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Il pegno è la garanzia reale sui beni mobili: il debitore consegna un bene al creditore, che potrà farlo vendere ed essere pagato per primo sul ricavato se il debito non viene saldato. È il corrispettivo “mobiliare” dell’ipoteca, con una regola di ferro: il creditore non può tenersi il bene.
Cos’è il pegno
Il pegno è un diritto reale di garanzia che può avere a oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti (art. 2784 c.c.). Attribuisce al creditore il diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene (art. 2787 c.c.): in concorso con altri creditori, il creditore pignoratizio si soddisfa per primo sul bene dato in pegno.
Come si costituisce: lo spossessamento
Il pegno di beni mobili si costituisce con la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato dalle parti (spossessamento): il debitore perde la disponibilità del bene. La prelazione, però, per i crediti oltre una certa soglia richiede anche una scrittura con data certa che indichi il credito garantito e il bene (art. 2787, comma 3, c.c.). Lo spossessamento è essenziale: è ciò che dà pubblicità alla garanzia.
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Il divieto del patto commissorio
Regola fondamentale: è nullo il patto commissorio (art. 2744 c.c.), cioè l’accordo per cui, in mancanza di pagamento, il bene dato in pegno (o ipoteca) passa automaticamente in proprietà del creditore. Il creditore non può appropriarsi del bene: deve farlo vendere secondo le forme di legge (art. 2796 c.c.) e soddisfarsi sul ricavato, restituendo l’eccedenza. È una tutela contro gli abusi a danno del debitore.
| Profilo | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Oggetto | Mobili, crediti, altri diritti | art. 2784 c.c. |
| Costituzione | Consegna del bene (spossessamento) | art. 2786 c.c. |
| Prelazione | Sul ricavato, con scrittura data certa oltre soglia | art. 2787 c.c. |
| Patto commissorio | Nullo | art. 2744 c.c. |
| Realizzo | Vendita del bene, non appropriazione | art. 2796 c.c. |
Il pegno di crediti
Si può dare in pegno anche un credito: il pegno si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno o la sua accettazione (art. 2800 c.c.), in parallelo alle regole della cessione del credito (art. 1264 c.c.). Il creditore pignoratizio riscuote il credito e si soddisfa sul ricavato.
I doveri del creditore
Chi riceve il pegno deve custodire il bene e non può usarlo né disporne senza consenso (art. 2792 c.c.); risponde della perdita o del deterioramento. Estinto il debito, deve restituire il bene. Sono obblighi che bilanciano il potere di garanzia con la tutela del debitore.
Spunti pratici
- Cura lo spossessamento: senza consegna non c’è pegno (art. 2786 c.c.).
- Predisponi una scrittura con data certa per assicurarti la prelazione oltre soglia (art. 2787 c.c.).
- Non pattuire l’appropriazione del bene: il patto commissorio è nullo (art. 2744 c.c.).
- Per il pegno di crediti notifica al debitore (art. 2800 c.c.), come nella cessione.
- Errore frequente: tenersi il bene in caso di mancato pagamento, invece di farlo vendere (art. 2796 c.c.).
Esempio pratico
Tizio presta 5.000 euro a Caio, che gli consegna in pegno un orologio di valore, con scrittura a data certa che indica il debito (artt. 2786-2787 c.c.). Caio non paga alla scadenza: Tizio non può tenersi l’orologio (patto commissorio nullo, art. 2744 c.c.), ma deve farlo vendere nelle forme di legge (art. 2796 c.c.). Sul ricavato si soddisfa con prelazione; l’eventuale eccedenza va restituita a Caio.
Pegno e ipoteca a confronto
Pegno e ipoteca sono le due grandi garanzie reali, speculari per oggetto:
| Profilo | Pegno | Ipoteca |
|---|---|---|
| Oggetto | Beni mobili, crediti (art. 2784 c.c.) | Beni immobili e registrati (art. 2808 c.c.) |
| Costituzione | Consegna del bene | Iscrizione nei registri |
| Possesso del bene | Passa al creditore | Resta al debitore |
| Patto commissorio | Nullo (art. 2744 c.c.) | Nullo (art. 2744 c.c.) |
La differenza pratica più evidente è il possesso: nel pegno il bene esce dalle mani del debitore (spossessamento), nell’ipoteca resta a lui, che continua a usarlo. È la ragione per cui l’ipoteca si presta ai beni che devono restare in uso (la casa), il pegno ai beni che si possono consegnare.
