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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’ipoteca è la garanzia reale per eccellenza sugli immobili: il creditore non prende il bene, ma acquista il diritto di farlo vendere e di essere pagato per primo sul ricavato. Tutto ruota intorno all’iscrizione e al “grado”.

Cos’è l’ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene su cui è costituita e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (art. 2808 c.c.). Si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri e ha per oggetto, tipicamente, beni immobili, ma anche beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli) e alcuni diritti (usufrutto, superficie, ecc.).

L’iscrizione: niente spossessamento

A differenza del pegno, l’ipoteca non comporta spossessamento: il debitore conserva il possesso e l’uso del bene (continua ad abitare la casa, a usare il capannone). La garanzia nasce con l’iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari (oggi Agenzia delle Entrate – Servizi di pubblicità immobiliare): è l’iscrizione, non il semplice titolo, a far sorgere il diritto e a renderlo opponibile ai terzi (art. 2808, comma 2, c.c.).

Il grado ipotecario

Sullo stesso bene possono gravare più ipoteche: l’ordine di iscrizione determina il grado (art. 2852 c.c.). Il creditore di primo grado è soddisfatto per primo sul ricavato della vendita, poi quello di secondo grado, e così via. Conoscere il grado è decisivo per valutare quanto un’ipoteca “copre” davvero un credito.

I tre tipi di ipoteca

Tipo Fonte Esempio
Volontaria (art. 2821) Atto del debitore o di un terzo Ipoteca a garanzia di un mutuo
Giudiziale (art. 2818) Sentenza di condanna al pagamento Il creditore iscrive sui beni del debitore condannato
Legale (art. 2817) Direttamente la legge Ipoteca dell’alienante o del condividente

Durata ed estinzione

L’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per vent’anni e va rinnovata prima della scadenza per non perdere il grado (art. 2847 c.c.). L’ipoteca si estingue, tra l’altro, con la cancellazione, con l’estinzione dell’obbligazione garantita, con la rinuncia del creditore, con il perimento del bene o con la mancata rinnovazione (art. 2878 c.c.). La cancellazione richiede in genere un’apposita formalità (consenso del creditore o ordine del giudice).

Spunti pratici

Esempio pratico

Una SRL ottiene un mutuo concedendo ipoteca volontaria di primo grado su un capannone. Se non rimborsa, la banca può espropriare l’immobile e soddisfarsi con preferenza sul ricavato. Se sullo stesso capannone vi fosse una seconda ipoteca, il relativo creditore sarebbe pagato solo dopo la banca di primo grado.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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