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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La lettera di messa in mora è il primo passo — spesso decisivo — per recuperare un credito. Ma non è solo un sollecito: ha effetti giuridici precisi su interessi, rischio e prescrizione. Saperla usare bene è essenziale per ogni impresa. Ecco a cosa serve e come scriverla.

Cos’è la costituzione in mora

La messa in mora (o costituzione in mora) è l’atto con cui il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere (art. 1219 c.c.). Trasforma un semplice ritardo in mora del debitore, con conseguenze giuridiche rilevanti.

Gli effetti

Effetto Contenuto Norma
Decorrenza interessi moratori Da quel momento maturano gli interessi di mora artt. 1219, 1224
Passaggio del rischio Il debitore in mora risponde anche dell’impossibilità sopravvenuta art. 1221
Interruzione della prescrizione La prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere art. 2943

La forma e il contenuto

La costituzione in mora richiede la forma scritta (art. 1219). In pratica si usa la raccomandata A/R o la PEC (che dà data certa). La lettera dovrebbe contenere: i dati delle parti, l’indicazione del credito (titolo, importo, scadenza), l’intimazione ad adempiere entro un termine, l’avviso che in mancanza si agirà in giudizio, e la richiesta di interessi e spese.

L’interruzione della prescrizione

È uno degli effetti più importanti: la messa in mora interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), che ricomincia a decorrere da capo. Per i crediti vicini alla scadenza del termine prescrizionale, una lettera tempestiva può salvare il credito. Va eventualmente ripetuta se l’inerzia continua.

Quando la mora è automatica (art. 1219, c. 2)

Non sempre serve la lettera: la mora è automatica (mora ex re) quando (art. 1219, comma 2): il debito deriva da fatto illecito; il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; il termine è scaduto e la prestazione va eseguita al domicilio del creditore (debiti “portabili”, come molte obbligazioni di denaro). Inoltre, tra imprese, gli interessi del d.lgs. 231/2002 decorrono comunque automaticamente.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa creditrice, con un credito vicino alla prescrizione, invia una PEC di messa in mora indicando fattura, importo e scadenza, intimando il pagamento entro 15 giorni. La lettera fa decorrere gli interessi, sposta il rischio sul debitore (art. 1221) e soprattutto interrompe la prescrizione (art. 2943), che ricomincia da capo, dando tempo per il decreto ingiuntivo.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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