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Art. 142 T.U.B. – Requisiti di onorabilita’ degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.
In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64
“1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’art. 109, commi 2 e 3, e’ punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 142 TUB, Omessa dichiarazione di decadenza o sospensione degli esponenti di intermediari finanziari (norma soppressa)
Inquadramento storico e ambito applicativo
L'articolo 142 del Testo Unico Bancario, nella sua formulazione originaria del 1993, costituiva una fattispecie penale accessoria al sistema di controllo sui requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari, disciplinati dall'art. 109 TUB. La norma puniva con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni chiunque omettesse di dichiarare la propria decadenza dall'ufficio o la sospensione dalla carica, nei casi previsti dall'art. 109, commi 2 e 3.
L'intermediario finanziario, termine che all'epoca ricomprendeva i soggetti iscritti negli elenchi degli artt. 106 e 107 TUB, era tenuto a garantire che i propri esponenti apicali (amministratori, sindaci, direttori generali) possedessero i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa secondaria. La perdita di tali requisiti, o l'accertamento di cause ostative, obbligava l'interessato a una dichiarazione immediata all'organo di vertice e alle autorità di vigilanza. L'omissione di tale dichiarazione integrava il reato.
La soppressione ad opera del D.Lgs. 415/1996
L'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (c.d. "decreto Eurosim"), che recepì la Direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento, soppresse l'art. 142 TUB con effetto dal 1° gennaio 1997. La soppressione non riflette una scelta di depenalizzazione tout court, bensì una riorganizzazione sistematica delle fattispecie sanzionatorie nel settore degli intermediari finanziari: la disciplina relativa ai requisiti degli esponenti è stata progressivamente ricollocata all'interno di testi normativi settoriali (TUF, CRD IV, CRR) e nei relativi regolamenti attuativi di Banca d'Italia e Consob.
Regime attuale dei requisiti degli esponenti
Oggi il quadro è radicalmente mutato. Il D.Lgs. 72/2015 (CRD IV) e il successivo D.Lgs. 142/2019 hanno ridisegnato i requisiti di idoneità alla carica, professionali, di onorabilità e di indipendenza, per gli esponenti aziendali delle banche (art. 26 TUB) e degli intermediari finanziari (art. 110 TUB). La Banca d'Italia, con le Disposizioni di vigilanza del 23 luglio 2019, ha emanato criteri dettagliati per la valutazione dell'idoneità (fit & proper), in linea con le Linee guida EBA/ESMA del 2021. La violazione degli obblighi di comunicazione oggi è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli artt. 144 e 144-ter TUB, nonché da misure interdittive di vigilanza.
Rilevanza pratica per commercialisti e consulenti
Sebbene l'art. 142 sia stato soppresso da tre decenni, la conoscenza del suo contenuto storico rimane utile in sede di due diligence su intermediari finanziari con continuità operativa precedente al 1997, in contenziosi ereditati o in procedure di liquidazione di soggetti vigilati di vecchia data. Nei procedimenti penali o disciplinari con radici storiche, l'individuazione della norma vigente al momento del fatto è imprescindibile per il principio di legalità e di successione di leggi nel tempo ex art. 2 c.p.
Coordinamento sistematico
La norma si collocava nel Titolo VIII del TUB (Sanzioni), Capo II (Sanzioni penali), in stretto collegamento con l'art. 109 (requisiti degli esponenti) e con gli artt. 144-145 TUB (sanzioni amministrative e penali vigenti). Il quadro sanzionatorio complessivo del TUB prevede oggi una netta separazione tra illeciti penali (Capo II, artt. 130-141 e ss.) e illeciti amministrativi (Capo I, artt. 144-144-quinquies), secondo il modello del doppio binario sanzionatorio confermato dalla Corte EDU nel caso Grande Stevens c. Italia (2014) e ripreso dalla Corte di Giustizia UE.
Domande frequenti