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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai garantito “tutti i debiti” di una società verso la banca con una fideiussione omnibus e ora vuoi sganciarti? Si può, ma con un limite importante: il recesso vale per il futuro, non cancella ciò che è già maturato.

Perché la fideiussione omnibus si può sciogliere

La fideiussione omnibus garantisce le obbligazioni presenti e future del debitore (entro l’importo massimo richiesto dall’art. 1938 c.c.). Essendo una garanzia destinata a coprire un rapporto di durata, il fideiussore ha la possibilità di recedere, di norma sulla base di un’apposita clausola del contratto e, in ogni caso, secondo i principi sui contratti di durata (art. 1373 c.c.).

L’effetto del recesso: copre solo il futuro

È il punto cruciale. Il recesso libera il fideiussore per le obbligazioni che sorgeranno dopo che la banca ha ricevuto la comunicazione di recesso. Restano invece garantite tutte le obbligazioni già sorte a quel momento, comprese quelle derivanti da affidamenti già concessi e utilizzati.

Debiti del garantito Dopo il recesso
Già sorti alla data del recesso Restano garantiti dal fideiussore
Sorti dopo la comunicazione Non più garantiti

Per questo conviene recedere il prima possibile e, idealmente, quando l’esposizione è bassa: più si aspetta, più debiti restano “agganciati”.

Come si comunica il recesso

Il recesso va comunicato alla banca in forma scritta e con un mezzo che dia prova della ricezione: raccomandata A/R o PEC. È bene indicare con precisione il contratto di fideiussione, la data e la volontà di recedere, conservando la prova dell’invio e della consegna (la data di ricezione segna lo spartiacque tra debiti garantiti e non).

Recesso non è liberazione automatica

Attenzione a non confondere il recesso con la liberazione del fideiussore prevista dalla legge:

Estinzione del rapporto e cancellazione

Per liberarsi del tutto non basta a volte il recesso: occorre che si estinguano anche le obbligazioni già garantite (rientro del fido, chiusura del rapporto). Una volta estinto tutto, conviene chiedere alla banca una conferma scritta della cessazione di ogni effetto della fideiussione.

Esempio pratico

Un socio ha garantito con omnibus i debiti della SRL. Decide di uscire dalla compagine e invia alla banca una PEC di recesso il 10 marzo. Alla stessa data la SRL ha un fido utilizzato per 40.000 euro: quei 40.000 restano garantiti dal socio. I nuovi utilizzi successivi al 10 marzo, invece, non lo riguardano più.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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