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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Alla morte di un socio di SNC gli eredi non diventano automaticamente soci: la legge prevede un meccanismo che bilancia i loro diritti economici e la libertà dei soci superstiti. Capirlo evita conflitti dolorosi proprio nel momento peggiore.

La regola base dell’art. 2284

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi, se questi vi acconsentono (art. 2284 c.c.).

Quindi gli eredi, di regola, hanno diritto al valore della quota, non a entrare in società: il subentro richiede l’accordo sia dei superstiti sia degli eredi.

Scelta dei soci superstiti Effetto
Liquidare la quota Agli eredi spetta il valore in denaro (art. 2289)
Sciogliere la società Si apre la liquidazione dell’intera SNC
Continuare con gli eredi Solo se gli eredi acconsentono: diventano soci

Le clausole statutarie

Il contratto sociale può prevedere clausole diverse:

Le clausole che vincolano gli eredi vanno valutate con attenzione, perché incidono su diritti successori.

La liquidazione della quota

Agli eredi spetta la liquidazione del valore della quota secondo la situazione patrimoniale alla data della morte (art. 2289 c.c.), di norma entro sei mesi. Gli eredi non rispondono dei debiti sociali futuri, ma il defunto (e quindi l’asse ereditario) risponde di quelli anteriori alla morte (art. 2290).

Il termine per decidere

I soci superstiti devono determinarsi senza indugio; se scelgono lo scioglimento e la pluralità dei soci non si ricostituisce, opera l’art. 2272, n. 4 (scioglimento se non ricostituita entro sei mesi).

Spunti pratici

Esempio pratico

Muore un socio di una SNC di tre soci. I due superstiti preferiscono non far entrare gli eredi: scelgono di liquidare loro la quota in denaro secondo la situazione patrimoniale alla data della morte (artt. 2284 e 2289). La società prosegue tra i due superstiti, che iscrivono la modifica al Registro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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