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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Opzione Donna: pensione anticipata per lavoratrici con calcolo contributivo (assegno più basso).
  • Base: 35 anni di contributi + età minima (intorno ai 61 anni) ridotta di 1 anno per figlio (max 2).
  • Riservata a categorie specifiche: caregiver, invalide ≥74%, licenziate/aziende in crisi.
  • Requisiti e categorie cambiano ogni anno con la legge di bilancio: verificare su INPS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’Opzione Donna è una via di pensionamento anticipato riservata alle lavoratrici, in cambio del calcolo dell’assegno con il sistema contributivo (di norma meno favorevole). Nata con l’art. 16 del D.L. 4/2019, è stata ristretta negli ultimi anni a specifiche categorie.

Come funziona: anticipo in cambio del calcolo contributivo

Opzione Donna consente di uscire prima rispetto alle pensioni ordinarie, ma l’assegno viene ricalcolato interamente con il metodo contributivo. Questo comporta in genere una pensione più bassa rispetto al calcolo misto: è il “prezzo” dell’anticipo, da valutare con attenzione.

I requisiti di età e contributi

Lo schema di base richiede:

  • almeno 35 anni di contributi;
  • un’età minima fissata dalla legge di bilancio (negli ultimi anni intorno ai 61 anni), ridotta di 1 anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

L’età esatta e le condizioni cambiano con ogni legge di bilancio: vanno verificate per l’anno in corso.

Le categorie ammesse

Dopo le ultime riforme l’accesso non è più generalizzato ma riservato alle lavoratrici che si trovano in una di queste condizioni:

  • caregiver che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992);
  • donne con invalidità civile pari ad almeno il 74%;
  • lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi (con tavolo di confronto attivo presso il Ministero).

Anche l’elenco delle categorie è soggetto a modifiche annuali.

Le finestre e la domanda

Come per le altre forme anticipate, è prevista una finestra di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza (più lunga per le autonome rispetto alle dipendenti). La domanda si presenta all’INPS. Vista la convenienza variabile, è utile farsi fare un confronto tra l’importo con Opzione Donna e quello con la pensione ordinaria prima di decidere.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Chi può accedere a Opzione Donna?

Le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e l’età richiesta, che siano caregiver, invalide almeno al 74%, oppure licenziate/dipendenti di aziende in crisi. Le categorie cambiano con la legge di bilancio.

Quanto si perde con Opzione Donna?

L’assegno è ricalcolato tutto con il metodo contributivo, quindi è di norma più basso del calcolo misto. La perdita varia da caso a caso: conviene chiedere all’INPS un confronto degli importi.

Lo sconto per i figli come funziona?

L’età minima richiesta si riduce di 1 anno per ciascun figlio, fino a un massimo di 2 anni (quindi per due o più figli).

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Opzione Donna: pensione anticipata per lavoratrici con calcolo contributivo (assegno più basso).
  • Base: 35 anni di contributi + età minima (intorno ai 61 anni) ridotta di 1 anno per figlio (max 2).
  • Riservata a categorie specifiche: caregiver, invalide ≥74%, licenziate/aziende in crisi.
  • Requisiti e categorie cambiano ogni anno con la legge di bilancio: verificare su INPS.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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