi percepiti e della riduzione della capacità di guadagno imposta dal patto. L’onerosità è dunque l’assetto naturale del patto.

L’indennità è un requisito di validità? Il chiarimento della Cassazione

Su questo punto va segnalato un orientamento recente. La Cassazione ha affermato che l’indennità prevista dal comma 2 non costituisce un requisito di validità del patto e non è assistita da un’espressa sanzione di nullità: a differenza di altre norme (ad esempio sul patto di non concorrenza del lavoratore subordinato, art. 2125 c.c.) dove il legislatore ha previsto espressamente la nullità in difetto di corrispettivo, l’art. 1751-bis non contiene tale previsione. Di conseguenza, l’onerosità, pur naturale, è ritenuta derogabile dalle parti: l’assenza dell’indennità non rende, di per sé, nullo il patto. Resta in ogni caso buona prassi prevedere e quantificare un compenso adeguato, sia per equilibrio del patto sia per ridurre il rischio di contenzioso.

Differenza con il divieto durante il rapporto

Da non confondere: durante il rapporto l’agente non può trattare affari concorrenti per effetto dell’esclusiva (art. 1743) e degli obblighi di lealtà (art. 1746); il patto ex art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione, ha limiti propri di oggetto e durata e la sua naturale onerosità. Per il quadro generale si veda la guida sul contratto di agenzia; per la voce economica della fine rapporto, l’indennità ex art. 1751.

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio pratico

Caio S.p.A. inserisce nel contratto un patto che vieta a Tizio, per due anni dopo la cessazione, di operare per concorrenti nella stessa zona e sugli stessi prodotti. Il patto è valido perché scritto e nei limiti dell’art. 1751-bis; Caio prevede inoltre, come è naturale e prudente, un’indennità non provvigionale a favore di Tizio. Un patto di tre anni sarebbe stato nullo per la parte eccedente i due. Se Caio non avesse previsto alcun compenso, secondo l’orientamento recente il patto non sarebbe automaticamente nullo, ma l’assenza dell’indennità resterebbe terreno fertile per una lite.

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

Cos'è il patto di non concorrenza dell'agente?

È l'accordo che limita la concorrenza dell'agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto (art. 1751-bis c.c.), per proteggere il preponente dallo sfruttamento di clientela e informazioni acquisite durante il rapporto.

Quali sono i requisiti di validità?

Forma scritta a pena di nullità; oggetto limitato alla stessa zona, clientela e genere di beni o servizi del contratto; durata non superiore a due anni dalla cessazione (art. 1751-bis, c. 1). L'eccedenza è nulla.

Il patto è valido senza indennità all'agente?

Secondo un orientamento recente della Cassazione, l'indennità del comma 2 non è un requisito di validità del patto, non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità: l'onerosità è naturale ma derogabile. Resta comunque prudente prevederla.

Come si calcola l'indennità del patto?

È di natura non provvigionale e va commisurata, secondo i parametri di legge e degli AEC, a durata e natura del contratto, all'indennità di fine rapporto, alla media dei corrispettivi e alla riduzione della capacità di guadagno imposta dal patto.

Che differenza c'è con il divieto durante il rapporto?

Durante il rapporto l'agente non può trattare affari concorrenti per effetto dell'esclusiva (art. 1743) e della lealtà (art. 1746); il patto ex art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione, con limiti di oggetto, durata e onerosità naturale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.