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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il pegno è la garanzia reale “tipica” sui beni mobili: il creditore ottiene un diritto di prelazione su un bene determinato. Per le imprese esiste anche una versione che non blocca l’operatività, il pegno non possessorio.

Cos’è il pegno

Il pegno è una garanzia reale costituita su beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti su beni mobili, a garanzia di un’obbligazione (art. 2784 c.c.). “Reale” significa che grava su un bene determinato: il creditore può soddisfarsi su quel bene con preferenza rispetto agli altri creditori. Insieme a ipoteca e privilegi, è una delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.).

La consegna e lo spossessamento

Nel pegno tradizionale la garanzia si costituisce con la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato (art. 2786 c.c.): il debitore perde la disponibilità materiale del bene (spossessamento), elemento che dà pubblicità alla garanzia. Per i crediti, il pegno si costituisce con la notifica al debitore del credito dato in pegno o con la sua accettazione (art. 2800 c.c.).

Il diritto di prelazione

Il creditore pignoratizio ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (art. 2787 c.c.): in caso di inadempimento può far vendere il bene e soddisfarsi sul ricavato prima degli altri creditori. Per i beni che superano una certa soglia di valore, la prelazione richiede una scrittura con data certa che indichi credito e bene (art. 2787, comma 3, c.c.).

Il divieto del patto commissorio

È nullo il patto commissorio, cioè l’accordo con cui si conviene che, in mancanza di pagamento, la proprietà del bene dato in pegno passi automaticamente al creditore (art. 2744 c.c.). Il creditore non può appropriarsi del bene: deve seguire le procedure di vendita o di assegnazione previste dalla legge (artt. 2796-2798 c.c.). È una tutela contro gli abusi a danno del debitore.

Il pegno mobiliare non possessorio

Per favorire il credito alle imprese, il D.L. 59/2016 (conv. L. 119/2016) ha introdotto il pegno mobiliare non possessorio: consente all’imprenditore di dare in pegno beni mobili destinati all’attività (anche merci e beni futuri) senza consegnarli, continuando a usarli e trasformarli, tramite iscrizione in un registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate. È pensato per non bloccare l’operatività aziendale.

Pegno tradizionale Pegno non possessorio
Consegna del bene Sì (spossessamento) No
Pubblicità Possesso del creditore Iscrizione nel registro
Uso del bene Il debitore non lo usa Il debitore continua a usarlo

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa ottiene un finanziamento dando in pegno macchinari. Nel pegno tradizionale li consegna (o li affida a un terzo); nel pegno non possessorio iscrive la garanzia nel registro e continua a usarli. Se non rimborsa, il creditore fa vendere i beni e si soddisfa con prelazione, ma non può tenerseli automaticamente.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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