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L’avallo è il modo tipico di «rafforzare» una cambiale o un assegno: un terzo garantisce il pagamento del titolo. A differenza della fideiussione, è una garanzia autonoma, che regge anche dove l’obbligazione garantita avrebbe problemi. Chi firma per avallo si assume un impegno serio: conviene capirlo bene prima di apporre la propria firma.
Cos’è l’avallo
L’avallo è la garanzia tipica dei titoli di credito cambiari — la cambiale e, con adattamenti, l’assegno: l’avallante garantisce il pagamento del titolo a favore del portatore. Si appone direttamente sul titolo (o su un foglio di allungamento) con la formula «per avallo» seguita dalla firma; la sola firma sul fronte del titolo, se non è quella del traente o dell’emittente, vale già come avallo. È disciplinato dalla legge cambiaria (R.D. 1669/1933, artt. 35-37) e, per l’assegno, dalla legge assegni (R.D. 1736/1933).
Avallante e avallato
L’avallo è sempre dato per uno degli obbligati cambiari (l’avallato): ad esempio per l’emittente di un pagherò, per il traente o per un girante. Se sul titolo non è indicato per chi è prestato, la legge presume che sia dato per l’obbligato principale (l’emittente nel pagherò, il traente nella tratta). Nella pratica è molto frequente che un socio, un amministratore o un familiare avalli la cambiale emessa da una piccola impresa, aggiungendo una garanzia personale che rassicura il creditore.
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La responsabilità dell’avallante
L’avallante è obbligato allo stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato (art. 37 R.D. 1669/1933): risponde del pagamento alle medesime condizioni dell’avallato ed è obbligato in solido con gli altri firmatari del titolo. In caso di mancato pagamento, quindi, il portatore può rivolgersi direttamente all’avallante per l’intero, senza dover prima escutere l’avallato. Per l’avallante dell’obbligato principale (es. avallo per l’emittente del pagherò) l’azione è diretta e non richiede nemmeno il protesto.
L’autonomia dell’obbligazione di avallo
È la differenza chiave rispetto alla fideiussione: l’obbligazione dell’avallante è valida anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi causa diversa da un vizio di forma (art. 37, comma 2, R.D. 1669/1933). La fideiussione, invece, è accessoria: cade insieme all’obbligazione principale. L’avallo, dunque, è una garanzia molto «robusta», che lascia all’avallante poche difese.
| Avallo | Fideiussione | |
|---|---|---|
| Natura | Autonoma (salvo il vizio di forma del titolo) | Accessoria all’obbligazione garantita |
| Eccezioni opponibili dal garante | Limitate (personali e di forma del titolo) | Tutte quelle del debitore principale (art. 1945 c.c.) |
| Dove si usa | Cambiali e assegni | Debiti in genere |
| Beneficio di escussione | No (responsabilità solidale) | Possibile, se pattuito |
Il regresso dell’avallante che paga
L’avallante che paga il titolo acquista i diritti cambiari contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (art. 37, comma 3, R.D. 1669/1933). Può quindi rivalersi su chi avrebbe dovuto pagare, recuperando integralmente quanto versato. Resta inoltre, sul piano dei rapporti interni, l’eventuale azione fondata sul rapporto sottostante (mandato, ecc.) tra avallante e avallato.
Spunti pratici
- Se ti chiedono di avallare, ricorda che rispondi come l’obbligato garantito, in solido e per l’intero: valuta bene la solidità dell’avallato.
- L’avallo è più «forte» della fideiussione: hai poche eccezioni da opporre, e quasi mai puoi tirare in ballo i vizi del rapporto sottostante.
- Indica espressamente per chi avalli («per avallo di Tizio»): in mancanza, l’avallo vale per l’obbligato principale, che potrebbe non essere chi pensavi.
- Conserva la prova del pagamento: ti serve per esercitare il regresso contro l’avallato e gli altri obbligati.
- Errore da evitare: firmare «per garanzia» senza leggere il titolo. Una firma sul fronte, diversa da quella dell’emittente o del traente, vale come avallo a tutti gli effetti.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione è costante nel ribadire il principio dell’autonomia dell’obbligazione dell’avallante: chi presta avallo assume un’obbligazione cartolare distinta, che resta valida anche quando l’obbligazione garantita sia nulla per cause diverse dal vizio di forma; l’avallante può opporre soltanto le eccezioni personali (relative ai rapporti diretti con il creditore) e quelle attinenti alla validità formale del titolo, non le eccezioni che spetterebbero all’avallato sul piano del rapporto fondamentale (Cass. ord. n. 26930/2024).
Esempio pratico
La piccola impresa di Tizio emette cambiali per pagare il fornitore Sempronio; per rassicurarlo, Caio (amministratore) le avalla personalmente apponendo «per avallo» e la firma. Alla scadenza l’impresa non paga: Sempronio agisce contro Caio-avallante, che risponde esattamente come l’impresa avallata, in solido e per l’intero, senza poter opporre i problemi del rapporto commerciale tra Tizio e Sempronio. Caio, dopo aver pagato, potrà rivalersi sull’impresa avallata recuperando quanto versato.
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Domande frequenti
Cos'è l'avallo?
Una garanzia tipica dei titoli di credito con cui l'avallante garantisce il pagamento della cambiale o dell'assegno (artt. 35-37 R.D. 1669/1933). Si appone sul titolo con la formula 'per avallo' e la firma.
Come risponde l'avallante?
Allo stesso modo dell'obbligato per cui ha prestato l'avallo (art. 37 R.D. 1669/1933), in solido con gli altri firmatari del titolo e per l'intero, senza beneficio di escussione.
Che differenza c'è tra avallo e fideiussione?
L'avallo è autonomo: vale anche se l'obbligazione garantita è nulla, salvo vizio di forma del titolo. La fideiussione è accessoria e cade con l'obbligazione principale; il fideiussore può opporre tutte le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.).
Per chi si intende dato l'avallo se non è indicato?
Per l'obbligato principale: l'emittente nel pagherò, il traente nella cambiale tratta. Conviene quindi indicare sempre espressamente per chi si avalla.
L'avallante che paga può recuperare la somma?
Sì: acquista i diritti cambiari contro l'avallato e contro chi è obbligato cambiariamente verso di lui (art. 37, comma 3, R.D. 1669/1933) e può così rivalersi per l'intero.