Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il concordato preventivo è la principale procedura concorsuale per gestire la crisi proponendo ai creditori un piano ed evitando la liquidazione giudiziale. Può salvare l’azienda (continuità) o liquidarla in modo ordinato e più vantaggioso del fallimento. Va tenuto distinto dal “concordato preventivo biennale”, che è invece un istituto fiscale e non c’entra nulla con la crisi d’impresa.

Cos’è il concordato preventivo

Disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), il concordato preventivo consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre ai creditori un piano per soddisfarli, sotto il controllo del tribunale. È uno strumento concorsuale: coinvolge tutti i creditori anteriori e, una volta omologato, li vincola, anche i dissenzienti.

Commento all’art. 84 CCII. La norma codifica la preferenza legislativa per la continuità: la liquidazione concordataria è ammessa solo a condizioni stringenti, perché l’ordinamento privilegia le soluzioni che preservano l’impresa, i posti di lavoro e il valore di avviamento.

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Concordato in continuità o liquidatorio

L’art. 84 CCII distingue due tipi:

Tipo Come funziona Condizioni
In continuità aziendale L’attività prosegue (diretta o tramite cessione/affitto d’azienda); i creditori sono soddisfatti dai flussi e dal ricavato Favorito dal legislatore; richiede che la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori
Liquidatorio Si liquida il patrimonio per pagare i creditori Apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo e soddisfazione minima dei chirografari di norma almeno del 20%

La procedura passo passo

  1. Domanda al tribunale competente (sede principale degli interessi del debitore), eventualmente “con riserva” per congelare la posizione e depositare poi piano e proposta (art. 44 CCII).
  2. Misure protettive: dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono agire esecutivamente.
  3. Nomina del commissario giudiziale, che vigila, riferisce al giudice e informa i creditori.
  4. Voto dei creditori sulla proposta.
  5. Omologazione da parte del tribunale ed esecuzione del piano.

Gli organi

Operano il tribunale (decide su ammissione e omologazione), il giudice delegato (dirige la procedura) e il commissario giudiziale (organo di vigilanza e di garanzia per i creditori, che redige la relazione sulla proposta). A differenza della liquidazione giudiziale, l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario.

Le classi di creditori e la distribuzione

I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (obbligatorio in continuità). La distribuzione del valore segue regole precise: nel concordato in continuità si applica la regola della priorità relativa sul valore eccedente quello di liquidazione, mentre il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione (regola della priorità assoluta). È un punto tecnico ma decisivo per stabilire chi prende cosa.

Il voto dei creditori

La proposta è sottoposta al voto: il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, della maggioranza delle classi (art. 109 CCII). Il silenzio, di regola, vale come adesione nelle modalità previste dal Codice; i creditori privilegiati votano solo per la parte di credito che resta incapiente.

La ristrutturazione trasversale (cram down)

Nel concordato in continuità, se non tutte le classi approvano, il tribunale può comunque omologare con la cosiddetta ristrutturazione trasversale delle classi (art. 112 CCII), a determinate condizioni: tra cui che il piano sia approvato da almeno una classe di creditori “in the money” (che riceverebbe qualcosa nello scenario liquidatorio) e che le classi dissenzienti non ricevano meno di quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (rispetto del best interest of creditors test).

L’omologazione

Ottenute le maggioranze, il tribunale omologa il concordato verificando regolarità, fattibilità del piano, corretta formazione delle classi e rispetto delle regole di distribuzione, anche a tutela dei dissenzienti. Sul trattamento dei debiti fiscali e contributivi può intervenire la transazione fiscale (art. 63 CCII), con possibile cram down fiscale. Con l’omologazione il concordato vincola tutti i creditori anteriori.

