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L’agente di commercio è il professionista che promuove stabilmente la vendita dei prodotti di un’impresa in una certa zona. Il contratto di agenzia è uno dei più regolati del codice, con tutele forti per l’agente (provvigioni, preavviso, indennità finale) che è bene conoscere prima di firmare. Ecco la guida completa.
Cos’è il contratto di agenzia
Con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, verso una provvigione (art. 1742 c.c.). L’agente è un imprenditore autonomo: non è un dipendente. Se ha anche il potere di concludere i contratti in nome del preponente, è un agente con rappresentanza.
Forma e prova
Il contratto deve essere provato per iscritto; ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto (art. 1742, comma 2). È inoltre prevista l’iscrizione e una disciplina previdenziale dedicata (Enasarco).
Zona, esclusiva e obblighi
Salvo patto contrario vige l’esclusiva di zona reciproca: il preponente non può servirsi di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo, e l’agente non può trattare affari concorrenti (art. 1743). L’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede (art. 1746); il preponente deve mettere a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie e avvisare l’agente quando prevede un volume di affari inferiore (art. 1749).
Le provvigioni e lo star del credere
| Profilo | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Diritto alla provvigione | Sugli affari conclusi grazie all’agente; matura quando il preponente esegue (o avrebbe dovuto) | artt. 1748 |
| Affari nella zona | Provvigione anche su affari conclusi nella zona in esclusiva senza intervento dell’agente | art. 1748, c. 2 |
| Star del credere | Patto vietato salvo limiti rigorosi (caso per caso, entro la provvigione) | art. 1746, c. 3 |
Durata, recesso e preavviso
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. In quello a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con preavviso crescente con l’anzianità (da 1 a 6 mesi, art. 1750); in mancanza di preavviso è dovuta un’indennità sostitutiva. Resta possibile il recesso per giusta causa senza preavviso (art. 1751, comma richiamato).
L’indennità di fine rapporto (art. 1751)
Alla cessazione del rapporto l’agente ha diritto, in presenza dei presupposti, a un’indennità se ha procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari e il preponente continua a trarne vantaggio, e se il pagamento è equo (art. 1751 c.c.). L’indennità non spetta se il preponente risolve per inadempimento grave dell’agente o se è l’agente a recedere (salvo eccezioni). È il punto economicamente più rilevante: lo approfondiamo in una guida dedicata, anche sul rapporto con gli Accordi Economici Collettivi (AEC).
Spunti pratici
- Metti per iscritto zona, esclusiva, provvigioni e durata: evita contestazioni.
- Calcola in anticipo l’indennità ex art. 1751 / AEC: pesa molto alla fine.
- Star del credere: ammesso solo entro i limiti rigidi dell’art. 1746, c. 3.
- Preavviso: rispetta i termini dell’art. 1750 o paga l’indennità sostitutiva.
Esempio pratico
Tizio è agente monomandatario di Caio S.p.A. in una zona in esclusiva. Promuove le vendite e amplia la clientela. Dopo anni Caio recede: Tizio ha diritto al preavviso (art. 1750) e all’indennità di fine rapporto (art. 1751), perché ha procurato clienti da cui il preponente continua a trarre vantaggio. Avrebbe perso l’indennità solo in caso di suo grave inadempimento.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti