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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’apprendistato è il principale contratto di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: un rapporto a tempo indeterminato in cui il datore, oltre alla retribuzione, si impegna a trasmettere un mestiere o una professionalità attraverso un percorso formativo strutturato. La disciplina è contenuta negli articoli 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Questa guida spiega le tre tipologie, quanto dura il periodo formativo, come viene calcolata la retribuzione e quali sono le agevolazioni contributive che rendono l’apprendistato così diffuso.

Le tre tipologie di apprendistato

Il legislatore distingue tre forme, ciascuna con una finalità diversa:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (1º tipo): rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, ha una funzione anche scolastica e consente di conseguire un titolo del sistema di istruzione e formazione professionale mentre si lavora.
  • Apprendistato professionalizzante (2º tipo): è di gran lunga il più usato. Si rivolge ai soggetti dai 18 ai 29 anni (dai 17 se in possesso di una qualifica professionale) e serve a far acquisire una qualificazione contrattuale attraverso formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale erogata dalle Regioni.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (3º tipo): dai 18 ai 29 anni, permette di conseguire titoli di studio universitari, dottorati, diplomi ITS o di svolgere attività di ricerca.

La scelta non è libera: dipende dall’età del lavoratore e dall’obiettivo formativo. La forma più rilevante per le imprese ordinarie è il professionalizzante.

Durata e piano formativo individuale

La durata del periodo formativo dell’apprendistato professionalizzante è stabilita dai contratti collettivi e di norma non supera i tre anni; sale fino a cinque anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione. Per le altre tipologie la durata è legata al titolo da conseguire.

Elemento essenziale è il piano formativo individuale: un documento che indica le competenze da acquisire, le ore di formazione e il tutor aziendale. La formazione deve essere effettiva e documentata: se manca, il contratto perde la sua giustificazione e l’ispettorato può riqualificarlo come ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall’origine, con recupero dei contributi ordinari.

Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede dando il preavviso previsto dall’art. 2118 del codice civile, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato.

Quanto si guadagna: inquadramento e retribuzione

La legge consente due meccanismi alternativi per la retribuzione dell’apprendista, entrambi rimessi al CCNL:

  • Sotto-inquadramento: l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello spettante alla qualifica che conseguirà al termine del percorso.
  • Percentuale crescente: in alternativa, la retribuzione può essere stabilita in una percentuale del minimo della qualifica finale, che aumenta progressivamente con l’anzianità.

Le cifre esatte non sono fissate dalla legge ma dal contratto collettivo applicato: per gli importi occorre sempre consultare le tabelle del proprio CCNL. La legge stabilisce solo il meccanismo, non i valori.

Gli sgravi contributivi per il datore di lavoro

L’attrattività dell’apprendistato per le imprese deriva soprattutto dal regime contributivo agevolato:

  • Aliquota ridotta a carico del datore rispetto a quella ordinaria di un dipendente qualificato, per tutta la durata del periodo formativo.
  • Mantenimento dell’aliquota agevolata per un anno dopo la conferma in servizio in molti casi.
  • Esoneri rafforzati per i piccoli datori (fino a nove dipendenti) sulla quota contributiva, secondo le misure di volta in volta vigenti.
  • Esclusione dai limiti numerici: gli apprendisti, entro certi rapporti con il personale qualificato, non si computano ai fini dell’applicazione di numerosi istituti di legge e di contratto.

Le agevolazioni sono però condizionate alla effettiva conferma di una quota di apprendisti già assunti negli anni precedenti, secondo le percentuali fissate dalla legge per le imprese sopra una certa soglia dimensionale.

Recesso, malattia e tutele

Durante il periodo formativo il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo, come in ogni rapporto a tempo indeterminato. La particolarità riguarda il termine del periodo formativo: in quel momento ciascuna parte può recedere liberamente dando il preavviso, senza obbligo di motivazione. Se nessuno recede, il rapporto continua come ordinario.

All’apprendista spettano le stesse tutele degli altri lavoratori in materia di sicurezza, ferie, malattia e infortunio, nei termini previsti dal CCNL applicato. La formazione è un diritto-dovere: il tempo dedicato alla formazione è orario di lavoro retribuito.

