Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1848 c.c. Spese di custodia
In vigore
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Contenuto e ratio della norma
L'art. 1848 c.c. regola il regime delle spese di custodia nell'anticipazione bancaria. La disposizione riconosce alla banca il diritto a due voci di credito distinte: il corrispettivo contrattuale (interessi, commissioni) e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la custodia dei beni. La ratio e' quella di evitare che la banca sopporti costi aggiuntivi, non coperti dal margine di intermediazione, per la gestione fisica dei beni consegnati dal cliente.
Le spese rimborsabili
La norma non fornisce un elenco tassativo delle spese rimborsabili, limitandosi a menzionare quelle 'occorse per la custodia delle merci e dei titoli'. Rientrano pacificamente: le spese di magazzinaggio (canoni pagati ai gestori di magazzini generali o depositi doganali), i premi assicurativi stipulati ai sensi dell'art. 1847 c.c., le spese di manutenzione ordinaria necessarie alla conservazione delle merci, i costi di movimentazione e inventario. Non rientrano le spese straordinarie causate dalla negligenza della banca stessa, ne' i costi amministrativi interni che la banca sostiene per la normale gestione dei contratti.
L'eccezione dell'anticipazione irregolare
Il diritto al rimborso non opera quando la banca ha acquistato la disponibilita' dei beni (anticipazione irregolare ex art. 1846 c.c.). In tale caso la banca, avendo la piena disponibilita' e di fatto la proprieta' dei beni, sopporta i relativi oneri come naturale conseguenza dell'acquisizione. La logica e' analoga a quella del proprietario: chi puo' usare e disporre del bene ne sopporta anche i costi di mantenimento. L'eccezione incentiva inoltre la banca a riflettere sull'opportunita' di richiedere la disponibilita': essa attrae benefici (utilizzo commerciale dei beni) ma anche oneri (costi di custodia a proprio carico).
Coordinamento con l'art. 1849 c.c. e il diritto di ritenzione
L'art. 1849 c.c. stabilisce che il contraente che voglia ritirare in anticipo i beni deve corrispondere non solo la quota proporzionale del credito ma anche 'le altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente', cioe' le spese di custodia ex art. 1848. Cio' significa che le spese di custodia sono rese esigibili anche in caso di rimborso anticipato e che la banca puo' esercitare un diritto di ritenzione sui beni fino al soddisfacimento integrale del proprio credito (capitale anticipato + interessi + spese di custodia).
Prova delle spese e buona fede
Le spese di custodia devono essere documentate: la banca e' tenuta a fornire al contraente un rendiconto delle spese sostenute, analogamente a quanto previsto per il mandatario dall'art. 1713 c.c. La banca non puo' addebitare spese forfettarie non corrispondenti a costi effettivi, ne' maggiorazioni discrezionali. In caso di contestazione, l'onere della prova delle spese grava sulla banca, che deve esibire la documentazione a supporto (ricevute di magazzinaggio, polizze assicurative, etc.).
Applicazione pratica
Si pensi a Tizio che ottiene un'anticipazione bancaria su un carico di merci alimentari depositate in un frigorifero industriale. Il canone mensile del frigorifero, il costo dell'assicurazione e le spese di movimentazione per la perizia di stima periodica sono tutte spese rimborsabili ex art. 1848 c.c., in aggiunta agli interessi. Se invece Tizio avesse pattuito per iscritto che la banca puo' disporre delle merci (anticipazione irregolare), la banca si assume integralmente tali costi.
Domande frequenti
Quali spese di custodia puo' addebitare la banca al cliente?
La banca puo' richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la custodia dei beni: magazzinaggio, premi assicurativi (art. 1847 c.c.), manutenzione ordinaria, movimentazione. Non puo' addebitare spese forfettarie non documentate o costi amministrativi interni.
Le spese di custodia si aggiungono agli interessi?
Si'. L'art. 1848 c.c. riconosce alla banca il rimborso delle spese di custodia 'oltre al corrispettivo dovutole', cioe' in aggiunta agli interessi e alle commissioni bancarie. Sono voci di credito distinte e cumulative.
Se la banca ha la disponibilita' dei beni (anticipazione irregolare), chi paga la custodia?
La banca. L'art. 1848 c.c. esclude il diritto al rimborso quando la banca ha acquistato la disponibilita' dei beni: in tal caso i costi di custodia sono a suo carico, come logica conseguenza del fatto che ha la piena disponibilita' e proprieta' dei beni.
Il cliente puo' contestare le spese di custodia addebitate dalla banca?
Si'. Le spese devono corrispondere a costi effettivi e documentati. La banca e' tenuta a fornire un rendiconto su richiesta del cliente. In caso di contestazione, l'onere della prova delle spese grava sulla banca.
Il cliente deve pagare le spese di custodia anche se ritira i beni prima della scadenza?
Si'. L'art. 1849 c.c. stabilisce che il ritiro anticipato dei beni richiede il pagamento proporzionale del credito piu' tutte le somme spettanti alla banca ai sensi dell'art. 1848 c.c., comprese quindi le spese di custodia maturate fino alla data del ritiro.