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Può il preponente impedire all’agente, dopo la fine del rapporto, di lavorare per la concorrenza? Sì, ma a condizioni rigide e — punto spesso ignorato — pagando un’indennità dedicata. L’art. 1751-bis c.c. disciplina il patto di non concorrenza post-contrattuale dell’agente. Ecco i paletti.
Cos’è il patto di non concorrenza
È l’accordo con cui si limita la concorrenza dell’agente per il tempo successivo alla cessazione del contratto (art. 1751-bis, comma 1). Serve a proteggere il preponente dallo sfruttamento, da parte dell’ex agente, della clientela e delle informazioni acquisite durante il rapporto.
I requisiti di validità
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| Forma | Per iscritto, a pena di nullità |
| Oggetto | Stessa zona, clientela e genere di beni/servizi del contratto di agenzia |
| Durata | Non oltre due anni dalla cessazione del contratto |
Il patto deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto, e non può eccedere i due anni successivi all’estinzione (art. 1751-bis, comma 1). Un patto più ampio o più lungo è nullo nella parte eccedente.
L’indennità obbligatoria (comma 2)
È l’aspetto cruciale: l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, a carico del preponente, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale (art. 1751-bis, comma 2). La misura va commisurata, secondo i parametri di legge e degli AEC, a durata, natura del contratto e indennità di fine rapporto; tiene conto della media dei corrispettivi percepiti e della riduzione di capacità di guadagno imposta dal patto. Senza indennità, il patto è di fatto inefficace.
Differenza con il divieto di concorrenza durante il rapporto
Attenzione a non confondere: durante il rapporto l’agente non può trattare affari concorrenti per effetto dell’esclusiva (art. 1743) e degli obblighi di lealtà; il patto ex art. 1751-bis riguarda invece il periodo successivo alla cessazione e richiede sempre un compenso ad hoc.
Spunti pratici
- Sempre per iscritto e limitato a zona/clientela/prodotti del contratto.
- Mai oltre due anni: l’eccedenza è nulla.
- Indennità obbligatoria: senza compenso il patto non regge (art. 1751-bis, c. 2).
- Quantifica il compenso con i parametri AEC per evitare contestazioni.
Esempio pratico
Caio S.p.A. inserisce nel contratto un patto che vieta a Tizio, per due anni dopo la cessazione, di operare per concorrenti nella stessa zona e sugli stessi prodotti. Il patto è valido perché scritto e nei limiti dell’art. 1751-bis; Caio dovrà però pagare a Tizio l’indennità non provvigionale prevista dal comma 2. Un patto di tre anni sarebbe stato nullo per la parte eccedente i due.
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Domande frequenti