Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nella SNC, salvo diversa previsione dei patti sociali, ogni socio è amministratore e agisce disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.). I patti possono però scegliere l’amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) o affidarla solo ad alcuni soci. Vediamo le differenze e gli effetti pratici.

Amministrazione disgiuntiva (il modello legale)

In assenza di patto, l’amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente (art. 2257 c.c.): ogni socio amministratore può compiere da solo le operazioni sociali. Gli altri amministratori, però, hanno il diritto di opposizione prima che l’operazione sia compiuta: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, calcolata per quote di interesse negli utili.

Amministrazione congiuntiva

I patti sociali possono prevedere l’amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.): per gli atti serve il consenso di tutti gli amministratori oppure, se così stabilito, della maggioranza. I singoli amministratori possono comunque compiere da soli gli atti urgenti per evitare un danno alla società.

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Chi può essere amministratore e la nomina

Di regola l’amministrazione spetta ai soci. La nomina può avvenire nell’atto costitutivo o con atto separato; cambiano le regole sulla revoca (art. 2259 c.c.): l’amministratore nominato nel contratto sociale è revocabile solo per giusta causa, mentre quello nominato con atto separato segue le regole del mandato. La rappresentanza della società spetta agli amministratori (art. 2266 c.c.).

Diritti e doveri degli amministratori

Gli amministratori devono adempiere gli obblighi imposti dalla legge e dal contratto con la diligenza del mandatario e rispondono solidalmente verso la società per l’inadempimento (art. 2260 c.c.). I soci non amministratori hanno diritto di informazione e di consultare i documenti relativi all’amministrazione (art. 2261 c.c.) e di avere il rendiconto.

Modello Come si decide Norma
Disgiuntiva (default) Ogni socio agisce da solo, salvo opposizione art. 2257
Congiuntiva all’unanimità Serve il consenso di tutti art. 2258
Congiuntiva a maggioranza Serve il consenso della maggioranza art. 2258

Esempio pratico

Nella “Beta s.n.c.” amministrano Tizio e Caio in via disgiuntiva. Tizio ordina merce per 10.000 euro; Caio, informato, si oppone prima della consegna ritenendola eccessiva. Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci per quote di utili: se Sempronio (terzo socio) appoggia Caio, l’ordine non si fa. Se invece i patti prevedessero l’amministrazione congiuntiva, Tizio non avrebbe potuto ordinare da solo, salvo urgenza per evitare un danno.

Amministrazione e rappresentanza: due piani diversi

Occorre distinguere l’amministrazione (il potere di gestire l’impresa nei rapporti interni) dalla rappresentanza (il potere di impegnare la società verso i terzi, art. 2266 c.c.). La rappresentanza spetta agli amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro delle imprese o se si prova che ne erano a conoscenza.

Doveri, diligenza e responsabilità degli amministratori

Gli amministratori devono adempiere gli obblighi di legge e di contratto con la diligenza del mandatario e rispondono solidalmente verso la società per l’inadempimento (art. 2260 c.c.); è esente da responsabilità l’amministratore che dimostri di essere immune da colpa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel valutare la diligenza in concreto, in relazione alla natura dell’incarico.

Nomina, revoca e rinuncia

L’amministratore nominato nel contratto sociale è revocabile solo per giusta causa (art. 2259 c.c.); quello nominato con atto separato è revocabile secondo le regole del mandato. La revoca per giusta causa può essere chiesta da ciascun socio anche giudizialmente. L’amministratore può anche rinunciare, rispettando i limiti di correttezza per non danneggiare la società.

Decisioni e maggioranze nei rapporti interni

Quando occorre deliberare (ad es. sull’opposizione ex art. 2257), la maggioranza si calcola per quote di partecipazione agli utili, non per teste, salvo diversa pattuizione. Le decisioni che modificano l’atto costitutivo richiedono invece, salvo patto, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.).

Un secondo esempio: amministrazione affidata a un solo socio

Nei patti della “Beta s.n.c.” si stabilisce che amministri solo Tizio. Caio e Sempronio non gestiscono, ma conservano il diritto di controllo (art. 2261). Tizio, nominato nel contratto sociale, potrà essere revocato solo per giusta causa (art. 2259): un assetto che dà stabilità alla gestione ma richiede fiducia nel socio amministratore.

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Domande frequenti

Chi amministra una SNC?

In mancanza di patto contrario, ogni socio è amministratore e agisce disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.). I patti sociali possono però riservare l'amministrazione solo ad alcuni soci.

Qual è la differenza tra amministrazione disgiuntiva e congiuntiva?

Nella disgiuntiva (art. 2257) ogni amministratore agisce da solo, salvo opposizione degli altri; nella congiuntiva (art. 2258) serve il consenso di tutti o della maggioranza, tranne gli atti urgenti.

L'amministratore di SNC può essere revocato?

Sì, ma se nominato nel contratto sociale solo per giusta causa; se nominato con atto separato valgono le regole del mandato (art. 2259 c.c.).

Il socio non amministratore può controllare la gestione?

Sì: ha diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari, di consultare i documenti e di ottenere il rendiconto (art. 2261 c.c.).

L'opposizione di un socio blocca l'operazione?

L'opposizione tempestiva sospende l'atto; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci calcolata per quote di partecipazione agli utili (art. 2257 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.