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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è la somministrazione

Il contratto di somministrazione è quello con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). È il contratto tipico delle forniture stabili: materie prime, prodotti per la rivendita, energia, gas, beni di consumo per un’attività.

Periodicità e continuità

La caratteristica è la durata: le prestazioni si ripetono nel tempo (periodiche) o sono ininterrotte (continuative). Per le prestazioni periodiche il prezzo si determina e si paga, di regola, alle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna; per quelle continuative secondo le scadenze d’uso.

Esclusiva e patto di preferenza

Sono frequenti due patti: l’esclusiva a favore del somministrante (il somministrato non può ricevere da altri le stesse cose) o del somministrato (il somministrante non può fornire ad altri nella zona); e il patto di preferenza (art. 1566 c.c.), con cui il somministrato si obbliga a preferire lo stesso somministrante per un futuro contratto, entro limiti di durata di legge.

Inadempimento e sospensione

In caso di inadempimento di una parte, l’altra può chiedere la risoluzione solo se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). Se l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza congruo preavviso (art. 1565 c.c.).

Durata e recesso

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Se la durata non è stabilita, ciascuna parte può recedere dando preavviso nel termine pattuito o congruo (art. 1569 c.c.). È importante distinguere questo contratto dalla somministrazione di lavoro (fornitura di personale tramite agenzia), che ha disciplina e finalità del tutto diverse.

Esempio pratico

Un bar stipula con un torrefattore un contratto di somministrazione per la fornitura continuativa di caffè, con esclusiva a favore del fornitore e prezzo per ogni consegna. Se il fornitore salta una consegna di lieve entità, non può interrompere il rapporto senza preavviso; solo un inadempimento grave consente la risoluzione.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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