Casi pratici

Caso 1 — conferma e sgravio. Un’officina assume un giovane di 22 anni con apprendistato professionalizzante triennale per diventare meccanico di terzo livello. Per i primi anni potrà inquadrarlo fino a due livelli sotto, con contribuzione ridotta; al termine, se lo conferma, mantiene per un ulteriore periodo l’aliquota agevolata.

Caso 2 — formazione mancata. Un’impresa assume un’apprendista ma non redige il piano formativo né eroga formazione. In sede ispettiva il rapporto viene riqualificato come ordinario fin dall’inizio: il datore perde gli sgravi e deve versare i contributi nella misura piena. La forma non basta: conta la sostanza formativa.

Domande frequenti

L'apprendistato è un contratto a termine?

No. È un contratto a tempo indeterminato con una fase formativa iniziale. Al termine del periodo formativo prosegue automaticamente come rapporto ordinario, salvo che una parte receda dando il preavviso. Per questo non si applicano le regole sulla durata massima e sulle proroghe dei contratti a termine.

Quanti anni può durare l'apprendistato professionalizzante?

Di norma fino a tre anni, elevabili a cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dai contratti collettivi. La durata precisa è stabilita dal CCNL applicato in base alla qualifica da conseguire.

Il datore può pagarmi di meno perché sono apprendista?

Sì, ma entro limiti precisi: o un inquadramento fino a due livelli sotto la qualifica finale, oppure una percentuale crescente del minimo. Le cifre non le decide il datore: sono fissate dal contratto collettivo. La formazione resta retribuita come orario di lavoro.

Cosa succede se non mi danno alcuna formazione?

La causa formativa viene meno e il rapporto può essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato fin dall’origine. Il datore perde le agevolazioni contributive. La formazione deve essere effettiva, con piano formativo e tutor.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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In sintesi

  • L'apprendistato e' un contratto a tempo indeterminato con finalita' formativa, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015.
  • Esistono tre tipologie: per la qualifica e il diploma (15-25 anni), professionalizzante (18-29 anni) e di alta formazione e ricerca (18-29 anni).
  • La durata del periodo formativo e' fissata dai CCNL: di norma fino a tre anni, fino a cinque per l'artigianato; per le altre forme dipende dal titolo.
  • La retribuzione segue il sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto) o la percentuale crescente: gli importi sono nelle tabelle del CCNL.
  • Il regime contributivo agevolato (aliquota ridotta, esoneri per i piccoli datori) e' il principale incentivo per le imprese.
  • La mancanza di formazione effettiva comporta la riqualificazione in rapporto ordinario fin dall'origine, con recupero dei contributi.
Indice dei contenuti

L'apprendistato e' il principale canale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, uno strumento di politica attiva: un contratto a tempo indeterminato in cui il datore, oltre alla retribuzione, si impegna a trasmettere un mestiere o una professionalita' attraverso un percorso formativo strutturato. La disciplina e' raccolta negli articoli 41-47 del D.Lgs. 81/2015, che ne fanno un istituto a causa mista, dove lo scambio non e' solo lavoro contro retribuzione, ma anche formazione contro impegno.

Le tre tipologie

Il legislatore distingue tre forme con finalita' diverse. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo tipo) si rivolge ai giovani dai quindici ai venticinque anni e ha una funzione anche scolastica, permettendo di conseguire un titolo del sistema di istruzione e formazione professionale mentre si lavora. L'apprendistato professionalizzante (secondo tipo) e' di gran lunga il più usato: riguarda i soggetti dai diciotto ai ventinove anni (dai diciassette con una qualifica) e serve a far acquisire una qualificazione contrattuale. L'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo tipo), dai diciotto ai ventinove anni, consente di conseguire titoli universitari, dottorati, diplomi ITS o di svolgere attività di ricerca. La scelta non e' libera: dipende dall'eta' e dall'obiettivo formativo.

