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Nelle cooperative di produzione e lavoro il socio non è solo un socio: è anche un lavoratore. Questo “doppio rapporto” ha regole proprie, fissate da una legge apposita, con conseguenze pratiche importanti su retribuzione e cessazione.
Il doppio rapporto (L. 142/2001)
Il socio lavoratore di cooperativa instaura con essa un duplice rapporto (art. 1, L. 3 aprile 2001, n. 142):
- un rapporto associativo (in quanto socio della cooperativa);
- un ulteriore rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o in altra forma, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.
Sono due rapporti distinti ma collegati: il secondo presuppone il primo.
Il trattamento economico
Al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicabile alla categoria (art. 3, L. 142/2001). A questo possono aggiungersi i ristorni come integrazione (art. 2545-sexies c.c.).
| Componente | Fonte |
|---|---|
| Trattamento minimo | CCNL di categoria (art. 3, L. 142/2001) |
| Integrazione/ristorno | Regolamento e art. 2545-sexies c.c. |
| Tutele del lavoro | Secondo il tipo di rapporto (subordinato/autonomo) |
Il regolamento interno
La cooperativa con soci lavoratori deve adottare un regolamento, approvato dall’assemblea, che disciplina le tipologie dei rapporti di lavoro e l’organizzazione (art. 6, L. 142/2001).
Cosa succede se cessa il rapporto sociale
Punto cruciale: la cessazione del rapporto associativo (recesso, esclusione del socio) fa venire meno anche il rapporto di lavoro (art. 5, comma 2, L. 142/2001). È una conseguenza specifica e pesante: perdere la qualità di socio comporta la fine del rapporto lavorativo collegato. Le controversie relative ai rapporti di lavoro hanno una disciplina particolare quanto a competenza e tutele.
Spunti pratici
- Ricorda il doppio rapporto: sei socio e lavoratore, con regole diverse per ciascuno.
- Verifica il trattamento minimo CCNL: non puoi essere pagato meno (art. 3).
- Attenzione all’esclusione: perdere la qualità di socio fa cadere anche il lavoro (art. 5, c. 2).
Esempio pratico
In una cooperativa di servizi, un socio lavoratore percepisce un trattamento non inferiore al CCNL di categoria (art. 3, L. 142/2001), più eventuali ristorni. Se viene escluso come socio per gravi inadempienze, cessa anche il rapporto di lavoro collegato (art. 5, c. 2): i due rapporti, pur distinti, sono legati.
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