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Il protesto “fotografa” ufficialmente il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno: serve a non perdere l’azione contro gli altri obbligati e finisce in un registro pubblico che incide sull’affidabilità creditizia.
Cos’è il protesto
Il protesto è l’atto pubblico con cui si constata ufficialmente il mancato pagamento (o, per la cambiale tratta, la mancata accettazione) di un titolo di credito alla scadenza. Serve a documentare in modo certo l’inadempimento e a conservare i diritti del portatore verso gli altri obbligati del titolo.
A cosa serve
La funzione principale è quella di costituire il presupposto dell’azione di regresso: senza protesto (salvo dispensa, come la clausola “senza spese” o “senza protesto”), il portatore perde l’azione di regresso contro giranti, avallanti e altri obbligati diversi dall’obbligato principale. Conserva invece l’azione diretta contro l’obbligato principale (emittente del pagherò o trattario accettante).
Chi lo eleva e in quali termini
Il protesto è levato dal notaio o dall’ufficiale giudiziario (e, dove previsto, dal segretario comunale), nei termini di legge dalla scadenza. L’atto indica il titolo, la presentazione, la richiesta di pagamento e la sua mancanza. Per gli assegni, accanto al protesto, la legge prevede dichiarazioni sostitutive (constatazione della banca trattaria o della stanza di compensazione) con effetti equivalenti.
Il Registro informatico dei protesti
I protesti sono pubblicati nel Registro informatico dei protesti tenuto dalle Camere di Commercio. L’iscrizione segnala l’inadempimento e incide sull’affidabilità creditizia del soggetto protestato (accesso al credito, rapporti bancari): per questo è importante conoscere le regole di cancellazione.
La cancellazione del protesto
Chi paga l’importo del titolo protestato entro dodici mesi dalla levata può chiedere la cancellazione dal registro, dimostrando l’avvenuto pagamento (legge 235/2000 e d.m. attuativi); è prevista anche la cancellazione in caso di protesto illegittimo o erroneo. Decorso il periodo di permanenza (cinque anni), l’iscrizione viene comunque eliminata se non vi sono altri protesti.
Spunti pratici
- Se sei creditore, eleva il protesto nei termini per non perdere il regresso.
- Se sei protestato e hai pagato, chiedi subito la cancellazione (entro 12 mesi).
- Valuta la clausola “senza spese” quando rilasci una cambiale: evita il protesto ma non l’azione.
Esempio pratico
Un’impresa è portatrice di un pagherò non pagato alla scadenza. Per non perdere l’azione di regresso contro i giranti, fa elevare tempestivamente il protesto dal notaio. Il debitore protestato, saldato il debito, chiede alla Camera di Commercio la cancellazione dal registro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti