Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1799 c.c. – Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1798 - Art. 1798 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1800 - Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti→Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario→Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod→Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario→Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi→Art. 1803 Codice Civile: Nozione→Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e struttura della norma
L'art. 1799 c.c. svolge una funzione di cerniera all'interno della disciplina del sequestro convenzionale: definisce la gerarchia delle fonti regolatrici della posizione del sequestratario, stabilendo la prevalenza dell'autonomia contrattuale sulla disciplina legale suppletiva. La norma non descrive direttamente gli obblighi del sequestratario, ma rinvia a due livelli di regolamentazione: prima il contratto, poi le norme di legge.
Il primato dell'autonomia contrattuale
Le parti che concludono il sequestro convenzionale possono liberamente modellare il rapporto con il sequestratario. Possono quindi prevedere obblighi specifici di conservazione, poteri di amministrazione della cosa, modalità di rendiconto, eventuale remunerazione del sequestratario, criteri per la definizione della controversia e quant'altro ritengano opportuno. Tizio, Caio e il sequestratario Sempronio possono stabilire nel contratto che Sempronio possa utilizzare il bene sequestrato per produrre reddito, che debba rendicontare mensilmente e che la sua responsabilità sia limitata al dolo.
La disciplina suppletiva
In mancanza di pattuizioni contrattuali specifiche, si osservano le disposizioni degli artt. 1800-1802 c.c. L'art. 1800 regola l'obbligo di custodia e il divieto di uso della cosa. L'art. 1801 disciplina la responsabilità del sequestratario e le modalità di restituzione. L'art. 1802 affronta il caso in cui il sequestratario voglia liberarsi prima della definizione della controversia. Queste norme si applicano solo nei silenzi del contratto, non in via concorrente con esso.
Natura della posizione del sequestratario
Il sequestratario si trova in una posizione giuridica complessa: e' al tempo stesso depositario (ha l'obbligo di custodire) e mandatario sui generis (ha il compito di restituire alla parte che risultera' avente diritto). Non e' parte della controversia, ma ne e' in qualche modo coinvolto poiché la sua obbligazione principale di restituzione dipende dall'esito del giudizio o della transazione tra le parti. La sua neutralita' e' un elemento strutturale del contratto: ogni comportamento che favorisca una parte a scapito dell'altra costituisce inadempimento.
Differenze con il deposito ordinario
Il sequestro convenzionale si distingue dal deposito ordinario per la presenza della controversia (che nel deposito manca), per la trilateralita' del rapporto e per la particolarita' dell'obbligazione di restituzione (non al deponente ma a chi risultera' avente diritto). Per quanto non previsto dal contratto e dagli artt. 1799-1802, si ritiene applicabile in via analogica la disciplina del deposito ordinario nei limiti della compatibilita' con la funzione tipica del sequestro.
Profili pratici
Nella pratica e' consigliabile redigere un contratto di sequestro convenzionale dettagliato, specificando almeno: la cosa sequestrata, le parti in lite, i poteri del sequestratario, il compenso, i criteri di restituzione e le conseguenze dell'inadempimento. Un contratto generico espone all'applicazione integrale delle norme suppletive, che possono non essere adeguate alla specificità del caso concreto.
Domande frequenti
Chi stabilisce gli obblighi del sequestratario?
In primo luogo il contratto stipulato tra le parti e il sequestratario. Solo in mancanza di pattuizioni specifiche si applicano le disposizioni degli artt. 1800-1802 c.c.
Le parti possono derogare alle norme suppletive sugli obblighi del sequestratario?
Si'. L'art. 1799 c.c. prevede esplicitamente che le norme seguenti si applicano solo 'in mancanza' di diversa pattuizione contrattuale. Le parti hanno ampia libertà di regolamentare il rapporto.
Il sequestratario può usare la cosa affidata in custodia?
In mancanza di autorizzazione contrattuale, l'art. 1800 c.c. (norma suppletiva) vieta in genere l'uso della cosa. Le parti possono però autorizzare l'uso nel contratto di sequestro.
La disciplina del deposito ordinario si applica al sequestro convenzionale?
Si applica in via analogica per le questioni non regolate dagli artt. 1799-1802 c.c. e non disciplinate nel contratto, nei limiti della compatibilita' con la funzione del sequestro convenzionale.
Cosa succede se il contratto non dice nulla sugli obblighi del sequestratario?
Si applicano integralmente le disposizioni degli artt. 1800-1802 c.c., che regolano custodia, uso, responsabilità e modalità di restituzione della cosa sequestrata.