Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1856 c.c. Esecuzione d’incarichi
In vigore
La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento della norma
L'art. 1856 c.c. disciplina la responsabilita' della banca nell'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da qualsiasi altro cliente, rinviando espressamente alle regole del mandato (artt. 1703-1730 c.c.). La scelta del legislatore di richiamare il mandato non e' casuale: il rapporto tra banca e cliente che dispone un'operazione (ad es. un pagamento, un bonifico, una riscossione) presenta la stessa struttura dell'agire per conto altrui che caratterizza il mandato.
Responsabilita' secondo le regole del mandato
In virtu' del rinvio, la banca e' tenuta a eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, elevata dalla giurisprudenza a diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, c.c. per i soggetti che svolgono attivita' d'impresa. In caso di inadempimento o di esecuzione inesatta, la banca risponde dei danni patrimoniali subiti dal correntista, salvo prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Si pensi a Tizio che ordina alla propria banca di eseguire un bonifico urgente a Caio entro una determinata scadenza contrattuale. Se la banca ritarda senza giustificazione, sara' tenuta a risarcire i danni che Tizio subisce per l'inadempimento verso Caio.
Esecuzione tramite corrispondenti
Il secondo comma dell'articolo prevede che, ove l'incarico debba essere eseguito su una piazza priva di filiali, la banca possa avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente. Questa facolta' di sostituzione e' coerente con l'art. 1717 c.c. sul mandatario che si avvale di un sostituto.
Il punto critico e' la permanenza della responsabilita' della banca originaria: essa non puo' liberarsi semplicemente delegando l'esecuzione, ma rimane responsabile per la corretta selezione del corrispondente e per le istruzioni impartite. Cosi' se la banca di Tizio incarica un corrispondente estero che non esegue il pagamento, la banca di Tizio dovra' rispondere nei confronti di Tizio.
Ambito applicativo
La norma abbraccia ogni incarico gestorio: pagamenti di utenze, incasso di effetti, disposizioni di pagamento SEPA, operazioni di tesoreria aziendale, rimesse documentarie nel commercio internazionale. Con l'avvento della PSD2 (Direttiva UE 2015/2366, recepita dal D.Lgs. 218/2017), molte di queste operazioni sono ora presidiate da una disciplina speciale che si sovrappone a quella codicistica, senza tuttavia abrogarla: le norme del mandato restano applicabili in via suppletiva per gli aspetti non regolati dalla normativa bancaria di settore.
Profili pratici
Le condizioni generali di contratto degli istituti di credito spesso tentano di limitare la responsabilita' per i ritardi imputabili a corrispondenti esteri o a circuiti interbancari. Tali clausole, se predisposte unilateralmente dalla banca, sono soggette al controllo di cui all'art. 1341 c.c. e, nel rapporto con i consumatori, alla disciplina sulle clausole abusive (art. 33 D.Lgs. 206/2005). La Corte di Cassazione ha piu' volte affermato che la banca non puo' esimersi da responsabilita' adducendo genericamente ritardi del sistema interbancario quando il cliente dimostri l'avvenuta ricezione delle istruzioni nei termini concordati.
Domande frequenti
Qual e' la responsabilita' della banca per l'esecuzione di un bonifico?
La banca risponde secondo le regole del mandato: deve eseguire con diligenza professionale e, in caso di inadempimento o ritardo ingiustificato, e' tenuta al risarcimento del danno subito dal cliente.
La banca puo' delegare l'esecuzione a un corrispondente?
Si', se l'operazione riguarda una piazza senza filiali la banca puo' incaricare un'altra banca o un corrispondente, ma rimane responsabile verso il cliente per la corretta esecuzione.
Le clausole contrattuali possono limitare questa responsabilita'?
Le clausole limitative predisposte unilateralmente dalla banca sono soggette al vaglio dell'art. 1341 c.c. e, nei rapporti con consumatori, alla normativa sulle clausole abusive; non possono escludere la responsabilita' per colpa grave.
Quali operazioni rientrano nell'ambito dell'art. 1856 c.c.?
Rientrano tutti gli incarichi gestori: pagamenti, incassi, rimesse documentarie, operazioni di tesoreria e ogni altra disposizione che il correntista o il cliente affida alla banca per l'esecuzione.
Come si coordina l'art. 1856 con la normativa PSD2?
La PSD2 (recepita dal D.Lgs. 218/2017) disciplina in modo specifico i servizi di pagamento; le regole del mandato ex art. 1856 restano applicabili in via suppletiva per gli aspetti non coperti dalla normativa speciale.