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Non tutte le cooperative sono uguali agli occhi del fisco: quelle a “mutualità prevalente” godono di agevolazioni importanti, ma in cambio devono rispettare requisiti precisi e vincoli statutari. Vediamo cosa significa.
Cos’è la mutualità prevalente
Sono a mutualità prevalente le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, oppure si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o dei loro apporti di beni e servizi (art. 2512 c.c.). La “prevalenza” è il cuore della categoria.
I criteri di prevalenza (art. 2513)
La prevalenza si misura con criteri contabili documentati in nota integrativa (art. 2513 c.c.): ad esempio i ricavi dalle vendite ai soci devono superare il 50% dei ricavi totali; il costo del lavoro dei soci deve superare il 50% del costo totale del lavoro; e così via a seconda del tipo di scambio mutualistico.
Le clausole statutarie “non lucrative” (art. 2514)
Per essere a mutualità prevalente, lo statuto deve prevedere (art. 2514 c.c.):
- il divieto di distribuire dividendi oltre un limite massimo;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari oltre certi limiti;
- il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- la devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio (dedotti capitale e dividendi) ai fondi mutualistici per la promozione cooperativa.
| Requisito | Riferimento |
|---|---|
| Attività prevalente coi soci | art. 2512 c.c. |
| Criteri contabili (>50%) | art. 2513 c.c. |
| Clausole non lucrative in statuto | art. 2514 c.c. |
Albo e agevolazioni fiscali
Le cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative e accedono alle agevolazioni fiscali riservate alla cooperazione (parziale detassazione degli utili destinati a riserva indivisibile). Le cooperative diverse (non prevalenti) non perdono la natura cooperativa, ma non godono delle stesse agevolazioni.
Spunti pratici
- Monitora i criteri dell’art. 2513 ogni esercizio: la prevalenza va documentata in nota integrativa.
- Inserisci le clausole dell’art. 2514: senza, niente mutualità prevalente.
- Iscriviti all’albo nella sezione corretta per le agevolazioni.
Esempio pratico
Una cooperativa di lavoro verifica che il costo del lavoro dei soci supera il 50% del costo totale del lavoro (art. 2513): è a mutualità prevalente. Avendo in statuto le clausole non lucrative (art. 2514) e l’iscrizione all’albo, accede alle agevolazioni fiscali. Se l’anno seguente assumesse molti non soci e scendesse sotto la soglia, dovrebbe verificare la perdita della prevalenza.
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Domande frequenti