Il pegno non possessorio
Accanto al pegno tradizionale, l’ordinamento ha introdotto il pegno non possessorio, riservato agli imprenditori per i beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa: consente di costituire la garanzia senza spossessamento, mediante iscrizione in un apposito registro, così che il debitore possa continuare a utilizzare i beni nell’attività. È una figura speciale, che affianca – senza sostituirla – la disciplina codicistica del pegno (artt. 2784 ss. c.c.) e che risponde all’esigenza delle imprese di dare in garanzia macchinari e magazzino senza privarsene.
I doveri e i diritti del creditore pignoratizio
Il creditore che detiene il pegno ha precisi doveri: deve custodire il bene con diligenza, non può usarlo né disporne senza il consenso del debitore (art. 2792 c.c.) e risponde della perdita o del deterioramento dovuti a sua colpa. Ha però anche diritti: se il bene produce frutti, può imputarli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale (art. 2791 c.c.); e se il bene rischia di deteriorarsi, può chiederne la vendita anticipata. Estinto il debito, deve restituire il bene al debitore.
La vendita del bene e l’eccedenza
In caso di mancato pagamento, il creditore pignoratizio non può appropriarsi del bene, ma deve farlo vendere nelle forme di legge (art. 2796 c.c.): può procedere alla vendita previa intimazione al debitore, oppure chiedere al giudice l’assegnazione o la vendita. Sul ricavato si soddisfa con prelazione (art. 2787 c.c.); l’eventuale eccedenza deve essere restituita al debitore. Questo schema – vendita e non appropriazione, con restituzione del surplus – è la traduzione concreta del divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Pegno irregolare e pegno di crediti
Accanto al pegno tradizionale esistono figure particolari. Nel pegno irregolare, ad esempio su somme di denaro o titoli depositati presso una banca, il creditore acquista la proprietà delle cose fungibili e deve restituire solo l’eccedenza rispetto al credito garantito: è ciò che accade tipicamente nei depositi a garanzia. Nel pegno di crediti (art. 2800 c.c.), invece, la garanzia cade su un credito del debitore: si costituisce con atto scritto e notifica al debitore del credito impegnato, in parallelo alle regole della cessione (art. 1264 c.c.), e il creditore pignoratizio riscuote il credito soddisfacendosi sul ricavato.
Il pegno nella pratica bancaria
Nella pratica il pegno assiste spesso i finanziamenti: pegno su titoli, su conti deposito, su polizze. In molti casi si tratta di pegno irregolare, in cui la banca acquista la disponibilità delle somme o dei titoli e restituisce l’eccedenza rispetto al credito garantito. La costituzione richiede comunque lo spossessamento o l’annotazione che ne assicuri l’opponibilità, e una scrittura con data certa che individui il credito e il bene (art. 2787 c.c.). È uno strumento snello per chi può consegnare valori liquidi a garanzia.
Errori da evitare
L’errore più grave è il patto commissorio: accordarsi perché, in caso di mancato pagamento, il bene passi in proprietà del creditore. È nullo (art. 2744 c.c.) e travolge la pattuizione. Altro errore è trascurare lo spossessamento o la scrittura a data certa, perdendo la prelazione (art. 2787 c.c.). Va infine ricordato che il creditore custode non può usare il bene senza consenso (art. 2792 c.c.) e ne risponde: il pegno è una garanzia, non un titolo per servirsi della cosa altrui.
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Domande frequenti
Cos'è il pegno?
È un diritto reale di garanzia sui beni mobili, crediti o altri diritti, che dà al creditore prelazione sul ricavato della vendita del bene (artt. 2784 e 2787 c.c.).
Come si costituisce il pegno?
Per i beni mobili, con la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato (spossessamento); la prelazione richiede inoltre, oltre certi valori, una scrittura con data certa (artt. 2786-2787 c.c.).
Il creditore può tenersi il bene se non viene pagato?
No: è nullo il patto commissorio, cioè l'accordo per cui il bene passa in proprietà al creditore in caso di mancato pagamento (art. 2744 c.c.). Il creditore deve farlo vendere.
Cosa si può dare in pegno?
Beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili (artt. 2784 e 2800 ss. c.c.).
Cos'è il pegno di crediti?
È il pegno che cade su un credito: si costituisce con atto scritto e notifica al debitore del credito dato in pegno o sua accettazione (art. 2800 c.c.).