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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1789 c.c. Vendita delle cose depositate

In vigore

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’articolo 1515. Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

In sintesi

  • Diritto di vendita del magazzino: il magazzino generale può vendere le merci depositate in caso di mancato ritiro, mancato rinnovo del deposito o pericolo di deperimento.
  • Preavviso obbligatorio: prima di procedere alla vendita, il magazzino deve dare avviso al depositante.
  • Presupposti temporali: la vendita è consentita alla scadenza del contratto o, per i depositi a tempo indeterminato, dopo un anno dalla data di deposito.
  • Modalità di vendita: si applicano le modalità previste dall'art. 1515 c.c. (vendita in forma pubblica).
  • Destinazione del ricavato: il ricavato, dedotte le spese e i crediti del magazzino, è messo a disposizione degli aventi diritto.

La vendita coattiva delle merci depositate

L'art. 1789 c.c. disciplina una delle situazioni piu' delicate del rapporto di deposito nei magazzini generali: il caso in cui le merci rimangano inutilizzate o non vengano ritirate alla scadenza. Il legislatore riconosce al magazzino il diritto di procedere alla vendita coattiva delle merci, bilanciando l'interesse del depositante alla conservazione della proprieta' con quello del magazzino a non accumulare giacenze improduttive o a scongiurare perdite derivanti dal deperimento.

Presupposti per la vendita

La norma individua tre distinte ipotesi che legittimano la vendita:

1. Mancato ritiro alla scadenza: se il contratto di deposito ha una durata determinata e, alla scadenza, le merci non vengono ritirate ne' il deposito viene rinnovato, il magazzino puo' procedere alla vendita.

2. Deposito a tempo indeterminato: quando non e' stata fissata una durata, il magazzino puo' vendere solo dopo che sia trascorso un anno dalla data del deposito. Questo termine garantisce al depositante un congruo periodo per decidere il destino delle merci.

3. Pericolo di deperimento: in ogni caso, cioe' indipendentemente dalla scadenza del contratto o dalla decorrenza dell'anno, il magazzino puo' procedere alla vendita quando le merci siano minacciate di deperimento. Questa e' la situazione piu' urgente e prescinde dai presupposti temporali.

L'obbligo di preavviso

Prima di vendere, il magazzino deve dare avviso al depositante. L'avviso non e' una semplice formalita': rappresenta l'ultima possibilita' per il depositante di ritirare le merci, rinnovare il contratto o comunque prendere una decisione consapevole. La norma non fissa un termine minimo per l'avviso, ma la buona fede contrattuale impone che sia congruo in relazione alle circostanze.

Modalita' di vendita: il rimando all'art. 1515

La vendita avviene secondo le modalita' previste dall'art. 1515 c.c., norma dettata per la vendita in forma pubblica eseguita dal venditore inadempiente in presenza di mora del compratore. Concretamente, il magazzino deve vendere tramite ufficiale giudiziario o in borsa o secondo gli usi del mercato, in modo da conseguire il miglior prezzo possibile e tutelare gli interessi del depositante.

Destinazione del ricavato

Il ricavato della vendita, dedotte le spese della procedura e i crediti del magazzino (corrispettivo del deposito, oneri accessori), deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto. Questi ultimi comprendono non solo il depositante originario, ma anche i portatori della fede di deposito e della nota di pegno, cioe' i soggetti che hanno acquistato diritti sulla merce mediante la circolazione dei titoli rappresentativi.

Domande frequenti

Quando il magazzino generale puo' vendere le merci depositate?

Quando le merci non vengono ritirate alla scadenza del contratto, quando per i depositi a tempo indeterminato e' trascorso un anno, o in qualsiasi momento se le merci rischiano di deperire.

Il magazzino deve avvisare il depositante prima di vendere?

Si', e' obbligatorio. L'avviso consente al depositante di ritirare le merci o rinnovare il contratto prima che si proceda alla vendita.

Come avviene la vendita delle merci?

Secondo le modalita' dell'art. 1515 c.c.: tramite ufficiale giudiziario, in borsa o secondo gli usi del mercato, in modo da ottenere il prezzo migliore.

Che fine fa il ricavato della vendita?

Detratte le spese e i crediti del magazzino, il ricavato e' messo a disposizione degli aventi diritto, inclusi i portatori dei titoli rappresentativi (fede di deposito, nota di pegno).

Cosa succede se le merci deperiscono prima della scadenza del contratto?

Il magazzino puo' procedere immediatamente alla vendita anche senza attendere la scadenza o il decorso dell'anno, purche' abbia dato avviso al depositante.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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