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Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo
In vigore
È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
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In sintesi
Il contratto a favore di terzo nell'assicurazione vita
L'art. 1920 c.c. disciplina una delle applicazioni piu' significative del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) nel settore assicurativo. Il contraente stipula una polizza vita e designa come beneficiario una persona diversa da se': alla sua morte (o al verificarsi dell'evento assicurato) e' questa persona a ricevere il capitale o la rendita dall'assicuratore, senza che la somma entri nell'asse ereditario.
Modalita' di designazione del beneficiario
La legge prevede tre modalita' equivalenti per designare il beneficiario. La prima e' la designazione contestuale, inserita nel contratto al momento della stipula. La seconda e' la designazione successiva, effettuata con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore in un momento successivo. La terza e' la designazione testamentaria, che puo' avvenire inserendo nel testamento l'attribuzione della somma assicurata a una determinata persona: in questo caso il testamento funge da atto di designazione. La legge equipara espressamente questa ultima modalita' alla designazione ordinaria.
Designazione generica e determinabilita'
La designazione e' valida anche se il beneficiario e' indicato genericamente, ad esempio con la formula «i miei eredi legittimi» o «il mio coniuge». L'importante e' che il beneficiario sia determinabile al momento in cui si verifica l'evento assicurato. Questa flessibilita' e' utile perche' consente al contraente di non dover aggiornare continuamente la polizza al variare della propria situazione familiare.
Il diritto proprio del beneficiario: la chiave della norma
L'ultimo comma e' il piu' importante dal punto di vista pratico e teorico: per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Questo significa che la somma assicurata non entra nell'asse ereditario del contraente deceduto, non e' soggetta alle pretese dei creditori ereditari e non concorre al calcolo della quota di legittima (salvo i casi di riduzione per eccesso di liberalita'). Se Tizio designa Caio come beneficiario della propria polizza vita, alla morte di Tizio Caio riceve il capitale direttamente dall'assicuratore, al di fuori della successione.
Conseguenze pratiche: pianificazione successoria e protezione patrimoniale
Questa caratteristica rende l'assicurazione vita a favore di terzo uno strumento privilegiato di pianificazione successoria e di protezione patrimoniale. Le polizze vita non rientrano nell'asse ereditario (art. 1923 c.c. esclude anche il pignoramento e il sequestro), quindi costituiscono un veicolo legale per trasferire ricchezza al di fuori delle regole ordinarie della successione. Occorre pero' attenzione al regime fiscale e ai possibili rilievi per liberalita' indirette.
Differenza dalla cessione del contratto
La designazione del beneficiario non va confusa con la cessione del contratto di assicurazione: nella cessione cambia il contraente (colui che paga i premi), mentre nella designazione il contraente rimane lo stesso ma indica chi ricevera' le prestazioni. Il beneficiario non acquista alcun diritto durante la vigenza della polizza, ma solo al verificarsi dell'evento assicurato.
Domande frequenti