Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Aprire un e-commerce significa diventare imprenditore a tutti gli effetti, con adempimenti fiscali e amministrativi e — soprattutto — obblighi precisi verso i clienti: informazioni precontrattuali, diritto di recesso, garanzia di conformità, privacy. Conoscerli protegge il venditore dalle contestazioni e dalle sanzioni. Ecco la guida pratica per chi vende online.

Avviare la vendita online

Chi vende online a titolo professionale è un imprenditore: deve aprire la partita IVA con il codice ATECO del commercio elettronico, iscriversi al Registro delle Imprese e presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune per il commercio al dettaglio. Vanno valutati con attenzione il regime fiscale e gli adempimenti IVA, specie per le vendite verso consumatori di altri Paesi UE (regime OSS) e per la gestione delle soglie. Saltare questi passaggi espone a sanzioni amministrative e fiscali.

Gli obblighi informativi

Il commercio elettronico (d.lgs. 70/2003) impone di rendere facilmente accessibili i dati del venditore: denominazione, sede, partita IVA, contatti, numero di iscrizione al Registro. Il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) aggiunge, per le vendite a distanza, una serie di informazioni precontrattuali obbligatorie: caratteristiche del bene, prezzo totale comprensivo di imposte, spese di consegna, modalità di pagamento e di esecuzione, tempi di consegna, esistenza e modalità di esercizio del diritto di recesso, durata del contratto e garanzia legale di conformità. L’omissione di queste informazioni può incidere sulla validità del contratto e far scattare sanzioni.

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Il diritto di recesso del cliente (art. 52)

Nei contratti a distanza con i consumatori, il cliente ha diritto di recedere entro 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione e senza penali, riavendo il prezzo (art. 52, d.lgs. 206/2005). Il termine decorre dal ricevimento del bene. Il venditore deve informare correttamente del diritto di recesso: in mancanza, il termine si allunga (fino a dodici mesi). Esistono però eccezioni (art. 59), tra cui:

La garanzia legale di conformità

Profilo Regola
Durata Il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro 2 anni dalla consegna
Rimedi Riparazione o sostituzione; in subordine, riduzione del prezzo o risoluzione
Soggetto obbligato Il venditore (non il produttore)

Il venditore risponde verso il consumatore dei difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna (garanzia legale, artt. 128 ss. d.lgs. 206/2005). Il cliente può chiedere, in prima battuta, la riparazione o la sostituzione e, in subordine, la riduzione del prezzo o la risoluzione. È una garanzia distinta dall’eventuale garanzia commerciale offerta dal produttore: il venditore non può rinviare il cliente “alla casa madre”.

Condizioni di vendita e privacy

È fondamentale predisporre condizioni generali di vendita chiare, accettate prima dell’ordine, e le informative previste. La gestione dei dati personali dei clienti segue le regole sulla protezione dei dati (informativa, base giuridica, sicurezza). Documenti ben fatti riducono le contestazioni e tutelano il venditore. Per la redazione e l’efficacia delle clausole si veda la guida sulle condizioni generali di vendita e, per le clausole più “pesanti”, quella sulle clausole vessatorie.

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizia apre un negozio online di abbigliamento: attiva partita IVA e SCIA, pubblica sul sito i propri dati e le condizioni di vendita, e informa i clienti del diritto di recesso di 14 giorni (art. 52), predisponendo una procedura per resi e rimborsi. Quando un capo arriva difettoso, applica la garanzia legale di conformità (artt. 128 ss.) sostituendolo. Per un abito confezionato su misura, invece, comunica correttamente che il recesso non si applica (eccezione dell’art. 59). Avendo informato in modo completo prima dell’acquisto, Tizia evita che il termine di recesso si allunghi e riduce il rischio di contestazioni.

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Domande frequenti

Cosa serve per aprire un e-commerce?

Partita IVA con codice ATECO del commercio elettronico, iscrizione al Registro delle Imprese e SCIA al Comune per il commercio al dettaglio, oltre alla valutazione del regime fiscale e degli adempimenti IVA, anche per le vendite UE.

Quali informazioni deve dare chi vende online?

I dati del venditore (denominazione, sede, P.IVA, contatti) ex d.lgs. 70/2003 e le informazioni precontrattuali del Codice del consumo: caratteristiche e prezzo totale, spese, tempi, modalità di pagamento, diritto di recesso e garanzia legale.

Quanto dura il diritto di recesso del cliente?

14 giorni senza motivazione né penali nei contratti a distanza con i consumatori (art. 52, d.lgs. 206/2005). Se il venditore non informa correttamente, il termine si allunga fino a dodici mesi. Esistono eccezioni (art. 59).

Quando non si applica il diritto di recesso?

Per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, quelli che si deteriorano o scadono rapidamente, i beni sigillati aperti per ragioni igieniche e, a certe condizioni, i contenuti digitali (art. 59, d.lgs. 206/2005).

Per quanto tempo risponde il venditore dei difetti?

Per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna (garanzia legale, artt. 128 ss. d.lgs. 206/2005). Il cliente può chiedere riparazione o sostituzione e, in subordine, riduzione del prezzo o risoluzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.