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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1928 c.c. Prova

In vigore

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

In sintesi

  • Forma scritta obbligatoria per i contratti generali di riassicurazione che coprono una serie di rapporti assicurativi.
  • Regole ordinarie di prova si applicano ai singoli rapporti esecutivi e ai contratti per rischi individuali.
  • Distinzione strutturale: il contratto-quadro (generale) esige la scrittura; i contratti specifici godono di maggiore flessibilita probatoria.
  • Ratio: garantire certezza nei rapporti riassicurativi complessi, data la pluralita e il valore dei rischi ceduti.

Inquadramento della norma

L'art. 1928 c.c. disciplina il regime probatorio dei contratti di riassicurazione, distinguendo tra due categorie: i contratti generali, che regolano in blocco una serie di rapporti assicurativi, e i contratti per singoli rischi, che riguardano operazioni isolate. Per i primi, il codice impone la prova scritta quale requisito ad probationem; per i secondi, rimanda alle regole generali in materia di prova dei contratti.

Il contratto generale di riassicurazione

Il contratto generale di riassicurazione (detto anche trattato di riassicurazione) e lo strumento tipico con cui un assicuratore cedente si accorda con il riassicuratore per la cessione automatica, nei limiti convenuti, di quote di rischio relative a una pluralita di polizze. La norma richiede che tale accordo-quadro risulti da atto scritto. L'esigenza e comprensibile: il trattato definisce i criteri di imputazione dei rischi ceduti, le percentuali di partecipazione, i limiti di conservazione e le modalita di regolazione dei premi e dei sinistri. La mancanza di prova scritta non incide sulla validita del contratto, ma impedisce di avvalersi dello stesso in giudizio attraverso la testimonianza, salvo il giuramento e la confessione.

I rapporti in esecuzione e i contratti per singoli rischi

I singoli rapporti che scaturiscono dall'esecuzione del trattato (ad esempio, l'annotazione di una singola polizza ceduta in riassicurazione) e i contratti per rischi individuali (c.d. riassicurazioni facoltative) possono essere provati secondo le regole generali del codice. Cio significa che, in linea di principio, e ammessa anche la prova testimoniale nei limiti dell'art. 2721 c.c., nonche le presunzioni e gli altri strumenti probatori ordinari.

Differenza rispetto al contratto di assicurazione

Si noti che il contratto di assicurazione principale non e soggetto a forma scritta ad substantiam, ma il codice impone all'assicuratore di rilasciare la polizza (art. 1888 c.c.). Per la riassicurazione, la norma adotta una soluzione intermedia: scrittura necessaria per il trattato, liberta di forma per le singole cessioni. Questa diversita riflette la natura professionale delle parti: assicuratori e riassicuratori sono imprese vigilate, capaci di gestire rapporti complessi anche senza i formalismi tipici dei contratti con i consumatori.

Esempio pratico

Si pensi a Tizio, direttore sinistri di una compagnia assicurativa, che stipula con una societa di riassicurazione un trattato proporzionale: tale accordo deve risultare da scrittura. Quando poi la compagnia cedente invia periodicamente i bordereau con l'elenco delle polizze cedute, quei documenti costituiscono prova dei singoli rapporti esecutivi e possono essere valutati dal giudice secondo le regole ordinarie, senza che la scrittura sia indispensabile.

Domande frequenti

Il contratto generale di riassicurazione e nullo se non redatto per iscritto?

No: la forma scritta e richiesta ad probationem, non ad substantiam. Il contratto e valido, ma non puo essere provato in giudizio tramite testimoni, salvi giuramento e confessione.

Cosa si intende per contratto generale di riassicurazione?

E il trattato-quadro con cui l'assicuratore cedente e il riassicuratore concordano criteri, limiti e modalita per la cessione automatica di una serie di rischi assicurativi.

I contratti di riassicurazione per singoli rischi devono essere scritti?

No: per le riassicurazioni facoltative (singolo rischio) il codice rinvia alle regole generali di prova, che ammettono anche testimonianza nei limiti di legge.

Qual e la differenza tra riassicurazione proporzionale e non proporzionale ai fini della norma?

L'art. 1928 non distingue: entrambe le tipologie di trattato, se regolano una serie di rapporti, richiedono la prova scritta per il contratto-quadro.

Il bordereau di cessione puo valere come prova del singolo rapporto?

Si: il bordereau periodico inviato dalla cedente al riassicuratore costituisce documento idoneo a provare i singoli rapporti in esecuzione del trattato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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