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Collocamento mirato dei disabili (legge 68/1999): come funziona

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il collocamento mirato è lo strumento con cui l’ordinamento favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, non come obbligo “a caso” ma cercando il giusto incontro tra capacità del lavoratore e posto di lavoro. Lo disciplina la legge 68/1999. Vediamo le quote a carico delle aziende, chi può iscriversi e come avviene l’assunzione.

Le quote di riserva per le aziende

I datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori con disabilità nelle seguenti misure:

  • da 15 a 35 dipendenti: un lavoratore disabile;
  • da 36 a 50 dipendenti: due lavoratori;
  • oltre 50 dipendenti: il 7% dei dipendenti, oltre a una quota per altre categorie protette.

Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni e impedisce, tra l’altro, la partecipazione ad appalti pubblici.

Chi può iscriversi alle liste

Possono iscriversi agli elenchi del collocamento mirato, tra gli altri:

  • gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 46%;
  • gli invalidi del lavoro con grado superiore al 33%;
  • i non vedenti e i sordi;
  • gli invalidi di guerra e per servizio.

L’iscrizione avviene presso i servizi competenti (centri per l’impiego) del territorio.

Come avviene l’assunzione

L’incontro tra domanda e offerta è gestito dai servizi per il collocamento mirato, che valutano le capacità del lavoratore e le caratteristiche del posto, anche con tirocini e percorsi di accompagnamento. Le aziende possono assumere tramite richiesta nominativa o aderendo a convenzioni che programmano nel tempo gli inserimenti, con la possibilità di adattamenti e supporti.

Le tutele sul posto di lavoro

Una volta assunto, il lavoratore disabile gode di tutele specifiche: il datore deve adottare accomodamenti ragionevoli (adattamenti dell’ambiente, degli orari o delle mansioni) per consentire lo svolgimento dell’attività. Anche la disciplina della legge 104 sul diritto al posto di lavoro (art. 34) concorre a proteggere la continuità dell’impiego.

Differenza con i permessi 104

Attenzione a non confondere i piani: il collocamento mirato riguarda l’accesso al lavoro delle persone con disabilità; i permessi e i congedi della legge 104 riguardano invece l’organizzazione del lavoro di chi è già occupato (lavoratore disabile o familiare che assiste). Sono strumenti complementari, con presupposti diversi.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Quanti disabili deve assumere un’azienda?

Un lavoratore tra 15 e 35 dipendenti, due tra 36 e 50, il 7% dei dipendenti oltre i 50, secondo le quote di riserva della legge 68/1999.

Da quale percentuale ci si iscrive al collocamento mirato?

Gli invalidi civili possono iscriversi dal 46% di riduzione della capacità lavorativa; vi rientrano anche invalidi del lavoro oltre il 33%, non vedenti, sordi e invalidi di guerra o per servizio.

Collocamento mirato e permessi 104 sono la stessa cosa?

No. Il collocamento mirato riguarda l’accesso al lavoro delle persone disabili; i permessi e i congedi della legge 104 riguardano l’organizzazione del lavoro di chi è già occupato.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.