Errori frequenti

Effetti sui contratti pendenti e sui rapporti di lavoro

L’ammissione al concordato non scioglie automaticamente i contratti in corso: di regola proseguono, a tutela della continuità. Il debitore può tuttavia chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere determinati contratti pendenti quando non sono più coerenti con il piano (art. 97 CCII), con un indennizzo a favore della controparte trattato come credito anteriore. Sono dettate regole particolari per i contratti pubblici, per i rapporti di lavoro e per i finanziamenti. La continuità dei rapporti strategici (forniture essenziali, utenze) è spesso la chiave del risanamento.

La finanza nel concordato

Per sostenere il piano, il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili (finanza-ponte e finanza in esecuzione), rimborsabili con priorità rispetto agli altri crediti. È lo strumento che consente all’impresa di continuare a operare durante la procedura, pagando fornitori e dipendenti strategici. Anche i pagamenti di crediti anteriori per prestazioni essenziali alla continuità possono essere autorizzati.

Dalla domanda all’esecuzione: i tempi

Il concordato si articola in fasi scandite da termini.

Fase Contenuto
Domanda (anche con riserva) Deposito; misure protettive dalla pubblicazione
Apertura Decreto del tribunale, nomina del commissario
Voto I creditori si esprimono sulla proposta
Omologazione Il tribunale verifica maggioranze, fattibilità e legalità
Esecuzione Attuazione del piano sotto vigilanza

L’omologazione è impugnabile con reclamo; eseguito il piano, la procedura si chiude e cessano gli effetti, restando fermo il vincolo nascente dall’accordo omologato.

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Domande frequenti operative

Il debitore perde la gestione dell’impresa? No: a differenza della liquidazione giudiziale, nel concordato preventivo l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e l’autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione.

Cosa succede ai creditori privilegiati? I creditori muniti di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi) vanno di regola soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione del bene su cui insiste la garanzia; per la parte eventualmente incapiente sono trattati e votano come chirografari.

Si può passare dal concordato alla liquidazione giudiziale? Sì: se la proposta non è approvata o l’omologazione è negata, o se il piano non viene rispettato, su istanza dei legittimati può aprirsi la liquidazione giudiziale. Il concordato è quindi anche un’alternativa “a rischio” che, se fallisce, lascia spazio alla soluzione liquidatoria.

Conviene sempre la continuità? Non necessariamente: la continuità ha senso solo se l’attività è risanabile e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Dove l’impresa non è più sostenibile, un concordato liquidatorio ben costruito (con apporto esterno) può rendere ai creditori più della liquidazione giudiziale.

Spunti pratici

Esempio pratico

La Beta S.r.l. di Tizio è in crisi ma ha un’attività ancora redditizia. Tizio propone un concordato in continuità: l’impresa prosegue e paga i creditori in percentuale secondo un piano pluriennale, suddividendoli in classi (banche, fornitori strategici come Caio, chirografari minori come Sempronio). Una classe vota contro, ma ricevendo non meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale, il tribunale omologa con la ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII). Se l’azienda non fosse più risanabile, Tizio ripiegherebbe su un concordato liquidatorio con apporto di risorse esterne e pagamento minimo del 20% ai chirografari.

Domande frequenti

Cos'è il concordato preventivo?

Una procedura concorsuale (artt. 84 ss. CCII) con cui l'impresa in crisi o insolvenza propone ai creditori un piano, sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione giudiziale.

Che differenza c'è tra concordato in continuità e liquidatorio?

In continuità l'attività prosegue e i creditori sono pagati dai flussi e dal ricavato; nel liquidatorio si liquida il patrimonio, con apporto esterno e soddisfazione minima dei chirografari di norma del 20%.

Come votano i creditori?

La proposta è approvata con la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, della maggioranza delle classi (art. 109 CCII).

Si può omologare senza l'approvazione di tutte le classi?

Sì, nel concordato in continuità con la ristrutturazione trasversale delle classi (art. 112 CCII), se le classi dissenzienti non ricevono meno che nella liquidazione giudiziale.

È lo stesso del concordato preventivo biennale?

No: il concordato preventivo biennale è un istituto fiscale di accordo col Fisco, distinto dalla procedura concorsuale della crisi d'impresa.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.