Durata e piano formativo individuale

La durata del periodo formativo del professionalizzante e' stabilita dai contratti collettivi e di norma non supera i tre anni, salendo fino a cinque per le figure dell'artigianato individuate dalla contrattazione. Per le altre tipologie la durata e' legata al titolo da conseguire. Elemento essenziale e' il piano formativo individuale, documento che indica le competenze da acquisire, le ore di formazione e il tutor aziendale. La formazione deve essere effettiva e documentata: se manca, il contratto perde la sua giustificazione e l'ispettorato può riqualificarlo come ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, con recupero dei contributi ordinari.

Inquadramento e retribuzione

La legge consente due meccanismi alternativi per retribuire l'apprendista, entrambi rimessi al CCNL. Con il sotto-inquadramento l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello spettante alla qualifica finale. Con la percentuale crescente la retribuzione e' fissata in una percentuale del minimo della qualifica di destinazione, che aumenta con l'anzianita'. Le cifre esatte non sono fissate dalla legge ma dal contratto collettivo applicato: per gli importi occorre sempre consultare le tabelle del proprio CCNL.

Gli sgravi contributivi

L'attrattivita' dell'apprendistato per le imprese deriva soprattutto dal regime contributivo agevolato: un'aliquota ridotta a carico del datore rispetto a quella ordinaria, per tutta la durata del periodo formativo, e in molti casi il mantenimento dell'agevolazione per un anno dopo la conferma in servizio. Per i piccoli datori (fino a nove dipendenti) sono previsti esoneri rafforzati sulla quota contributiva, secondo le misure di volta in volta vigenti. Gli apprendisti, entro certi rapporti con il personale qualificato, non si computano inoltre ai fini dell'applicazione di numerosi istituti di legge e di contratto.

La conferma e l'art. 2118 c.c.

L'apprendistato e' fin dall'inizio un rapporto a tempo indeterminato con una fase formativa. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede dando il preavviso previsto dall'art. 2118 del codice civile, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato, con il trattamento pieno della qualifica conseguita. La facolta' di recedere libero al termine della formazione e' la peculiarita' che distingue l'apprendistato dal rapporto ordinario.

I vincoli alle agevolazioni

Gli sgravi non sono incondizionati. La legge subordina di regola la possibilita' di nuove assunzioni in apprendistato alla conferma di una quota di apprendisti già assunti negli anni precedenti, per evitare un uso meramente sostitutivo dell'istituto a fini di risparmio contributivo. Le percentuali e le condizioni di clausola di stabilizzazione variano e vanno verificate nella normativa e nelle circolari vigenti, oltre che nel CCNL applicato.

Domande frequenti

Quante tipologie di apprendistato esistono?

Tre: per la qualifica e il diploma professionale (15-25 anni, con funzione anche scolastica), professionalizzante (18-29 anni, il piu' usato) e di alta formazione e ricerca (18-29 anni, per titoli universitari, dottorati, ITS o ricerca). La scelta dipende da eta' e obiettivo formativo.

Quanto dura l'apprendistato?

Per il professionalizzante la durata e' stabilita dai CCNL e di norma non supera i tre anni, fino a cinque per le figure dell'artigianato. Per le altre tipologie la durata e' legata al titolo da conseguire.

Quanto si guadagna come apprendista?

La retribuzione si determina con il sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto la qualifica finale) o con una percentuale crescente del minimo. La legge fissa solo il meccanismo: gli importi esatti sono nelle tabelle del CCNL applicato.

Quali sgravi ha il datore di lavoro?

Un'aliquota contributiva ridotta per tutta la durata del periodo formativo, spesso mantenuta per un anno dopo la conferma, ed esoneri rafforzati per i piccoli datori fino a nove dipendenti. Gli apprendisti, entro certi limiti, non si computano ai fini di vari istituti di legge e contratto.

Cosa succede al termine del periodo formativo?

Se nessuna delle parti recede con il preavviso ex art. 2118 c.c., il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato, con il trattamento pieno della qualifica conseguita. La facolta' di recesso libero al termine e' una peculiarita' dell'istituto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.