Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1789 c.c. – Vendita delle cose depositate
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’art. 1515.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1788 - Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante→Cod. civ. art. 1790 - Articolo 1790 Codice Civile: Fede di deposito→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali→Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno→Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi→Articolo 1792 Codice Civile: Intestazione e circolazione dei titoli→Articolo 1785-quinquies Codice Civile: Limiti di applicazione→Articolo 1785-quater Codice Civile: Nullità→Articolo 1785-ter Codice Civile: Obbligo di denuncia del danno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La vendita coattiva delle merci depositate
L'art. 1789 c.c. disciplina una delle situazioni più delicate del rapporto di deposito nei magazzini generali: il caso in cui le merci rimangano inutilizzate o non vengano ritirate alla scadenza. Il legislatore riconosce al magazzino il diritto di procedere alla vendita coattiva delle merci, bilanciando l'interesse del depositante alla conservazione della proprieta' con quello del magazzino a non accumulare giacenze improduttive o a scongiurare perdite derivanti dal deperimento.
Presupposti per la vendita
La norma individua tre distinte ipotesi che legittimano la vendita:
1. Mancato ritiro alla scadenza: se il contratto di deposito ha una durata determinata e, alla scadenza, le merci non vengono ritirate né il deposito viene rinnovato, il magazzino può procedere alla vendita.
2. Deposito a tempo indeterminato: quando non e' stata fissata una durata, il magazzino può vendere solo dopo che sia trascorso un anno dalla data del deposito. Questo termine garantisce al depositante un congruo periodo per decidere il destino delle merci.
3. Pericolo di deperimento: in ogni caso, cioè indipendentemente dalla scadenza del contratto o dalla decorrenza dell'anno, il magazzino può procedere alla vendita quando le merci siano minacciate di deperimento. Questa e' la situazione più urgente e prescinde dai presupposti temporali.
L'obbligo di preavviso
Prima di vendere, il magazzino deve dare avviso al depositante. L'avviso non e' una semplice formalita': rappresenta l'ultima possibilità per il depositante di ritirare le merci, rinnovare il contratto o comunque prendere una decisione consapevole. La norma non fissa un termine minimo per l'avviso, ma la buona fede contrattuale impone che sia congruo in relazione alle circostanze.
Modalità di vendita: il rimando all'art. 1515
La vendita avviene secondo le modalità previste dall'art. 1515 c.c., norma dettata per la vendita in forma pubblica eseguita dal venditore inadempiente in presenza di mora del compratore. Concretamente, il magazzino deve vendere tramite ufficiale giudiziario o in borsa o secondo gli usi del mercato, in modo da conseguire il miglior prezzo possibile e tutelare gli interessi del depositante.
Destinazione del ricavato
Il ricavato della vendita, dedotte le spese della procedura e i crediti del magazzino (corrispettivo del deposito, oneri accessori), deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto. Questi ultimi comprendono non solo il depositante originario, ma anche i portatori della fede di deposito e della nota di pegno, cioè i soggetti che hanno acquistato diritti sulla merce mediante la circolazione dei titoli rappresentativi.
Domande frequenti
Quando il magazzino generale può vendere le merci depositate?
Quando le merci non vengono ritirate alla scadenza del contratto, quando per i depositi a tempo indeterminato e' trascorso un anno, o in qualsiasi momento se le merci rischiano di deperire.
Il magazzino deve avvisare il depositante prima di vendere?
Si', e' obbligatorio. L'avviso consente al depositante di ritirare le merci o rinnovare il contratto prima che si proceda alla vendita.
Come avviene la vendita delle merci?
Secondo le modalità dell'art. 1515 c.c.: tramite ufficiale giudiziario, in borsa o secondo gli usi del mercato, in modo da ottenere il prezzo migliore.
Che fine fa il ricavato della vendita?
Detratte le spese e i crediti del magazzino, il ricavato e' messo a disposizione degli aventi diritto, inclusi i portatori dei titoli rappresentativi (fede di deposito, nota di pegno).
Cosa succede se le merci deperiscono prima della scadenza del contratto?
Il magazzino può procedere immediatamente alla vendita anche senza attendere la scadenza o il decorso dell'anno, purche' abbia dato avviso al depositante.