- GMO = licenziamento per ragioni economiche/organizzative, non per colpe del lavoratore; serve motivo reale + repechage.
- Assunti prima del 7/3/2015 (aziende >15): conciliazione preventiva all'ITL (art. 7 L. 604/1966).
- Assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti): offerta di conciliazione facoltativa post-licenziamento (art. 6 D.Lgs. 23/2015).
- Motivo inesistente o repechage non provato = licenziamento illegittimo.
Testo dell'articoloVigente
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) e quello dovuto a ragioni economiche, tecniche o organizzative dell’azienda, non a colpe del lavoratore. Oltre a una motivazione reale, la legge prevede in alcuni casi una procedura di conciliazione da seguire prima o dopo il recesso.
Cos'e il giustificato motivo oggettivo
Il GMO riguarda ragioni inerenti all’attivita produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento: ad esempio la soppressione del posto, una riorganizzazione, la chiusura di un reparto. Non dipende da inadempimenti del dipendente (quelli sono giustificato motivo soggettivo o giusta causa: vedi la differenza). Il motivo deve essere effettivo e il datore deve provare anche l’impossibilita di ricollocare il lavoratore in altre mansioni (cosiddetto repechage).
La conciliazione preventiva all'Ispettorato
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle aziende sopra i 15 dipendenti, il datore che intende licenziare per GMO deve prima attivare una procedura di conciliazione preventiva davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 7 della L. 604/1966): comunica l’intenzione di licenziare e le parti si incontrano per cercare un accordo. Solo se la conciliazione fallisce si puo procedere col licenziamento.
L'offerta di conciliazione per le tutele crescenti
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (contratto a tutele crescenti, D.Lgs. 23/2015) la conciliazione preventiva non si applica. E pero prevista una offerta di conciliazione (art. 6) dopo il licenziamento: il datore puo offrire una somma, esente da imposte e contributi entro i limiti di legge, che se accettata chiude ogni controversia sul recesso. E una facolta, non un obbligo.
Se il licenziamento e ingiustificato
Se il giustificato motivo oggettivo non esiste o non e provato (motivo pretestuoso, repechage non verificato), il licenziamento e illegittimo: spettano la reintegra o un’indennita, secondo la data di assunzione e la dimensione dell’azienda. Anche qui valgono i termini di impugnazione stretti (vedi licenziamento illegittimo).
Domande frequenti
Cos'e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
E il licenziamento per ragioni economiche, tecniche o organizzative dell’azienda (soppressione del posto, riorganizzazione), non per colpe del lavoratore. Il motivo deve essere reale e il datore deve provare l’impossibilita di ricollocare il dipendente.
Serve la conciliazione prima di licenziare per motivi economici?
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle aziende sopra i 15 dipendenti si, e obbligatoria la conciliazione preventiva all’Ispettorato (art. 7 L. 604/1966). Per gli assunti dopo, vale invece l’offerta di conciliazione facoltativa post-licenziamento.
Cos'e l'offerta di conciliazione?
Per i contratti a tutele crescenti (dal 2015) e una somma che il datore puo offrire dopo il licenziamento, esente da imposte e contributi entro i limiti di legge; se accettata chiude ogni lite sul recesso.
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