Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo

In vigore

È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

In sintesi

  • Validità della designazione: è ammessa l'assicurazione sulla vita in cui il beneficiario delle prestazioni è un soggetto terzo rispetto al contraente.
  • Modalità di designazione: il beneficiario può essere indicato nel contratto, con dichiarazione scritta successiva comunicata all'assicuratore, oppure per testamento.
  • Designazione generica: la designazione è efficace anche se il beneficiario è identificato solo per categoria (es. «gli eredi legittimi»), purche' determinabile al momento dell'evento.
  • Equivalenza testamentaria: l'attribuzione della somma assicurata a una persona nel testamento equivale a designazione del beneficiario.
  • Diritto proprio del terzo: per effetto della designazione il beneficiario acquista un diritto autonomo, che non transita per l'asse ereditario del contraente.
Indice dei contenuti

Il contratto a favore di terzo nell'assicurazione vita

L'art. 1920 c.c. disciplina una delle applicazioni più significative del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) nel settore assicurativo. Il contraente stipula una polizza vita e designa come beneficiario una persona diversa da se': alla sua morte (o al verificarsi dell'evento assicurato) e' questa persona a ricevere il capitale o la rendita dall'assicuratore, senza che la somma entri nell'asse ereditario.

Modalità di designazione del beneficiario

La legge prevede tre modalità equivalenti per designare il beneficiario. La prima e' la designazione contestuale, inserita nel contratto al momento della stipula. La seconda e' la designazione successiva, effettuata con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore in un momento successivo. La terza e' la designazione testamentaria, che può avvenire inserendo nel testamento l'attribuzione della somma assicurata a una determinata persona: in questo caso il testamento funge da atto di designazione. La legge equipara espressamente questa ultima modalità alla designazione ordinaria.

Designazione generica e determinabilita'

La designazione e' valida anche se il beneficiario e' indicato genericamente, ad esempio con la formula «i miei eredi legittimi» o «il mio coniuge». L'importante e' che il beneficiario sia determinabile al momento in cui si verifica l'evento assicurato. Questa flessibilita' e' utile perché consente al contraente di non dover aggiornare continuamente la polizza al variare della propria situazione familiare.

Il diritto proprio del beneficiario: la chiave della norma

L'ultimo comma e' il più importante dal punto di vista pratico e teorico: per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Questo significa che la somma assicurata non entra nell'asse ereditario del contraente deceduto, non e' soggetta alle pretese dei creditori ereditari e non concorre al calcolo della quota di legittima (salvo i casi di riduzione per eccesso di liberalita'). Se Tizio designa Caio come beneficiario della propria polizza vita, alla morte di Tizio Caio riceve il capitale direttamente dall'assicuratore, al di fuori della successione.

Conseguenze pratiche: pianificazione successoria e protezione patrimoniale

Questa caratteristica rende l'assicurazione vita a favore di terzo uno strumento privilegiato di pianificazione successoria e di protezione patrimoniale. Le polizze vita non rientrano nell'asse ereditario (art. 1923 c.c. esclude anche il pignoramento e il sequestro), quindi costituiscono un veicolo legale per trasferire ricchezza al di fuori delle regole ordinarie della successione. Occorre però attenzione al regime fiscale e ai possibili rilievi per liberalita' indirette.

Differenza dalla cessione del contratto

La designazione del beneficiario non va confusa con la cessione del contratto di assicurazione: nella cessione cambia il contraente (colui che paga i premi), mentre nella designazione il contraente rimane lo stesso ma indica chi ricevera' le prestazioni. Il beneficiario non acquista alcun diritto durante la vigenza della polizza, ma solo al verificarsi dell'evento assicurato.

Domande frequenti

Posso designare qualsiasi persona come beneficiario della mia polizza vita?

Si', l'art. 1920 c.c. ammette la designazione di qualsiasi terzo come beneficiario. La designazione può avvenire nel contratto, con dichiarazione scritta successiva comunicata all'assicuratore o per testamento.

La somma della polizza vita entra nell'eredita' del contraente deceduto?

No. L'art. 1920 c.c. attribuisce al beneficiario un diritto proprio, distinto dall'asse ereditario. La somma assicurata non e' soggetta alle regole della successione ne' alle pretese dei creditori ereditari.

Posso designare genericamente 'i miei eredi' come beneficiari?

Si'. La designazione generica e' valida purche' il beneficiario sia determinabile al momento del verificarsi dell'evento assicurato. Formule come 'eredi legittimi' o 'coniuge' sono ammesse.

Come si designa il beneficiario per testamento?

Basta inserire nel testamento un'attribuzione della somma assicurata a favore di una determinata persona: la legge equipara questa disposizione testamentaria a una vera e propria designazione del beneficiario.

Qual e' la differenza tra designazione del beneficiario e cessione del contratto?

Nella designazione il contraente rimane invariato e si indica solo chi ricevera' le prestazioni all'evento. Nella cessione cambia il contraente, ossia il soggetto che paga i premi e gestisce il rapporto contrattuale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.