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Art. 1900 c.c. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
In vigore
dell'assicurato o dei dipendenti L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
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In sintesi
Il principio di inassicurabilità del dolo
L'art. 1900 c.c. enuncia una delle regole cardine del diritto assicurativo: l'assicuratore non è tenuto a indennizzare i sinistri cagionati intenzionalmente dall'assicurato. Il dolo, inteso come volontà deliberata di provocare il danno, rende nulla qualsiasi pattuizione contraria: non è possibile contrattualmente trasferire sulla compagnia il rischio di un atto volontario lesivo. La ratio è di ordine pubblico: consentire l'assicurazione del dolo incentiverebbe comportamenti illeciti.
Colpa grave: la deroga contrattuale
Diversamente dal dolo, la colpa grave (imprudenza o negligenza di grado elevato, che si discosta radicalmente dallo standard di diligenza) ammette un patto contrario. Le polizze RCA, ad esempio, estendono tradizionalmente la copertura anche ai sinistri da colpa grave del conducente. In assenza di tale patto, però, la colpa grave libera l'assicuratore esattamente come il dolo.
Responsabilità per fatto altrui
Il secondo comma dell'art. 1900 introduce un'importante eccezione: se il sinistro è provocato da dolo o colpa grave di un soggetto terzo di cui l'assicurato è chiamato a rispondere (es. dipendente che causa incendio nello svolgimento del lavoro), l'assicuratore rimane obbligato. L'assicurato non ha commesso l'atto ma ne risponde per legge: la copertura opera regolarmente.
Solidarietà umana e interessi comuni
Il terzo comma tutela l'assicurato che, per dovere morale o per proteggere interessi condivisi con l'assicuratore (es. tentativo di spegnere un incendio), cagioni accidentalmente un danno. La norma è imperativa: anche un'eventuale clausola limitativa risulta inefficace. Riferimenti normativi: artt. 1882-1932 c.c., D.Lgs. 209/2005 (CAP), Reg. IVASS 40/2018.
Domande frequenti
Cosa succede se l'assicurato provoca volontariamente un sinistro?
L'assicuratore non è obbligato a indennizzare: il dolo dell'assicurato esclude la copertura in modo assoluto e inderogabile, ai sensi dell'art. 1900, primo comma, c.c.
È possibile assicurarsi contro la propria colpa grave?
Sì, ma solo con un apposito patto contrario inserito in polizza. In assenza di tale clausola, la colpa grave equivale al dolo ai fini dell'esclusione della copertura.
Un datore di lavoro è coperto se il danno è causato da un suo dipendente?
Sì. L'art. 1900, secondo comma, c.c. prevede che l'assicuratore sia obbligato per i sinistri causati da dolo o colpa grave di soggetti del cui fatto l'assicurato risponde, come i dipendenti.
Cosa si intende per atti di solidarietà umana nell'art. 1900?
Sono azioni compiute per soccorrere persone in pericolo o per contenere un danno imminente. La norma garantisce la copertura anche in presenza di clausole contrarie, a tutela del comportamento altruistico dell'assicurato.
La distinzione tra dolo e colpa grave ha rilevanza anche nelle polizze vita?
Sì, con specificità proprie. Il D.Lgs. 209/2005 (CAP) e le condizioni di polizza regolano i casi di suicidio e atti autolesivi; in generale, il dolo dell'assicurato resta causa di esclusione anche in ambito vita.