Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1928 c.c. – Prova
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1927 - Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato→Cod. civ. art. 1929 - Articolo 1929 Codice Civile: Efficacia del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato→Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione→Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza→Articolo 1931 Codice Civile: Compensazione dei crediti e debiti→Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi→Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili→Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento della norma
L'art. 1928 c.c. disciplina il regime probatorio dei contratti di riassicurazione, distinguendo tra due categorie: i contratti generali, che regolano in blocco una serie di rapporti assicurativi, e i contratti per singoli rischi, che riguardano operazioni isolate. Per i primi, il codice impone la prova scritta quale requisito ad probationem; per i secondi, rimanda alle regole generali in materia di prova dei contratti.
Il contratto generale di riassicurazione
Il contratto generale di riassicurazione (detto anche trattato di riassicurazione) e lo strumento tipico con cui un assicuratore cedente si accorda con il riassicuratore per la cessione automatica, nei limiti convenuti, di quote di rischio relative a una pluralita di polizze. La norma richiede che tale accordo-quadro risulti da atto scritto. L'esigenza e comprensibile: il trattato definisce i criteri di imputazione dei rischi ceduti, le percentuali di partecipazione, i limiti di conservazione e le modalita di regolazione dei premi e dei sinistri. La mancanza di prova scritta non incide sulla validita del contratto, ma impedisce di avvalersi dello stesso in giudizio attraverso la testimonianza, salvo il giuramento e la confessione.
I rapporti in esecuzione e i contratti per singoli rischi
I singoli rapporti che scaturiscono dall'esecuzione del trattato (ad esempio, l'annotazione di una singola polizza ceduta in riassicurazione) e i contratti per rischi individuali (c.d. riassicurazioni facoltative) possono essere provati secondo le regole generali del codice. Cio significa che, in linea di principio, e ammessa anche la prova testimoniale nei limiti dell'art. 2721 c.c., nonche le presunzioni e gli altri strumenti probatori ordinari.
Differenza rispetto al contratto di assicurazione
Si noti che il contratto di assicurazione principale non e soggetto a forma scritta ad substantiam, ma il codice impone all'assicuratore di rilasciare la polizza (art. 1888 c.c.). Per la riassicurazione, la norma adotta una soluzione intermedia: scrittura necessaria per il trattato, liberta di forma per le singole cessioni. Questa diversita riflette la natura professionale delle parti: assicuratori e riassicuratori sono imprese vigilate, capaci di gestire rapporti complessi anche senza i formalismi tipici dei contratti con i consumatori.
Esempio pratico
Si pensi a Tizio, direttore sinistri di una compagnia assicurativa, che stipula con una societa di riassicurazione un trattato proporzionale: tale accordo deve risultare da scrittura. Quando poi la compagnia cedente invia periodicamente i bordereau con l'elenco delle polizze cedute, quei documenti costituiscono prova dei singoli rapporti esecutivi e possono essere valutati dal giudice secondo le regole ordinarie, senza che la scrittura sia indispensabile.
Domande frequenti
Il contratto generale di riassicurazione e nullo se non redatto per iscritto?
No: la forma scritta e richiesta ad probationem, non ad substantiam. Il contratto e valido, ma non puo essere provato in giudizio tramite testimoni, salvi giuramento e confessione.
Cosa si intende per contratto generale di riassicurazione?
E il trattato-quadro con cui l'assicuratore cedente e il riassicuratore concordano criteri, limiti e modalita per la cessione automatica di una serie di rischi assicurativi.
I contratti di riassicurazione per singoli rischi devono essere scritti?
No: per le riassicurazioni facoltative (singolo rischio) il codice rinvia alle regole generali di prova, che ammettono anche testimonianza nei limiti di legge.
Qual e la differenza tra riassicurazione proporzionale e non proporzionale ai fini della norma?
L'art. 1928 non distingue: entrambe le tipologie di trattato, se regolano una serie di rapporti, richiedono la prova scritta per il contratto-quadro.
Il bordereau di cessione puo valere come prova del singolo rapporto?
Si: il bordereau periodico inviato dalla cedente al riassicuratore costituisce documento idoneo a provare i singoli rapporti in esecuzione del trattato.