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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’avallo è il modo tipico di “rafforzare” una cambiale: un terzo garantisce il pagamento del titolo. A differenza della fideiussione, è una garanzia autonoma, che regge anche dove l’obbligazione garantita avrebbe problemi.

Cos’è l’avallo

L’avallo è la garanzia tipica dei titoli di credito cambiari (cambiale e, con adattamenti, assegno): l’avallante garantisce il pagamento del titolo a favore del portatore. Si appone sul titolo (o su un foglio di allungamento) con la formula “per avallo” e la firma. È disciplinato dalla legge cambiaria (R.D. 1669/1933, artt. 35-37) e dalla legge assegni.

Avallante e avallato

L’avallo è dato per uno degli obbligati cambiari (l’avallato): ad esempio per l’emittente di un pagherò o per un girante. Se non è indicato per chi è prestato, si intende dato per l’obbligato principale (il traente, nella tratta). È frequente che un socio, un amministratore o un familiare avalli la cambiale emessa da un’impresa, aggiungendo una garanzia personale.

La responsabilità dell’avallante

L’avallante è obbligato allo stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato: risponde del pagamento alle stesse condizioni dell’avallato ed è obbligato in solido con gli altri firmatari del titolo. Il portatore, in caso di mancato pagamento, può rivolgersi anche all’avallante.

L’autonomia dell’obbligazione di avallo

È la differenza chiave rispetto alla fideiussione: l’obbligazione dell’avallante è valida anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi causa diversa da un vizio di forma. La fideiussione è invece accessoria (cade con l’obbligazione principale). L’avallo, dunque, è una garanzia molto “robusta”.

Avallo Fideiussione
Natura Autonoma (salvo vizio di forma) Accessoria
Eccezioni del debitore Limitate Tutte opponibili (art. 1945 c.c.)
Dove si usa Cambiali e assegni Debiti in genere

Il regresso dell’avallante

L’avallante che paga il titolo acquista i diritti cambiari contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. Può quindi rivalersi su chi avrebbe dovuto pagare, recuperando quanto versato.

Spunti pratici

Esempio pratico

Una piccola impresa emette cambiali per pagare un fornitore; per rassicurarlo, l’amministratore le avalla personalmente. Se l’impresa non paga, il fornitore agisce contro l’amministratore-avallante, che risponde come l’impresa. L’avallante che paga potrà poi rivalersi sull’impresa avallata.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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