← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1853 c.c. Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

In vigore

più conti Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

In sintesi

  • Compensazione automatica: se tra banca e correntista esistono piu' rapporti o piu' conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente di diritto.
  • Pluralita' di rapporti: la norma si applica sia a rapporti diversi (es. conto corrente e mutuo) sia a conti multipli dello stesso tipo.
  • Conti in monete differenti: la compensazione opera anche tra conti denominati in valute diverse, con le necessarie conversioni.
  • Derogabilita' contrattuale: le parti possono escludere o limitare la compensazione con apposita clausola contrattuale ('salvo patto contrario').
  • Tutela della banca: la norma consente all'istituto di credito di soddisfarsi sui saldi attivi del cliente per i propri crediti, senza dover attendere procedure esecutive.

La compensazione bancaria come deroga alla disciplina generale

L'articolo 1853 del Codice Civile introduce una forma di compensazione legale speciale per il rapporto bancario. La norma prevede che, in presenza di piu' rapporti o piu' conti tra banca e correntista, i saldi attivi e passivi si compensino reciprocamente. Si tratta di una deroga al regime ordinario della compensazione (artt. 1241 ss. c.c.), che richiede liquidita', esigibilita' e omogeneita' dei crediti: nell'ambito bancario questi requisiti si presumono soddisfatti grazie alla natura monetaria delle obbligazioni.

Presupposti applicativi

La compensazione opera quando tra la banca e il medesimo soggetto coesistono piu' rapporti o piu' conti. Possono essere rapporti della stessa natura (due conti correnti) o di natura diversa (un conto corrente e un'apertura di credito, o un conto e un mutuo con piano di ammortamento). Tizio, che ha un conto corrente con saldo attivo di 3.000 euro e un conto di finanziamento con debito residuo di 1.500 euro, potra' vedersi applicare la compensazione: il suo credito netto verso la banca sara' di 1.500 euro.

Conti in valute diverse

La norma estende esplicitamente la compensazione ai conti denominati in monete differenti. Questa previsione, introdotta con lungimiranza, e' particolarmente rilevante per le imprese che operano sui mercati internazionali e detengono conti in euro, dollari o sterline presso lo stesso istituto. La conversione ai fini della compensazione avviene al tasso di cambio del giorno, con le complicazioni che ne derivano in termini di calcolo del saldo netto.

La derogabilita' e le clausole contrattuali

La norma ha carattere dispositivo: le parti possono pattuire diversamente. Nei contratti bancari standardizzati e' frequente trovare clausole che limitano o escludono la compensazione automatica per determinati conti o rapporti (ad esempio i conti intestati a persone fisiche titolari di conto deposito). Caio, imprenditore individuale, puo' negoziare con la banca che il conto corrente privato non sia oggetto di compensazione con i debiti dell'impresa individuale, mantenendo separati i due patrimoni gestionali.

Profili di tutela del correntista

La compensazione automatica e' stata al centro di un ampio contenzioso bancario, specie nei casi di compensazione 'a sorpresa' operata dalla banca su conti che il cliente riteneva separati. La giurisprudenza ha precisato che la compensazione deve essere comunicata al correntista e che non puo' operare su somme impignorabili (come stipendi o pensioni accreditati sul conto), in ossequio alle norme di tutela del debitore. La norma va quindi letta in coordinamento con la disciplina della pignorabilita' dei crediti (artt. 545-546 c.p.c.).

Differenza dalla compensazione nel conto corrente ordinario

Nel conto corrente ordinario tra commercianti (art. 1823 c.c.) la compensazione e' strutturale: tutte le partite confluiscono nel conto e si fondono nel saldo. Nell'art. 1853 c.c. la compensazione avviene invece tra saldi di rapporti distinti, che rimangono formalmente separati ma vengono idealmente compensati. E' una compensazione tra conti, non all'interno di un singolo conto.

Domande frequenti

Quando opera la compensazione tra saldi bancari prevista dall'art. 1853 c.c.?

Opera automaticamente quando tra banca e correntista esistono piu' rapporti o conti con saldi di segno opposto (attivo e passivo), anche se denominati in monete diverse, salvo diverso accordo contrattuale.

La banca puo' compensare il saldo attivo del conto corrente con un debito del cliente su un mutuo?

In linea di principio si', se non vi e' patto contrario. Tuttavia la banca deve rispettare la disciplina sulla pignorabilita' delle somme e comunicare la compensazione al cliente.

Le parti possono evitare la compensazione automatica tra conti bancari?

Si', l'art. 1853 c.c. e' una norma dispositiva: banca e cliente possono inserire nel contratto una clausola che esclude o limita la compensazione tra determinati rapporti o conti.

La compensazione ex art. 1853 c.c. si applica anche tra conti in euro e in dollari?

Si', la norma lo prevede espressamente. I saldi in valute diverse vengono convertiti al tasso di cambio corrente e la compensazione opera sul valore equivalente in moneta di conto.

Stipendi o pensioni accreditati sul conto possono essere oggetto di compensazione bancaria?

No. La giurisprudenza esclude che le somme aventi natura di reddito da lavoro o pensionistica, nei limiti di impignorabilita' previsti dalla legge, possano essere compensate dalla banca con propri crediti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.