← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1799 c.c. Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

In vigore

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Autonomia contrattuale: obblighi, diritti e poteri del sequestratario sono in primo luogo determinati dal contratto tra le parti.
  • Disciplina suppletiva: in mancanza di pattuizioni specifiche si applicano le disposizioni degli articoli seguenti (artt. 1800-1802 c.c.).
  • Posizione del sequestratario: il terzo custode assume una posizione giuridicamente rilevante definita dalle norme suppletive se le parti non hanno provveduto.
  • Flessibilita': la norma lascia ampio spazio all'autonomia privata nella modellazione del rapporto di custodia.
  • Rinvio: per il contenuto concreto degli obblighi occorre leggere gli artt. 1800-1802 c.c. in assenza di clausole contrattuali.

Funzione e struttura della norma

L'art. 1799 c.c. svolge una funzione di cerniera all'interno della disciplina del sequestro convenzionale: definisce la gerarchia delle fonti regolatrici della posizione del sequestratario, stabilendo la prevalenza dell'autonomia contrattuale sulla disciplina legale suppletiva. La norma non descrive direttamente gli obblighi del sequestratario, ma rinvia a due livelli di regolamentazione: prima il contratto, poi le norme di legge.

Il primato dell'autonomia contrattuale

Le parti che concludono il sequestro convenzionale possono liberamente modellare il rapporto con il sequestratario. Possono quindi prevedere obblighi specifici di conservazione, poteri di amministrazione della cosa, modalita' di rendiconto, eventuale remunerazione del sequestratario, criteri per la definizione della controversia e quant'altro ritengano opportuno. Tizio, Caio e il sequestratario Sempronio possono stabilire nel contratto che Sempronio possa utilizzare il bene sequestrato per produrre reddito, che debba rendicontare mensilmente e che la sua responsabilita' sia limitata al dolo.

La disciplina suppletiva

In mancanza di pattuizioni contrattuali specifiche, si osservano le disposizioni degli artt. 1800-1802 c.c. L'art. 1800 regola l'obbligo di custodia e il divieto di uso della cosa. L'art. 1801 disciplina la responsabilita' del sequestratario e le modalita' di restituzione. L'art. 1802 affronta il caso in cui il sequestratario voglia liberarsi prima della definizione della controversia. Queste norme si applicano solo nei silenzi del contratto, non in via concorrente con esso.

Natura della posizione del sequestratario

Il sequestratario si trova in una posizione giuridica complessa: e' al tempo stesso depositario (ha l'obbligo di custodire) e mandatario sui generis (ha il compito di restituire alla parte che risultera' avente diritto). Non e' parte della controversia, ma ne e' in qualche modo coinvolto poiche' la sua obbligazione principale di restituzione dipende dall'esito del giudizio o della transazione tra le parti. La sua neutralita' e' un elemento strutturale del contratto: ogni comportamento che favorisca una parte a scapito dell'altra costituisce inadempimento.

Differenze con il deposito ordinario

Il sequestro convenzionale si distingue dal deposito ordinario per la presenza della controversia (che nel deposito manca), per la trilateralita' del rapporto e per la particolarita' dell'obbligazione di restituzione (non al deponente ma a chi risultera' avente diritto). Per quanto non previsto dal contratto e dagli artt. 1799-1802, si ritiene applicabile in via analogica la disciplina del deposito ordinario nei limiti della compatibilita' con la funzione tipica del sequestro.

Profili pratici

Nella pratica e' consigliabile redigere un contratto di sequestro convenzionale dettagliato, specificando almeno: la cosa sequestrata, le parti in lite, i poteri del sequestratario, il compenso, i criteri di restituzione e le conseguenze dell'inadempimento. Un contratto generico espone all'applicazione integrale delle norme suppletive, che possono non essere adeguate alla specificita' del caso concreto.

Domande frequenti

Chi stabilisce gli obblighi del sequestratario?

In primo luogo il contratto stipulato tra le parti e il sequestratario. Solo in mancanza di pattuizioni specifiche si applicano le disposizioni degli artt. 1800-1802 c.c.

Le parti possono derogare alle norme suppletive sugli obblighi del sequestratario?

Si'. L'art. 1799 c.c. prevede esplicitamente che le norme seguenti si applicano solo 'in mancanza' di diversa pattuizione contrattuale. Le parti hanno ampia liberta' di regolamentare il rapporto.

Il sequestratario puo' usare la cosa affidata in custodia?

In mancanza di autorizzazione contrattuale, l'art. 1800 c.c. (norma suppletiva) vieta in genere l'uso della cosa. Le parti possono pero' autorizzare l'uso nel contratto di sequestro.

La disciplina del deposito ordinario si applica al sequestro convenzionale?

Si applica in via analogica per le questioni non regolate dagli artt. 1799-1802 c.c. e non disciplinate nel contratto, nei limiti della compatibilita' con la funzione del sequestro convenzionale.

Cosa succede se il contratto non dice nulla sugli obblighi del sequestratario?

Si applicano integralmente le disposizioni degli artt. 1800-1802 c.c., che regolano custodia, uso, responsabilita' e modalita' di restituzione della cosa sequestrata.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.