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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1800 c.c. Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

In vigore

sequestro Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito. Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati. Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato. Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

In sintesi

  • Il sequestratario custodisce i beni affidatigli applicando le norme del contratto di deposito (artt. 1766-1797 c.c.).
  • In caso di imminente pericolo di perdita o grave deterioramento, può alienare i beni mobili, dandone pronta notizia agli interessati.
  • Se la natura dei beni lo richiede, il sequestratario ha l'obbligo di amministrarli; in tal caso si applicano le norme del mandato.
  • Non può consentire locazioni di durata superiore a quella prevista per le locazioni a tempo indeterminato.

Commento all'art. 1800 c.c.

L'art. 1800 c.c. disciplina gli obblighi del sequestratario nella gestione dei beni affidatigli nell'ambito del sequestro convenzionale, istituto che si colloca tra i contratti di custodia e si distingue dal sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) per la sua origine negoziale.

Custodia e rinvio al deposito

Il primo comma rinvia alle norme sul deposito (artt. 1766-1797 c.c.) per disciplinare la custodia. Il sequestratario è pertanto tenuto alla conservazione della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsi del bene né darlo in deposito a terzi senza il consenso delle parti. Il rinvio al deposito è coerente con la funzione conservativa del sequestro, volta a preservare l'integrità del bene fino alla definizione della controversia.

Alienazione d'urgenza

Il secondo comma introduce una deroga significativa: in presenza di imminente pericolo di perdita o grave deterioramento, il sequestratario è legittimato ad alienare i beni mobili. Si tratta di un potere-dovere straordinario, attivabile solo in presenza di un pericolo concreto e attuale, non meramente ipotetico. L'obbligo di dare «pronta notizia» agli interessati è funzionale a garantire la trasparenza dell'operazione e a tutelare i diritti delle parti sulla somma ricavata dalla vendita.

Obbligo di amministrazione

Il terzo comma estende le attribuzioni del sequestratario all'amministrazione dei beni quando la loro natura lo richieda, si pensi ad aziende, beni fruttiferi o patrimoni complessi. In tale ipotesi trovano applicazione le norme sul mandato, con conseguente obbligo di rendiconto, di agire nell'interesse delle parti e di astenersi da atti eccedenti i limiti della gestione ordinaria.

Limite alla locazione

L'ultimo comma pone un limite prudenziale: il sequestratario non può stipulare locazioni di durata superiore a quella delle locazioni a tempo indeterminato, evitando che la gestione del bene vincoli le parti per un periodo eccessivo, pregiudicando la loro libertà una volta conclusa la controversia. Il limite si raccorda con la natura temporanea del sequestro, destinato a cessare con la definitiva attribuzione del bene.

Domande frequenti

Quali norme regolano la custodia del sequestratario?

L'art. 1800 c.c. rinvia alle norme del contratto di deposito (artt. 1766-1797 c.c.): il sequestratario deve custodire i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene.

Il sequestratario può vendere i beni affidatigli?

Sì, ma solo in caso di imminente pericolo di perdita o grave deterioramento dei beni mobili. Deve dare pronta notizia agli interessati prima o immediatamente dopo l'alienazione.

Quando si applicano le norme del mandato al sequestratario?

Quando la natura dei beni richiede un'attività di amministrazione (es. aziende, beni fruttiferi). In tal caso il sequestratario agisce come mandatario e deve rendere conto della gestione.

Il sequestratario può locare i beni per qualsiasi durata?

No. L'art. 1800, ultimo comma, gli vieta di stipulare locazioni di durata superiore a quella prevista per le locazioni a tempo indeterminato, per preservare la libertà delle parti al termine del sequestro.

Qual è la differenza tra sequestro convenzionale e sequestro giudiziario?

Il sequestro convenzionale (artt. 1798-1802 c.c.) ha origine contrattuale: le parti lo dispongono di comune accordo. Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) è invece disposto dal giudice su istanza di parte in pendenza di lite.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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