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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Esci da una SNC per recesso, esclusione o (per gli eredi) morte del socio: pensi di esserti liberato dai debiti, ma non è così semplice. Continui a rispondere per il “passato” e, se non curi la pubblicità, perfino per il “futuro”. Ecco le regole che salvano il patrimonio.

La regola dell’art. 2290

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio (recesso, esclusione, morte), il socio o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto (art. 2290, comma 1, c.c.). In altre parole: si risponde di tutti i debiti anteriori all’uscita, anche se verranno pagati dopo.

Il punto critico: l’opponibilità ai terzi

Lo scioglimento del rapporto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, non è opponibile a chi lo ha senza colpa ignorato (art. 2290, comma 2, c.c.). Per la SNC iscritta il mezzo idoneo è l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’uscita del socio (art. 2300 c.c.).

Conseguenza pratica pesante: se non iscrivi la tua uscita, di fronte ai terzi resti “apparentemente” socio e puoi rispondere anche di obbligazioni sorte dopo, contratte con chi in buona fede ti credeva ancora socio.

Obbligazioni sociali Risponde il socio uscente?
Sorte prima dello scioglimento del rapporto Sì (art. 2290, c. 1)
Sorte dopo, ma uscita non pubblicizzata Sì verso i terzi in buona fede (art. 2290, c. 2)
Sorte dopo, con uscita iscritta al Registro No

Liquidazione della quota e debiti

L’uscita dà diritto alla liquidazione della quota in denaro (art. 2289 c.c.), ma ciò non incide sulla responsabilità verso i terzi per i debiti anteriori: sono due piani distinti. Nei rapporti interni, il socio uscente che paga un debito sociale ha regresso verso la società e gli altri soci.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio recede da una SNC ma nessuno iscrive l’uscita al Registro. Mesi dopo la società contrae un nuovo debito con un fornitore che, controllando la visura, vede ancora Tizio tra i soci: Tizio rischia di rispondere anche di quel debito (art. 2290, c. 2). Se avesse iscritto il recesso, sarebbe stato al riparo per le obbligazioni successive.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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