Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

In sintesi

  • L'art. 1900 c.c. esclude l'obbligo dell'assicuratore per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.
  • Per la colpa grave e ammesso il patto contrario che mantenga la copertura; per il dolo no.
  • L'assicuratore resta obbligato per i sinistri causati con dolo o colpa grave dalle persone di cui l'assicurato deve rispondere.
  • E sempre dovuta, nonostante patto contrario, la copertura per atti compiuti per dovere di solidarieta umana o tutela di interessi comuni all'assicuratore.
  • La norma presidia il rischio assicurabile e l'alea del contratto di assicurazione.
  • Si coordina con la disciplina generale del contratto di assicurazione (artt. 1882 e seguenti c.c.).
Indice dei contenuti

L'art. 1900 del codice civile disciplina il regime dei sinistri cagionati con dolo o con colpa grave, fissando un principio cardine del diritto delle assicurazioni: l'assicuratore, di regola, non risponde dei sinistri provocati dolosamente o con colpa grave dai soggetti del rapporto assicurativo. La disposizione articola questo principio in piu commi, prevedendo eccezioni e temperamenti che ne definiscono con precisione la portata. Si tratta di una norma centrale per comprendere i confini del rischio assicurabile e l'alea che caratterizza il contratto di assicurazione.

Il principio di esclusione per dolo e colpa grave

Il primo comma stabilisce che l'assicuratore non e obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. La ratio e evidente: il contratto di assicurazione copre il rischio, cioe un evento futuro e incerto, indipendente dalla volonta dell'assicurato. Se il sinistro e provocato dolosamente, viene meno l'incertezza che e l'essenza stessa del rischio assicurato; e se e provocato con colpa grave, l'evento perde quel carattere di accidentalita che giustifica la copertura. Coprire il dolo, inoltre, sarebbe contrario all'ordine pubblico, perche incentiverebbe comportamenti illeciti e volontari.

La distinzione tra dolo e colpa grave

La norma tratta in modo differenziato il dolo e la colpa grave. Il dolo consiste nella volontaria causazione del sinistro; la colpa grave consiste in una negligenza, imprudenza o imperizia di particolare gravita, che si discosta in modo marcato dalla diligenza esigibile. Pur essendo entrambi causa di esclusione della copertura, i due profili ricevono un trattamento diverso quanto alla derogabilita: mentre l'esclusione per dolo e inderogabile, l'esclusione per colpa grave puo essere superata da un patto contrario. Questa differenziazione riflette la diversa gravita dei due atteggiamenti soggettivi.

Il patto contrario per la colpa grave

Il primo comma fa salvo il patto contrario per i casi di colpa grave. Cio significa che le parti possono convenire che la copertura assicurativa si estenda anche ai sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato. La possibilita di un simile patto si spiega con il fatto che la colpa grave, pur essendo un atteggiamento riprovevole, non implica la volonta di causare il sinistro: l'evento resta in qualche misura accidentale, sicche la sua copertura non contrasta con l'essenza del contratto. Diversa e la situazione del dolo, per il quale la legge non ammette deroghe, attesa la volontarieta dell'evento.

I sinistri causati dai terzi di cui l'assicurato risponde

Il secondo comma prevede che l'assicuratore e obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Si tratta di un'eccezione di grande rilievo: quando il sinistro e provocato non direttamente dall'assicurato, ma da soggetti di cui egli deve rispondere, la copertura permane anche in presenza di dolo o colpa grave di tali soggetti. La ragione e che l'assicurato, in questi casi, non e l'autore dell'atteggiamento doloso o gravemente colposo, e l'esigenza di protezione che giustifica l'assicurazione conserva la sua forza. La norma evita che l'assicurato sia privato della copertura per condotte altrui che egli non ha voluto.

Gli atti di solidarieta umana e di tutela di interessi comuni

Il secondo comma aggiunge che l'assicuratore e obbligato, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario compiuti per dovere di solidarieta umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore. Questa previsione tutela chi cagiona un sinistro non per egoismo o negligenza, ma per adempiere a un dovere di solidarieta o per proteggere interessi che sono anche dell'assicuratore. In tali casi la copertura e dovuta in modo inderogabile, perche sarebbe iniquo penalizzare chi ha agito per finalita meritevoli o nell'interesse comune. La norma riconosce un valore positivo a questi comportamenti e li sottrae alla regola di esclusione.

Il fondamento nell'alea del contratto

L'art. 1900 si comprende appieno alla luce della natura aleatoria del contratto di assicurazione. L'assicurazione presuppone un rischio, cioe un evento incerto e indipendente dalla volonta dell'assicurato. La causazione dolosa del sinistro elimina questa incertezza e snatura il contratto; la causazione con colpa grave la compromette in misura tale da giustificare, salvo patto contrario, l'esclusione della copertura. La norma presidia dunque l'essenza del contratto, impedendo che la copertura si trasformi in uno strumento per garantire le conseguenze di condotte volontarie o gravemente negligenti.

Il coordinamento con la disciplina generale

La disposizione va letta nel quadro della disciplina generale del contratto di assicurazione, dettata dagli articoli 1882 e seguenti del codice civile. Essa concorre a definire l'estensione del rischio assicurato e i limiti della prestazione dell'assicuratore. Il sistema delle assicurazioni e costruito intorno alla nozione di rischio e all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra premio e copertura; l'art. 1900, escludendo la copertura per dolo e colpa grave, contribuisce a preservare questo equilibrio e a evitare distorsioni del meccanismo assicurativo.

Rilievo pratico

Sul piano pratico, l'art. 1900 e di costante applicazione nei rapporti assicurativi. Esso delimita l'area dei sinistri indennizzabili in funzione dell'atteggiamento soggettivo di chi li ha cagionati, e richiede di accertare se il sinistro sia stato provocato con dolo o colpa grave, e da chi. La distinzione tra condotta dell'assicurato e condotta dei terzi di cui egli risponde, cosi come la salvezza degli atti di solidarieta e di tutela di interessi comuni, hanno notevole rilievo applicativo. La norma offre dunque un criterio chiaro per stabilire i confini dell'obbligo dell'assicuratore, salvaguardando al tempo stesso l'essenza aleatoria del contratto e le esigenze di equita.

Domande frequenti

L'assicuratore copre i sinistri causati con dolo o colpa grave?

Di regola no: l'art. 1900 c.c. esclude l'obbligo dell'assicuratore per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. Per la colpa grave e pero ammesso il patto contrario.

E possibile assicurare la colpa grave?

Si. La norma fa salvo il patto contrario per i casi di colpa grave: le parti possono convenire che la copertura si estenda anche ai sinistri cosi cagionati. Per il dolo, invece, non sono ammesse deroghe.

Cosa accade se il sinistro e causato da un terzo di cui l'assicurato risponde?

L'assicuratore resta obbligato per il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dalle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere, poiche l'assicurato non e l'autore di tale condotta.

Sono coperti gli atti compiuti per solidarieta umana?

Si, e in modo inderogabile: l'assicuratore e obbligato, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarieta umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore.

Perche il dolo non e mai assicurabile?

Perche la causazione volontaria del sinistro elimina l'incertezza che e l'essenza del rischio assicurato e la copertura del dolo contrasterebbe con l'ordine pubblico, incentivando condotte illecite e volontarie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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