Art. 96.2 T.U.B. – Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse.
In vigore dal 09/03/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1
“1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio’ e’ autorizzato dal sistema di garanzia e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell’importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo’ essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.
2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all’ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell’eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d’Italia approva i metodi interni, informandone l’ABE.
3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e’ insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d’Italia, di ammontare piu’ elevato.
4. La Banca d’Italia puo’ disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita’ o la solvibilita’. Il differimento e’ accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e’ rinnovabile su richiesta dell’aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d’Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.
6. La dotazione finanziaria e’ investita in attivita’ a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d’Italia informa l’ABE circa l’importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell’importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.”
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In sintesi
Art. 96.2 TUB: contributi delle banche e investimento delle risorse nei sistemi di garanzia dei depositi
L'articolo 96.2 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, in recepimento della Direttiva 2014/49/UE (DGSD), disciplina la modalità di costituzione e gestione della dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi. La norma regola tre profili distinti: il sistema dei contributi ordinari e straordinari; la possibilità di differimento dei contributi in caso di difficoltà finanziaria della banca; la gestione delle risorse accumulate.
I contributi ordinari: periodicità e proporzionalità al rischio
Il comma 1 stabilisce che gli aderenti al sistema di garanzia versano contributi con cadenza almeno annuale, per l'importo determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. Una parte dei contributi può assumere la forma di impegni di pagamento (payment commitments), ossia promesse irrevocabili di versare le risorse su richiesta, fino a un massimo del 30% dell'importo totale della dotazione finanziaria. Questa flessibilità consente alle banche di gestire i propri flussi di cassa, pur garantendo al sistema di garanzia la disponibilità delle risorse quando necessario.
Il comma 2 introduce un elemento di fondamentale importanza nel disegno del sistema: i contributi non sono uniformi per tutte le banche aderenti, ma devono essere proporzionati sia all'ammontare dei depositi protetti sia al profilo di rischio della singola banca. I sistemi di garanzia possono utilizzare metodi interni di valutazione del rischio, approvati dalla Banca d'Italia, che tengano conto delle diverse fasi del ciclo economico e del possibile effetto prociclico. Le banche che partecipano a un sistema di tutela istituzionale (IPS) ai sensi dell'art. 113, par. 7, del Regolamento UE 575/2013 possono beneficiare di una riduzione dei contributi, in ragione della mutualità interna al sistema. La Banca d'Italia approva i metodi interni e ne informa l'ABE, assicurando la trasparenza nel contesto della supervisione europea.
I contributi straordinari
Il comma 3 disciplina il caso di emergenza in cui la dotazione finanziaria sia insufficiente per far fronte a un rimborso dei depositi protetti. In questa ipotesi, il sistema di garanzia può richiedere agli aderenti il versamento di contributi straordinari, con un limite ordinario dello 0,5% dei depositi protetti per anno solare. In casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, possono essere richiesti importi superiori.
Questa disposizione riflette la logica assicurativa del sistema di garanzia: le risorse accumulate ex ante possono non essere sufficienti a fronteggiare crisi di grandi dimensioni, e in tal caso è necessario attivare meccanismi di finanziamento ex post. Il limite dello 0,5% per anno solare è calibrato per evitare che i contributi straordinari assumano dimensioni tali da compromettere la stabilità delle stesse banche aderenti, innescando una dinamica prociclica.
Il differimento dei contributi straordinari
Il comma 4 introduce una tutela per le banche aderenti che si trovino in situazione di difficoltà finanziaria: la Banca d'Italia può disporre il differimento, totale o parziale, del pagamento dei contributi straordinari se il pagamento metterebbe a rischio la liquidità o la solvibilità della banca. Il differimento ha una durata massima di sei mesi, rinnovabile su richiesta dell'aderente, ma cessa automaticamente quando la Banca d'Italia accerta che le condizioni che lo hanno giustificato sono venute meno.
Questo meccanismo bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità del sistema di garanzia di disporre delle risorse per rimborsare i depositanti; dall'altro, l'esigenza di non aggravare la situazione di una banca già in difficoltà con un prelievo che potrebbe precipitarne la crisi. In sostanza, si evita che il rimedio, il contributo straordinario, peggiori la malattia.
Le fonti alternative di finanziamento e la gestione delle risorse
Il comma 5 impone ai sistemi di garanzia di assicurarsi l'accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine, per far fronte alle proprie obbligazioni quando le risorse accumulate fossero insufficienti. Questi strumenti, che possono includere linee di credito bancarie, emissioni obbligazionarie o altre forme di raccolta, costituiscono una rete di sicurezza aggiuntiva rispetto alla dotazione finanziaria principale.
Il comma 6 disciplina gli investimenti della dotazione finanziaria: le risorse devono essere impiegate in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione. Questo criterio tutela l'integrità del patrimonio accumulato, evitando che le risorse destinate ai depositanti siano esposte a rischi di mercato o di credito eccessivi. Il FITD, nella propria prassi operativa, ha adottato politiche di investimento conservative, orientate principalmente verso titoli di Stato e altri strumenti di alta qualità creditizia.
Il reporting all'ABE e la trasparenza europea
Il comma 7 introduce un obbligo di rendicontazione annuale: entro il 31 marzo di ogni anno, la Banca d'Italia comunica all'ABE l'importo dei depositi protetti e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia italiani, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Questo meccanismo di reporting assicura la trasparenza a livello europeo e consente all'ABE di monitorare il grado di riempimento dei sistemi di garanzia nei diversi paesi membri, pubblicando periodicamente relazioni comparative sull'adeguatezza della protezione offerta ai depositanti nell'intera Unione europea.
Domande frequenti