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Vendere a rate consegnando subito il bene espone il venditore a un rischio: e se il compratore non paga? La vendita con riserva di proprietà risolve il problema: il bene si consegna subito, ma la proprietà passa solo con l’ultima rata. È una garanzia potente per chi vende beni strumentali e durevoli. Ecco come funziona.
Cos’è il patto di riservato dominio
Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). Il venditore consegna subito il bene, ma ne resta proprietario fino al saldo: è una garanzia “reale” sul prezzo.
I due effetti chiave (art. 1523)
| Profilo | Effetto |
|---|---|
| Proprietà | Passa al compratore solo col pagamento dell’ultima rata |
| Rischio | Grava sul compratore già dalla consegna |
| Godimento | Il compratore usa il bene da subito |
L’opponibilità ai terzi
Perché la riserva sia opponibile ai creditori del compratore (es. in caso di pignoramento o fallimento), il patto deve risultare da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.). Per le macchine di valore superiore a una certa soglia esiste una forma di pubblicità in appositi registri. La data certa è quindi cruciale.
Il mancato pagamento e la risoluzione (artt. 1525-1526)
Due regole proteggono il compratore da risoluzioni troppo facili:
- il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo a risoluzione del contratto (art. 1525);
- se il contratto si risolve per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento (art. 1526). Una clausola che gli consenta di trattenere tutte le rate è ricondotta a equità dal giudice.
Differenza con il leasing
Pur avendo una funzione simile (godere subito, pagare a rate), la vendita con riserva di proprietà è una compravendita (la proprietà passa automaticamente col saldo), mentre il leasing è un’operazione finanziaria trilatera con opzione di riscatto finale. Cambiano struttura, parti e disciplina (per il leasing, L. 124/2017).
Spunti pratici
- Atto scritto con data certa: indispensabile per l’opponibilità ai terzi (art. 1524).
- Una rata sotto 1/8 non basta a risolvere (art. 1525): prevedi soglie adeguate.
- Risoluzione: dovrai restituire le rate salvo equo compenso (art. 1526).
- Macchine: valuta la pubblicità nei registri per i beni di maggior valore.
Esempio pratico
Un fornitore vende un macchinario a rate con riserva di proprietà, atto scritto con data certa. Il compratore lo usa subito e ne sopporta il rischio (art. 1523), ma il fornitore resta proprietario fino all’ultima rata: se il compratore fallisce, la riserva è opponibile (art. 1524) e il bene non entra nella massa. Il salto di una sola piccola rata, però, non consente la risoluzione (art. 1525).
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