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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Può il preponente impedire all’agente, dopo la fine del rapporto, di lavorare per la concorrenza? Sì, ma a condizioni rigide e — punto spesso ignorato — pagando un’indennità dedicata. L’art. 1751-bis c.c. disciplina il patto di non concorrenza post-contrattuale dell’agente. Ecco i paletti.

Cos’è il patto di non concorrenza

È l’accordo con cui si limita la concorrenza dell’agente per il tempo successivo alla cessazione del contratto (art. 1751-bis, comma 1). Serve a proteggere il preponente dallo sfruttamento, da parte dell’ex agente, della clientela e delle informazioni acquisite durante il rapporto.

I requisiti di validità

Requisito Contenuto
Forma Per iscritto, a pena di nullità
Oggetto Stessa zona, clientela e genere di beni/servizi del contratto di agenzia
Durata Non oltre due anni dalla cessazione del contratto

Il patto deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto, e non può eccedere i due anni successivi all’estinzione (art. 1751-bis, comma 1). Un patto più ampio o più lungo è nullo nella parte eccedente.

L’indennità obbligatoria (comma 2)

È l’aspetto cruciale: l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, a carico del preponente, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale (art. 1751-bis, comma 2). La misura va commisurata, secondo i parametri di legge e degli AEC, a durata, natura del contratto e indennità di fine rapporto; tiene conto della media dei corrispettivi percepiti e della riduzione di capacità di guadagno imposta dal patto. Senza indennità, il patto è di fatto inefficace.

Differenza con il divieto di concorrenza durante il rapporto

Attenzione a non confondere: durante il rapporto l’agente non può trattare affari concorrenti per effetto dell’esclusiva (art. 1743) e degli obblighi di lealtà; il patto ex art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione e richiede sempre un compenso ad hoc.

Spunti pratici

Esempio pratico

Caio S.p.A. inserisce nel contratto un patto che vieta a Tizio, per due anni dopo la cessazione, di operare per concorrenti nella stessa zona e sugli stessi prodotti. Il patto è valido perché scritto e nei limiti dell’art. 1751-bis; Caio dovrà però pagare a Tizio l’indennità non provvigionale prevista dal comma 2. Un patto di tre anni sarebbe stato nullo per la parte eccedente i due.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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