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Il concordato preventivo è la principale procedura concorsuale per gestire la crisi proponendo ai creditori un piano, evitando la liquidazione giudiziale. Va tenuto distinto dal “concordato preventivo biennale”, che è invece un istituto fiscale.
Cos’è il concordato preventivo
Disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), il concordato preventivo consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre ai creditori un piano per soddisfarli, sotto il controllo del tribunale. È uno strumento concorsuale: coinvolge tutti i creditori anteriori e, una volta omologato, li vincola.
Concordato in continuità o liquidatorio
L’art. 84 CCII distingue due tipi:
| Tipo | Come funziona | Condizioni |
|---|---|---|
| In continuità aziendale | L’attività prosegue (diretta o tramite cessione/affitto d’azienda); i creditori sono soddisfatti dai flussi e dal ricavato | Favorito dal legislatore; richiede che la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento |
| Liquidatorio | Si liquida il patrimonio per pagare i creditori | Apporto di risorse esterne e soddisfazione minima dei chirografari (di norma almeno il 20%) |
Le classi di creditori e la distribuzione
I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (obbligatorio in continuità). La distribuzione del valore segue regole precise: nel concordato in continuità si applica la regola della priorità relativa sul valore eccedente quello di liquidazione, mentre il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione (regola della priorità assoluta). È un punto tecnico ma decisivo per stabilire chi prende cosa.
Il voto dei creditori
La proposta è sottoposta al voto: il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, della maggioranza delle classi (artt. 109 CCII). Il silenzio, di regola, vale come adesione nelle modalità previste dal Codice.
La ristrutturazione trasversale (cram down)
Nel concordato in continuità, se non tutte le classi approvano, il tribunale può comunque omologare con la cosiddetta ristrutturazione trasversale delle classi (art. 112 CCII), a determinate condizioni: tra cui che il piano sia approvato da almeno una classe di creditori “in the money” e che le classi dissenzienti non ricevano meno di quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale.
L’omologazione
Ottenute le maggioranze, il tribunale omologa il concordato verificando regolarità, fattibilità del piano, corretta formazione delle classi e rispetto delle regole di distribuzione, anche a tutela dei dissenzienti. Sul trattamento dei debiti fiscali e contributivi può intervenire la transazione fiscale, con possibile cram down fiscale. Con l’omologazione il concordato vincola tutti i creditori anteriori.
Spunti pratici
- Privilegia la continuità dove l’azienda è ancora redditizia: preserva valore e tutele.
- Cura la formazione delle classi: incide su voto, distribuzione e possibilità di cram down.
- Inserisci la transazione fiscale se i debiti verso Fisco ed enti sono rilevanti.
Esempio pratico
Una SRL in crisi, con attività ancora redditizia, propone un concordato in continuità: prosegue l’attività e paga i creditori in percentuale secondo un piano pluriennale, suddividendoli in classi. Una classe vota contro, ma ricevendo non meno che nella liquidazione, il tribunale omologa con la ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII).
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